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Sentenza 13 novembre 2023
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2023, n. 45647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45647 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTE FINANZIARIO EUROPEO SRL avverso l'ordinanza del 17/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 45647 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 07/11/2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di quella stessa città ha rigettato l'istanza di dissequestro dell'immobile sito in Novedrate appreso con decreto di sequestro preventivo emesso in data 26 febbraio 2021. 1.1. Per quanto qui rileva, il sequestro parziale del complesso di Novedrate- posseduto dalla ricorrente tramite la partecipazione al 98% nella P.R.E. S.r.l.- , con finalità sia preventive che di confisca, è stato adottato nell'ambito di procedimento penale a carico di: - RI CO, amministratore di fatto della C.E.S.D. S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 17.2.2016; - di GA CO, amministratore di diritto di P.R.E. S.r.l. e di C.G. ST PU S.r.l.; - di OT GI amministratore di diritto MONTE FINANZIARIO EUROPEO S.r.l. ( MFE); - di CO NA (medio tempore deceduto) amministratore di diritto della C.E.S.D. S.r.l.. indagati per due fatti di bancarotta fraudolenta contestati ai capi 2G e 2H, relativi alla distrazione dal patrimonio della C.E.S.D. s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, con sentenza del 17/02/2016, di ingenti somme (ammontanti a 8.150.00,00), trasferite, senza una valida giustificazione economica, in favore della G.C. Gestioni Campus s.r.I., società appartenente al gruppo facente capo a RI CO, nel quale rientra anche la odierna ricorrente, beneficiaria delle distrazioni. Secondo la prospettazione accusatoria, gli immobili in questione costituiscono il diretto reimpiego del profitto del delitto di bancarotta distrattiva, in quanto acquisiti con somme di danaro provenienti dalle distrazioni in danno di C.E.S.D., e impiegate per estinguere il mutuo bancario acceso per il loro acquisto. 2.Ricorre per cassazione la società Monte Finanziario Europeo s.r.I., quale terza interessata, svolgendo sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, che denuncia erronea applicazione della Legge fallimentare ( artt. 216 co. 1 e 223) e di norme processuali ( artt. 125 co. 3 - 192, 321, 322 cod. proc.pen.) e omessa motivazione in merito al fumus commissi delicti, si contesta la natura fraudolenta delle operazioni confluite nelle due imputazioni, consistite, nell'ottica accusatoria, nella erogazione, in più soluzioni, di cospicue somme di danaro da parte di C.E.S.D. in favore di G.C. ST PU S.r.l., con l'effetto ultimo della acquisizione, da parte della ricorrente M.F.E., della proprietà del compendio immobiliare sequestrato;
in particolare, non sarebbe corretta l'affermazione che si tratti di operazioni senza alcuna contropartita per la fallita, sul rilievo della non configurabilità ex ante dell'antieconomicità dell'operazione, giacchè l'investimento, inteso quale impiego di risorse finalizzato al conseguimento di profitti futuri, rientra nella logica imprenditoriale. L'appellante aveva dimostrato come, subito dopo l'investimento attraverso il quale la C.E.S.D. aveva ottenuto la sede dove realizzare il proprio progetto imprenditoriale, fosse rapidamente rientrata dalla spesa, incamerando ingenti importi, nell'ordine di decine di milioni di euro annui. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge per omessa motivazione, sostenendosi che manchi da parte del Tribunale la dovuta valutazione ex ante della percepibilità della 2 dannosità dell'operazione per il patrimonio sociale: il Tribunale non ha dimostrato l'insussistenza o la esiguità dei profitti, palesemente sproporzionati per difetto rispetto all'investimento, giacchè gli atti di disposizione vanno posti in correlazione con i profitti che C.E.S.D. si proponeva ex ante, e che conseguì ex post attraverso la gestione dei servizi di tutoraggio e di istruzione dell'Università telematica E-Campus. 2.3. Erronea interpretazione degli artt. 192 - 321 - 322 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione riguardante gli effetti prodotti ex post dagli atti di disposizione patrimoniale, che, se esistente, sarebbe affetta da plurimi e decisivi errori logici e da erronea applicazione dei principi sull'onere della prova. Una volta che il Tribunale del riesame - discostandosi dalle valutazioni del P.M. e del G.I.P. che avevano fondato la natura distrattiva delle operazioni sull'assenza di contropartita per la fallita - ha ritenuto invece di riferirsi alla palese sproporzione dei profitti rispetto agli esborsi sostenuti, avrebbe dovuto dare prova di tale sproporzione, determinando l'ammontare degli utili e indicando le fonti di prova. Invece, tutti gli argomenti utilizzati dal Tribunale non rispondono a tale esigenza probatoria e risultano anche inconferenti, oltre a travisare le prove. 2.4. Carenza di prova dell'elemento soggettivo e del nesso causale tra beni sequestrati e l'attività delittuosa. La M.F.E. s.r.I., proprietaria degli immobili di Novedrate sequestrati, è intervenuta solo nell'ultimissima fase del complesso delle operazioni che li hanno riguardati, quando ha acquistato le quote della P.R.E. s.r.l. da Gestione Campus s.r.l. senza mai interfacciarsi con la fallita C.E.S.D. s.r.l.., laddove l'affermazione che M.F.E.s.r.l. fosse consapevole delle precedenti operazioni in cui si sarebbero concretizzati i fatti distrattivi dei due reati di bancarotta contestati è frutto di illazione affidata alla presunta appartenenza della M.F.E. s.r.l. al gruppo RI, in cui sono inserite senza alcuna convincente argomentazione tutte le società coinvolte nelle operazioni. Trattandosi di beni appartenente a terzo rispetto al reato, incombe sul giudice l'obbligo di motivare sul collegamento dei beni con l'attività delittuosa dell'imputato, non essendo a tal fine sufficiente l'inclusione dell'amministratore della società tra gli imputati, dovendo essere dimostrata la mala fede di colui che agiva in nome e per conto della società. 2.5. Violazione del principio di proporzionalità. Posto che la misura cautelare reale non può sacrificare in maniera irreparabile i diritti dei terzi, nel caso di specie il sequestro dell'intero complesso immobiliare e la gestione da parte di un custode comprime ingiustificatamente i diritti della società. 2.6. Insussistenza del periculum in mora e della necessità di anticipazione del vincolo ablativo. L'ordinanza impugnata non rende conto delle ragioni necessitate della imposizione anticipata del vincolo reale in spregio ai principi affermati da Sez. Unite 'Ellade', nonché ai successivi approdi giurisprudenziali, che hanno ritenuto legittimo il dissequestro in favore della società che possegga capacità economiche in grado di scongiurare il periculum in mora e di attendere la definizione del giudizio (Sez. 3 n. 18093 del 06/05/2022). Nessun pericolo di dispersione o di alienazione dei beni posseduti dalla M.F.E., s.r.I., in assenza di sintomi di criticità, anzi avendo la società percepito nel 2022 utili dalla società Studium s.r.l. per otto milioni di euro, e comunque 3 possedendo beni locati a enti che occupano migliaia di lavoratori, come dimostra la documentazione prodotta dalla difesa appellante. Del tutto congetturale e apparente la motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata. La ricorrente ha depositato in data 14 ottobre 2023 una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1. Giova premettere che, con provvedimento del 26 gennaio 2021, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo sia con finalità impeditive che di confisca facoltativa, limitatamente a una quota di valore di 6.200.00000 euro, del complesso immobiliare di Novedrate, in quanto diretto reimpiego del profitto dei reati di bancarotta fraudolenta contestati ai capi 2G e 2H. Detto provvedimento non era stato oggetto di richiesta di riesame, mentre, con istanza del 04 ottobre 2022, la Difesa della M.F.E. s.r.l. aveva richiesto al G.I.P. la restituzione del compendio immobiliare in sequestro. 1.1. Con il gravame di merito, la ricorrente aveva, invero, inteso dimostrare, attraverso l'esibizione dei bilanci, in sede di appello cautelare, come il finanziamento di E-Campus - che per anni ha utilizzato gli immobili sequestrati quale prestigiosa sede di un istituto di istruzione - oltre ad essere lecito, per come emergente da una serie di elementi evidenziati dalla Difesa, avesse consentito alla C.E.S.D. di partecipare a quell'attività conseguendo utili enormemente superiori all'esborso sostenuto per l'acquisto. In tesi difensiva, dunque, non era possibile attribuire a un'operazione rivelatasi ex post vantaggiosa per la fallita C.E.S.D. la finalità consapevole di depauperamento o svuotamento del patrimonio sociale. Inoltre, mancherebbero elementi specifici di prova legittimanti l'apprensione di beni appartenenti a una società diversa dalla fallita, intervenuta a distanza di tempo dall'erogazione dei finanziamenti da parte di C.E.S.D. a G.C. Gestioni Campus, e amministrata da persone diverse dai gestori di fatto e di diritto della fallita. Da qui, la carenza del periculum in mora, per mancanza del collegamento dei beni con l'attività delittuosa. D'altro canto, il provvedimento di sequestro non evidenziava le ragioni della necessaria anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Le doglianze dell'appellante afferivano, dunque, sia al fumus che al periculum in mora. 1.2. Va, in primo luogo, ricordato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti;
ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione ( Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018 Cc. (dep. 11/10/2018 ), ED EM, Rv. 274092 — 01). In realtà, la sentenza ED EM si colloca nella scia di Sez. Un. n. 11 del 08/07/1994, Buffa, (Rv. 198211) - che avevano escluso che la precedente proposizione di un'istanza di revoca determini una preclusione 4 rispetto all'istanza di riesame che, dunque, non può essere ritenuta inammissibile solo perchè proposta successivamente alla richiesta di revoca - e di Sez. U., n. 29952 del 24/5/2004, Romagnoli, Rv. 228117, che ha ribadito il principio con riguardo alle misure cautelari reali ed escluso che la mancata tempestiva proposizione da parte dell'interessato della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale precluda la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti. Nel riprendere le argomentazioni già svolte dalle Sezioni Unite 'Buffa' e 'Romagnoli', il Supremo Consesso, con la sentenza 'ED EM' ha escluso che la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale determini un effetto preclusivo rispetto alla richiesta di revoca per mancanza delle condizioni di applicabilità, fondata su elementi di fatto preesistenti e non sopravvenuti, ed ha pertanto, ritenuto ammissibile l'appello avverso il provvedimento di rigetto di tale richiesta, muovendo dall'analisi della differenza strutturale tra il riesame - attivabile entro termini temporali ristretti anche senza esporre specifiche censure ed al fine di sollecitare la mera verifica del percorso valutativo svolto dal primo giudice - e l'appello cautelare, retto, invece, dal principio strettamente devolutivo, diversità strutturale delle due impugnazioni che non consente di attribuire valenza sostanziale alla mancata proposizione del riesame, "stante le diverse caratteristiche del negozio processuale abdicativo, di carattere sopravvenuto ed esplicito e, dunque, né antecedente né tacito. Ad avviso della Corte, dunque, la mancata proposizione del riesame può essere letta quale rinuncia alla sollecitazione del controllo d'ufficio del provvedimento cautelare, sostanziale e formale, da parte del tribunale preposto. Tale effetto, tuttavia, anche alla luce della lettura del principio di stabilità delle decisioni cautelari adottata dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U. n. 11, del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183 e, successivamente, Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908), non involge le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento. In continuità con le Sezioni Unite Buffa, il Supremo Consesso ha nuovamente escluso la configurabilità nel processo penale dell'istituto dell'acquiescenza, nel caso di specie legata alla mancata proposizione del riesame, che, peraltro, renderebbe asimmetrico il diritto di intervento, impedito alle parti direttamente interessate e consentito al pubblico ministero, in capo al quale permane l'obbligo di valutare costantemente l'esigenza di persistenza della misura imposta, anche diversamente valutando quanto emergente già prima della sua applicazione." ( Sez. Un. ED EM, par. 4). 1.3. Posto, allora, che il diritto vivente si è definitivamente orientato nel senso della non ravvisabilità di una preclusione, derivante dalla mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, rispetto alla richiesta di revoca per mancanza delle condizioni di applicabilità, fondata su elementi di fatto preesistenti e non sopravvenuti, deve ritenersi ammissibile, nel caso di specie, l'appello avverso il provvedimento di rigetto di tale richiesta, e, conseguentemente, il ricorso per cassazione con cui si impugni il provvedimento che si pronuncia su un siffatto appello. 5 2. Venendo ai motivi di ricorso, essi sono infondati, al limite dell'inammissibilità, risolvendosi in buona parte in censure che attingono il merito della valutazione espressa dal Tribunale del riesame in ordine alla natura distrattiva dell'operazione, alla capacità di prevedere ex ante l'effetto distrattivo, alla carenza dell'elemento soggettivo, alla violazione del principio di proporzionalità, all'insussistenza del periculum in mora: tutti aspetti che, invece, il Tribunale ha specificamente e puntualmente, con ampia e approfondita argomentazione, affrontato. 2.1. Va qui ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, Rv. 239692; Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). 3. Ora, l'ordinanza impugnata ha così sintetizzato la vicenda distrattiva: la C.E.S.D. seni., nel 2008, ha acquisto al prezzo di euro 8.510.000 una partecipazione, pari al 98%, della G.C. Gestione Campus S.r.1(svalutata ingiustificatamente due anni prima del fallimento a 1.880.000). La G.C. ST PU S.r.l., era titolare di un credito per finanziamento di oltre 4.000.000,00 nei confronti di P.R.E. S.r.l., della quale possedeva una partecipazione al 96%, società quest'ultima proprietaria del complesso immobiliare di Noverdate oggetto del sequestro. Nel 2012 - a distanza di quattro anni - le GC ST PU s.r.l. ha ceduto la sua partecipazione nella PRE S.r.l. a MONTE FINANZIARIO EUROPEO S.r.I al prezzo di 2.3000.000 (da corrispondersi in rate annuali da 60.000 euro l'una), di molto inferiore a quello corrisposto nel 2008 dalla fallita per acquistare la partecipazione del 98 % nella G.C. ST PU S.r.l., il cui unico asset era la partecipazione del 96% nella P.R.E. S.r.l. Il mutuo di euro 5.900.000, acceso per l'acquisto degli immobili oggetto del sequestro, era stato nel frattempo pagato con il prezzo versato dalla C.E.S.D. S.r.l. per l'acquisto della partecipazione G.C. ST PU S.r.l. 3.1. Già la descrizione dell'operazione ne fa emergere l'antieconomicità, non mancando il Tribunale di replicare alle deduzioni difensive incentrate sull'apprezzabile vantaggio economico conseguito dalla fallita, nonostante la successiva svalutazione della partecipazione acquisita da C.E.S.D. s.r.l. nella G.C. PU s.r.l. e il deprezzamento del valore dell'immobile da quest'ultima indirettamente posseduto tramite la partecipata P.R.E. L'ordinanza ha evidenziato, analiticamente, alcuni elementi significativi dell'antieconomicità dell'operazione: non essere subentrata la fallita nella G.C. Campus nella locazione dell'immobile, preferendo un esborso di milioni di euro per l'acquisto del bene, consentendo alla P.R.E. s.r.l. di estinguere il mutuo;
non essere dimostrata l'esperienza nella gestione immobiliare della P.R.E. s.r.l. a cui si era appellata la ricorrente per giustificare le proprie scelte;
l'indinnostrata tesi del vincolo imposto dal Ministero che, in tesi difensiva, aveva subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'aperturp di una nuova 6 I università alla condizione che l'attività si svolgesse negli immobili di Novedrate;
non potersi affermare che la C.E.S.D. s.r.l. fosse rientrata dal notevole esborso di oltre otto milioni di euro, a distanza di soli due anni, evidenziando come gli utili percepiti dal fallimento della C.E.S.D. s.r.l. per la sua partecipazione nella G.C. PU s.r.l. siano riferibili unicamente alle rate annuali che la ricorrente sta ancora corrispondendo alla G.C. PU s.r.l. per l'acquisto della P.R.E. s.r.l. , a una cifra notevolmente inferiore a quella corrisposta quattro anni prima, ma anche con pagamenti rateali estremamente diluiti nel tempo, e tuttora in essere. 3.2. Da qui, la insussistenza della denunciata violazione degli artt. 122, 321 e 322 bis cod. pen. in relazione all'art. 125 terzo cod. proc. pen., per omessa motivazione, risultando i fatti, come descritti nell'ordinanza, integrare perfettamente la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva, per cui si procede. 4. Da quanto precede deriva anche la manifesta infondatezza del secondo motivo, avente riguardo all'assunta non percebibilità ex ante della dannosità dell'operazione per il patrimonio sociale, giacchè la motivazione sul punto non risulta né omessa né apparente, e neppure afflitta dalle palesi illogicità che vengono denunciate con il terzo motivo, con il quale si formulano censure che, attraverso l'assunta erronea interpretazione dell'art. 192 cod. proc. pen., deducono, in realtà, vizi della motivazione. 5. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'elemento soggettivo (quarto motivo). Il Tribunale distrettuale ha, infatti, ricostruito l'intento fraudolento sotteso alle descritte operazioni economiche dalle strette connessioni, dal punto di vista sia patrimoniale che amministrativo, tra società facenti capo tutte all'influenza del RI, amministratore sia di C.E.S.D. che di M.F.E., e dal preciso modus operandi individuato dal deus ex machina, perseguito costantemente negli anni, gestendo nel tempo le società a lui riconducibili, suddividendo le società del gruppo tra good company che raccoglievano gli utili e rilevavano le poste attive, e bad company destinate a cumulare debiti e a finanziare le prime a fondo perduto, venendo lasciate fallire. Anche in questo caso, la motivazione, lungi dal risultare meramente apparente, è ben calibrata sulle evidenze istruttorie disponibili. 6. Il quinto motivo, che formula una censura in ordine al requisito della proporzionalità è inammissibile. Come è noto, in plurime occasioni, le Sezioni Unite, pronunciandosi sul tema dell'onere motivazionale del sequestro del corpo del reato, hanno riconosciuto l'importanza, nella valutazione dell'an e del quomodo della scelta ablativa, del cosiddetto test di proporzione ( Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua;
Sez. Un. n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. CE e altri), valendo detti principi anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato ( Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02). In ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (cfr. Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, EL c. Italia;
Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, AM e altri c. Regno Unito), giacchè il bilanc mento tra i 7 diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania). Sul fronte del diritto interno, anche la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità. Con la sentenza sul "caso Ilva", si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che non è consentito un «sacrificio del [...] nucleo essenziale» di alcuna delle istanze in conflitto (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013). Il principio di proporzionalità segna, dunque, il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima, cosicchè, deve escludersi la possibilità di un'estensione ingiustificata e irragionevole del vincolo, in difetto di un nesso diretto di causalità dall'illecito e, qualora ciò risulti impossibile, il giudice è tenuto a rendere adeguata motivazione circa l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto - ove possibile. Ciò detto, si osserva, tuttavia, che il motivo di doglianza in esame risulta declinato, per la prima volta, dinanzi al Giudice di legittimità, non rinvenendosi, nell'appello, cautelare, analoga censura, con la quale, solo qui, la ricorrente si duole di una compressione ingiustificata e sproporzionata dei diritti della società, a suo dire realizzata attraverso il sequestro dell'intero complesso immobiliare. Ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen. non possono essere dedotti, con il ricorso per cassazione, violazioni di legge non dedotte con l'appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Il principio trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello perché non segnalato con i motivi di gravame. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 256631). 7. Non ha pregio, infine, neppure il sesto motivo, che denuncia assenza di motivazione con riferimento al periculum in mora. Posto che in sede di adozione di una misura ablativa cautelare è stata affermata la esigenza che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca contenga una concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio ( Sez. Un. n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848), il tema è stato affrontato dal Tribunale, che ha spiegato come il pericolo di dispersione sia evincibile dalla reiterazione delle condotte distrattive realizzate dagli indagati e in particolare da RI CO, che tuttora mantiene il controllo sulle società coinvolte nelle operazioni economiche, avendo egli dimostrato di gestire le sue società secondo una logica di massimo 8 profitto in spregio alle ragioni del ceto creditorio, così rivelando spiccate capacità criminali. E' in ragione di tale modus operandi, che nel tempo ha caratterizzato l'azione del RI nella gestione delle società a lui riconducibili, che, del tutto razionalmente, l'ordinanza ha ritenuto di apprezzare il periculum, non già in relazione alle attuali condizioni economiche della ricorrente, ma facendo riferimento alle disinvolte abilità criminali rivelate dall'amministratore di fatto. In tale ottica si fa apprezzare l'osservazione dell'ordinanza impugnata, per cui "il solo fatto che una società sia al momento in bonis comunque non esclude che i suoi beni possano in futuro essere distratti in favore di altre società del gruppo, così da sfruttare la sua occulta gestione unitaria". +-- 8. La memoria depositata solo il 14 ottobre 2023, risulta tardiva e dei essa non puòà'tenersi conto. 9. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è il rigetto del ricorso, a cui segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023 Il'Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 45647 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 07/11/2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di quella stessa città ha rigettato l'istanza di dissequestro dell'immobile sito in Novedrate appreso con decreto di sequestro preventivo emesso in data 26 febbraio 2021. 1.1. Per quanto qui rileva, il sequestro parziale del complesso di Novedrate- posseduto dalla ricorrente tramite la partecipazione al 98% nella P.R.E. S.r.l.- , con finalità sia preventive che di confisca, è stato adottato nell'ambito di procedimento penale a carico di: - RI CO, amministratore di fatto della C.E.S.D. S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 17.2.2016; - di GA CO, amministratore di diritto di P.R.E. S.r.l. e di C.G. ST PU S.r.l.; - di OT GI amministratore di diritto MONTE FINANZIARIO EUROPEO S.r.l. ( MFE); - di CO NA (medio tempore deceduto) amministratore di diritto della C.E.S.D. S.r.l.. indagati per due fatti di bancarotta fraudolenta contestati ai capi 2G e 2H, relativi alla distrazione dal patrimonio della C.E.S.D. s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, con sentenza del 17/02/2016, di ingenti somme (ammontanti a 8.150.00,00), trasferite, senza una valida giustificazione economica, in favore della G.C. Gestioni Campus s.r.I., società appartenente al gruppo facente capo a RI CO, nel quale rientra anche la odierna ricorrente, beneficiaria delle distrazioni. Secondo la prospettazione accusatoria, gli immobili in questione costituiscono il diretto reimpiego del profitto del delitto di bancarotta distrattiva, in quanto acquisiti con somme di danaro provenienti dalle distrazioni in danno di C.E.S.D., e impiegate per estinguere il mutuo bancario acceso per il loro acquisto. 2.Ricorre per cassazione la società Monte Finanziario Europeo s.r.I., quale terza interessata, svolgendo sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, che denuncia erronea applicazione della Legge fallimentare ( artt. 216 co. 1 e 223) e di norme processuali ( artt. 125 co. 3 - 192, 321, 322 cod. proc.pen.) e omessa motivazione in merito al fumus commissi delicti, si contesta la natura fraudolenta delle operazioni confluite nelle due imputazioni, consistite, nell'ottica accusatoria, nella erogazione, in più soluzioni, di cospicue somme di danaro da parte di C.E.S.D. in favore di G.C. ST PU S.r.l., con l'effetto ultimo della acquisizione, da parte della ricorrente M.F.E., della proprietà del compendio immobiliare sequestrato;
in particolare, non sarebbe corretta l'affermazione che si tratti di operazioni senza alcuna contropartita per la fallita, sul rilievo della non configurabilità ex ante dell'antieconomicità dell'operazione, giacchè l'investimento, inteso quale impiego di risorse finalizzato al conseguimento di profitti futuri, rientra nella logica imprenditoriale. L'appellante aveva dimostrato come, subito dopo l'investimento attraverso il quale la C.E.S.D. aveva ottenuto la sede dove realizzare il proprio progetto imprenditoriale, fosse rapidamente rientrata dalla spesa, incamerando ingenti importi, nell'ordine di decine di milioni di euro annui. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge per omessa motivazione, sostenendosi che manchi da parte del Tribunale la dovuta valutazione ex ante della percepibilità della 2 dannosità dell'operazione per il patrimonio sociale: il Tribunale non ha dimostrato l'insussistenza o la esiguità dei profitti, palesemente sproporzionati per difetto rispetto all'investimento, giacchè gli atti di disposizione vanno posti in correlazione con i profitti che C.E.S.D. si proponeva ex ante, e che conseguì ex post attraverso la gestione dei servizi di tutoraggio e di istruzione dell'Università telematica E-Campus. 2.3. Erronea interpretazione degli artt. 192 - 321 - 322 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione riguardante gli effetti prodotti ex post dagli atti di disposizione patrimoniale, che, se esistente, sarebbe affetta da plurimi e decisivi errori logici e da erronea applicazione dei principi sull'onere della prova. Una volta che il Tribunale del riesame - discostandosi dalle valutazioni del P.M. e del G.I.P. che avevano fondato la natura distrattiva delle operazioni sull'assenza di contropartita per la fallita - ha ritenuto invece di riferirsi alla palese sproporzione dei profitti rispetto agli esborsi sostenuti, avrebbe dovuto dare prova di tale sproporzione, determinando l'ammontare degli utili e indicando le fonti di prova. Invece, tutti gli argomenti utilizzati dal Tribunale non rispondono a tale esigenza probatoria e risultano anche inconferenti, oltre a travisare le prove. 2.4. Carenza di prova dell'elemento soggettivo e del nesso causale tra beni sequestrati e l'attività delittuosa. La M.F.E. s.r.I., proprietaria degli immobili di Novedrate sequestrati, è intervenuta solo nell'ultimissima fase del complesso delle operazioni che li hanno riguardati, quando ha acquistato le quote della P.R.E. s.r.l. da Gestione Campus s.r.l. senza mai interfacciarsi con la fallita C.E.S.D. s.r.l.., laddove l'affermazione che M.F.E.s.r.l. fosse consapevole delle precedenti operazioni in cui si sarebbero concretizzati i fatti distrattivi dei due reati di bancarotta contestati è frutto di illazione affidata alla presunta appartenenza della M.F.E. s.r.l. al gruppo RI, in cui sono inserite senza alcuna convincente argomentazione tutte le società coinvolte nelle operazioni. Trattandosi di beni appartenente a terzo rispetto al reato, incombe sul giudice l'obbligo di motivare sul collegamento dei beni con l'attività delittuosa dell'imputato, non essendo a tal fine sufficiente l'inclusione dell'amministratore della società tra gli imputati, dovendo essere dimostrata la mala fede di colui che agiva in nome e per conto della società. 2.5. Violazione del principio di proporzionalità. Posto che la misura cautelare reale non può sacrificare in maniera irreparabile i diritti dei terzi, nel caso di specie il sequestro dell'intero complesso immobiliare e la gestione da parte di un custode comprime ingiustificatamente i diritti della società. 2.6. Insussistenza del periculum in mora e della necessità di anticipazione del vincolo ablativo. L'ordinanza impugnata non rende conto delle ragioni necessitate della imposizione anticipata del vincolo reale in spregio ai principi affermati da Sez. Unite 'Ellade', nonché ai successivi approdi giurisprudenziali, che hanno ritenuto legittimo il dissequestro in favore della società che possegga capacità economiche in grado di scongiurare il periculum in mora e di attendere la definizione del giudizio (Sez. 3 n. 18093 del 06/05/2022). Nessun pericolo di dispersione o di alienazione dei beni posseduti dalla M.F.E., s.r.I., in assenza di sintomi di criticità, anzi avendo la società percepito nel 2022 utili dalla società Studium s.r.l. per otto milioni di euro, e comunque 3 possedendo beni locati a enti che occupano migliaia di lavoratori, come dimostra la documentazione prodotta dalla difesa appellante. Del tutto congetturale e apparente la motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata. La ricorrente ha depositato in data 14 ottobre 2023 una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1. Giova premettere che, con provvedimento del 26 gennaio 2021, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo sia con finalità impeditive che di confisca facoltativa, limitatamente a una quota di valore di 6.200.00000 euro, del complesso immobiliare di Novedrate, in quanto diretto reimpiego del profitto dei reati di bancarotta fraudolenta contestati ai capi 2G e 2H. Detto provvedimento non era stato oggetto di richiesta di riesame, mentre, con istanza del 04 ottobre 2022, la Difesa della M.F.E. s.r.l. aveva richiesto al G.I.P. la restituzione del compendio immobiliare in sequestro. 1.1. Con il gravame di merito, la ricorrente aveva, invero, inteso dimostrare, attraverso l'esibizione dei bilanci, in sede di appello cautelare, come il finanziamento di E-Campus - che per anni ha utilizzato gli immobili sequestrati quale prestigiosa sede di un istituto di istruzione - oltre ad essere lecito, per come emergente da una serie di elementi evidenziati dalla Difesa, avesse consentito alla C.E.S.D. di partecipare a quell'attività conseguendo utili enormemente superiori all'esborso sostenuto per l'acquisto. In tesi difensiva, dunque, non era possibile attribuire a un'operazione rivelatasi ex post vantaggiosa per la fallita C.E.S.D. la finalità consapevole di depauperamento o svuotamento del patrimonio sociale. Inoltre, mancherebbero elementi specifici di prova legittimanti l'apprensione di beni appartenenti a una società diversa dalla fallita, intervenuta a distanza di tempo dall'erogazione dei finanziamenti da parte di C.E.S.D. a G.C. Gestioni Campus, e amministrata da persone diverse dai gestori di fatto e di diritto della fallita. Da qui, la carenza del periculum in mora, per mancanza del collegamento dei beni con l'attività delittuosa. D'altro canto, il provvedimento di sequestro non evidenziava le ragioni della necessaria anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Le doglianze dell'appellante afferivano, dunque, sia al fumus che al periculum in mora. 1.2. Va, in primo luogo, ricordato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti;
ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione ( Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018 Cc. (dep. 11/10/2018 ), ED EM, Rv. 274092 — 01). In realtà, la sentenza ED EM si colloca nella scia di Sez. Un. n. 11 del 08/07/1994, Buffa, (Rv. 198211) - che avevano escluso che la precedente proposizione di un'istanza di revoca determini una preclusione 4 rispetto all'istanza di riesame che, dunque, non può essere ritenuta inammissibile solo perchè proposta successivamente alla richiesta di revoca - e di Sez. U., n. 29952 del 24/5/2004, Romagnoli, Rv. 228117, che ha ribadito il principio con riguardo alle misure cautelari reali ed escluso che la mancata tempestiva proposizione da parte dell'interessato della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale precluda la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti. Nel riprendere le argomentazioni già svolte dalle Sezioni Unite 'Buffa' e 'Romagnoli', il Supremo Consesso, con la sentenza 'ED EM' ha escluso che la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale determini un effetto preclusivo rispetto alla richiesta di revoca per mancanza delle condizioni di applicabilità, fondata su elementi di fatto preesistenti e non sopravvenuti, ed ha pertanto, ritenuto ammissibile l'appello avverso il provvedimento di rigetto di tale richiesta, muovendo dall'analisi della differenza strutturale tra il riesame - attivabile entro termini temporali ristretti anche senza esporre specifiche censure ed al fine di sollecitare la mera verifica del percorso valutativo svolto dal primo giudice - e l'appello cautelare, retto, invece, dal principio strettamente devolutivo, diversità strutturale delle due impugnazioni che non consente di attribuire valenza sostanziale alla mancata proposizione del riesame, "stante le diverse caratteristiche del negozio processuale abdicativo, di carattere sopravvenuto ed esplicito e, dunque, né antecedente né tacito. Ad avviso della Corte, dunque, la mancata proposizione del riesame può essere letta quale rinuncia alla sollecitazione del controllo d'ufficio del provvedimento cautelare, sostanziale e formale, da parte del tribunale preposto. Tale effetto, tuttavia, anche alla luce della lettura del principio di stabilità delle decisioni cautelari adottata dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U. n. 11, del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183 e, successivamente, Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908), non involge le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento. In continuità con le Sezioni Unite Buffa, il Supremo Consesso ha nuovamente escluso la configurabilità nel processo penale dell'istituto dell'acquiescenza, nel caso di specie legata alla mancata proposizione del riesame, che, peraltro, renderebbe asimmetrico il diritto di intervento, impedito alle parti direttamente interessate e consentito al pubblico ministero, in capo al quale permane l'obbligo di valutare costantemente l'esigenza di persistenza della misura imposta, anche diversamente valutando quanto emergente già prima della sua applicazione." ( Sez. Un. ED EM, par. 4). 1.3. Posto, allora, che il diritto vivente si è definitivamente orientato nel senso della non ravvisabilità di una preclusione, derivante dalla mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, rispetto alla richiesta di revoca per mancanza delle condizioni di applicabilità, fondata su elementi di fatto preesistenti e non sopravvenuti, deve ritenersi ammissibile, nel caso di specie, l'appello avverso il provvedimento di rigetto di tale richiesta, e, conseguentemente, il ricorso per cassazione con cui si impugni il provvedimento che si pronuncia su un siffatto appello. 5 2. Venendo ai motivi di ricorso, essi sono infondati, al limite dell'inammissibilità, risolvendosi in buona parte in censure che attingono il merito della valutazione espressa dal Tribunale del riesame in ordine alla natura distrattiva dell'operazione, alla capacità di prevedere ex ante l'effetto distrattivo, alla carenza dell'elemento soggettivo, alla violazione del principio di proporzionalità, all'insussistenza del periculum in mora: tutti aspetti che, invece, il Tribunale ha specificamente e puntualmente, con ampia e approfondita argomentazione, affrontato. 2.1. Va qui ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, Rv. 239692; Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). 3. Ora, l'ordinanza impugnata ha così sintetizzato la vicenda distrattiva: la C.E.S.D. seni., nel 2008, ha acquisto al prezzo di euro 8.510.000 una partecipazione, pari al 98%, della G.C. Gestione Campus S.r.1(svalutata ingiustificatamente due anni prima del fallimento a 1.880.000). La G.C. ST PU S.r.l., era titolare di un credito per finanziamento di oltre 4.000.000,00 nei confronti di P.R.E. S.r.l., della quale possedeva una partecipazione al 96%, società quest'ultima proprietaria del complesso immobiliare di Noverdate oggetto del sequestro. Nel 2012 - a distanza di quattro anni - le GC ST PU s.r.l. ha ceduto la sua partecipazione nella PRE S.r.l. a MONTE FINANZIARIO EUROPEO S.r.I al prezzo di 2.3000.000 (da corrispondersi in rate annuali da 60.000 euro l'una), di molto inferiore a quello corrisposto nel 2008 dalla fallita per acquistare la partecipazione del 98 % nella G.C. ST PU S.r.l., il cui unico asset era la partecipazione del 96% nella P.R.E. S.r.l. Il mutuo di euro 5.900.000, acceso per l'acquisto degli immobili oggetto del sequestro, era stato nel frattempo pagato con il prezzo versato dalla C.E.S.D. S.r.l. per l'acquisto della partecipazione G.C. ST PU S.r.l. 3.1. Già la descrizione dell'operazione ne fa emergere l'antieconomicità, non mancando il Tribunale di replicare alle deduzioni difensive incentrate sull'apprezzabile vantaggio economico conseguito dalla fallita, nonostante la successiva svalutazione della partecipazione acquisita da C.E.S.D. s.r.l. nella G.C. PU s.r.l. e il deprezzamento del valore dell'immobile da quest'ultima indirettamente posseduto tramite la partecipata P.R.E. L'ordinanza ha evidenziato, analiticamente, alcuni elementi significativi dell'antieconomicità dell'operazione: non essere subentrata la fallita nella G.C. Campus nella locazione dell'immobile, preferendo un esborso di milioni di euro per l'acquisto del bene, consentendo alla P.R.E. s.r.l. di estinguere il mutuo;
non essere dimostrata l'esperienza nella gestione immobiliare della P.R.E. s.r.l. a cui si era appellata la ricorrente per giustificare le proprie scelte;
l'indinnostrata tesi del vincolo imposto dal Ministero che, in tesi difensiva, aveva subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'aperturp di una nuova 6 I università alla condizione che l'attività si svolgesse negli immobili di Novedrate;
non potersi affermare che la C.E.S.D. s.r.l. fosse rientrata dal notevole esborso di oltre otto milioni di euro, a distanza di soli due anni, evidenziando come gli utili percepiti dal fallimento della C.E.S.D. s.r.l. per la sua partecipazione nella G.C. PU s.r.l. siano riferibili unicamente alle rate annuali che la ricorrente sta ancora corrispondendo alla G.C. PU s.r.l. per l'acquisto della P.R.E. s.r.l. , a una cifra notevolmente inferiore a quella corrisposta quattro anni prima, ma anche con pagamenti rateali estremamente diluiti nel tempo, e tuttora in essere. 3.2. Da qui, la insussistenza della denunciata violazione degli artt. 122, 321 e 322 bis cod. pen. in relazione all'art. 125 terzo cod. proc. pen., per omessa motivazione, risultando i fatti, come descritti nell'ordinanza, integrare perfettamente la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva, per cui si procede. 4. Da quanto precede deriva anche la manifesta infondatezza del secondo motivo, avente riguardo all'assunta non percebibilità ex ante della dannosità dell'operazione per il patrimonio sociale, giacchè la motivazione sul punto non risulta né omessa né apparente, e neppure afflitta dalle palesi illogicità che vengono denunciate con il terzo motivo, con il quale si formulano censure che, attraverso l'assunta erronea interpretazione dell'art. 192 cod. proc. pen., deducono, in realtà, vizi della motivazione. 5. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'elemento soggettivo (quarto motivo). Il Tribunale distrettuale ha, infatti, ricostruito l'intento fraudolento sotteso alle descritte operazioni economiche dalle strette connessioni, dal punto di vista sia patrimoniale che amministrativo, tra società facenti capo tutte all'influenza del RI, amministratore sia di C.E.S.D. che di M.F.E., e dal preciso modus operandi individuato dal deus ex machina, perseguito costantemente negli anni, gestendo nel tempo le società a lui riconducibili, suddividendo le società del gruppo tra good company che raccoglievano gli utili e rilevavano le poste attive, e bad company destinate a cumulare debiti e a finanziare le prime a fondo perduto, venendo lasciate fallire. Anche in questo caso, la motivazione, lungi dal risultare meramente apparente, è ben calibrata sulle evidenze istruttorie disponibili. 6. Il quinto motivo, che formula una censura in ordine al requisito della proporzionalità è inammissibile. Come è noto, in plurime occasioni, le Sezioni Unite, pronunciandosi sul tema dell'onere motivazionale del sequestro del corpo del reato, hanno riconosciuto l'importanza, nella valutazione dell'an e del quomodo della scelta ablativa, del cosiddetto test di proporzione ( Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua;
Sez. Un. n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. CE e altri), valendo detti principi anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato ( Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02). In ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (cfr. Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, EL c. Italia;
Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, AM e altri c. Regno Unito), giacchè il bilanc mento tra i 7 diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania). Sul fronte del diritto interno, anche la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità. Con la sentenza sul "caso Ilva", si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che non è consentito un «sacrificio del [...] nucleo essenziale» di alcuna delle istanze in conflitto (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013). Il principio di proporzionalità segna, dunque, il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima, cosicchè, deve escludersi la possibilità di un'estensione ingiustificata e irragionevole del vincolo, in difetto di un nesso diretto di causalità dall'illecito e, qualora ciò risulti impossibile, il giudice è tenuto a rendere adeguata motivazione circa l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto - ove possibile. Ciò detto, si osserva, tuttavia, che il motivo di doglianza in esame risulta declinato, per la prima volta, dinanzi al Giudice di legittimità, non rinvenendosi, nell'appello, cautelare, analoga censura, con la quale, solo qui, la ricorrente si duole di una compressione ingiustificata e sproporzionata dei diritti della società, a suo dire realizzata attraverso il sequestro dell'intero complesso immobiliare. Ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen. non possono essere dedotti, con il ricorso per cassazione, violazioni di legge non dedotte con l'appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Il principio trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello perché non segnalato con i motivi di gravame. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 256631). 7. Non ha pregio, infine, neppure il sesto motivo, che denuncia assenza di motivazione con riferimento al periculum in mora. Posto che in sede di adozione di una misura ablativa cautelare è stata affermata la esigenza che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca contenga una concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio ( Sez. Un. n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848), il tema è stato affrontato dal Tribunale, che ha spiegato come il pericolo di dispersione sia evincibile dalla reiterazione delle condotte distrattive realizzate dagli indagati e in particolare da RI CO, che tuttora mantiene il controllo sulle società coinvolte nelle operazioni economiche, avendo egli dimostrato di gestire le sue società secondo una logica di massimo 8 profitto in spregio alle ragioni del ceto creditorio, così rivelando spiccate capacità criminali. E' in ragione di tale modus operandi, che nel tempo ha caratterizzato l'azione del RI nella gestione delle società a lui riconducibili, che, del tutto razionalmente, l'ordinanza ha ritenuto di apprezzare il periculum, non già in relazione alle attuali condizioni economiche della ricorrente, ma facendo riferimento alle disinvolte abilità criminali rivelate dall'amministratore di fatto. In tale ottica si fa apprezzare l'osservazione dell'ordinanza impugnata, per cui "il solo fatto che una società sia al momento in bonis comunque non esclude che i suoi beni possano in futuro essere distratti in favore di altre società del gruppo, così da sfruttare la sua occulta gestione unitaria". +-- 8. La memoria depositata solo il 14 ottobre 2023, risulta tardiva e dei essa non puòà'tenersi conto. 9. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è il rigetto del ricorso, a cui segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023 Il'Consigliere estensore