Sentenza 5 novembre 2002
Massime • 1
Anche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che non prevede più il riferimento all'edilizia residenziale come desumibile dalla legge n. 94 del 1992, per aversi pertinenza si richiede: a)un nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale, b) che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni, c)un carattere durevole, d)la non utilizzabilità economica in modo diverso, e)una ridotta dimensione, f)una individualità fisica e strutturale propria, g)l'accessione ad un edificio preesistente edificato legittimamente, h)l'assenza di un autonomo valore di mercato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2002, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 05/11/2002
1. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 2048
3. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 12709/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP IO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 gennaio 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fata dal Consigliere Dott. Novarese Francesco;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per: annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL IO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa il 9 gennaio 2002, con la quale veniva condannato per il reato di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo, deducendo quali motivi la mancata assunzione di una prova decisiva, relativa all'accertamento del precedente manufatto, consistente in una perizia o nella riaudizione dei verbalizzanti, la violazione della legge n. 47 del 1985 e n. 94 del 1982, poiché le opere eseguite costituivano pertinenze di un'azienda agricola, e l'errata applicazione della legge n. 431 del 1985, perché non si erano ritenuti i manufatti di modeste dimensioni tale da non ledere sia pure in misura minima l'interesse protetto, nonché l'illogicità manifesta della motivazione su detti punti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato, ma per ragioni in parte differenti da quelle addotte, sicché deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al reato urbanistico di cui all'art. 20 lett. e) l. n. 47 del 1985 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, eliminandosi la relativa pena di giorni sei di arresto e L. 500.000 di ammenda e rigettandosi il ricorso per quanto attiene alla contravvenzione prevista all'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985 oggi art. 163 d. l.vo n. 490 del 1999. Infatti, sebbene la sentenza ed il ricorso siano di epoca posteriore al primo gennaio 2002, nessuno dei due atti tratta della nuova nozione di pertinenza di cui al d. l.vo n. 380 del 2001, entrato in vigore per soli nove giorni e la cui efficacia è stata sospesa fino al 30 giugno 2003, prima dalla legge di conversione del D. L. n. 411 del 2001 (l. n. 463 del 2001, pubblicata sulla G.U. del 9 gennaio
2002) e, poi, dal D.L. n. 122 del 2002, convertito in legge n. 185 del 2002, sicché deve essere considerato ai fini dell'applicazione dell'art. 2 c.p. (cfr. sul punto amplius Cass. sez. 3^ 15 marzo 2002 dep. 20 maggio 2002, Catalano in corso di massimazione). Ed invero, sotto il vigore della legge n. 94 del 1982 e successive modificazioni, il regime della pertinenza urbanistica con connotati differenti da quella civilistica era applicabile soltanto all'edilizia residenziale, sicché doveva escludersi per quella produttiva ed agricola.
Tuttavia l'art. 3 lett. e6) del citato d. l.vo nel definire gli interventi pertinenziali, penalmente rilevanti, si riferisce a quelli che gli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale ed urbanistico qualifichino come di nuova costruzione ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore del 20% del volume dell'edificio principale, risolvendo due annose questioni: la prima circa la rilevanza penale delle pertinenze eseguite in zona soggetta a vincolo paesaggistico, esclusa da alcune pronunce e dalla Consulta (Corte Cost. n. 100 del 1994), ma ritenuta sempre esistente da un orientamento del giudice di legittimità e quella concernente l'individuazione della lieve entità dei volumi sia in assoluto sia in relazione a quella a cui servizio è complementare. Infatti la predetta definizione limita a casi specifici, individuati dalle N. T. A. del P. R. G., la rilevanza penale delle pertinenze effettuata in zone paesaggistiche, considerate come "nuove costruzioni" per il loro particolare pregio, e contiene una delimitazione legislativa del rapporto volumetrico (superiore al 20% del volume dell'edificio principale), ma non prevede più il riferimento all'edilizia residenziale desumibile dalla legge n. 94 del 1982. Logicamente la definizione del concetto di pertinenza con tutti i connotati peculiari permane, richiedendosi che il nesso strumentale e funzionale con l la cosa principale sia oggettivo, non consenta, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni, abbia carattere durevole, non sia economicamente utilizzabile in altro modo, e che la pertinenza abbia ridotta dimensione, si configuri con una propria individualità fisica e strutturale, acceda ad un edificio preesistente edificato legittimamente e sia sfornita di autonoma valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura. Nella fattispecie, la Corte panormita ha affermato che "i manufatti in questione (sono) destinati a canili", sicché non è possibile controllare o contrastare questo accertamento in fatto in sede di legittimità, mentre le ridotte dimensioni di circa 8 mq per ognuno dei tre locali sono attestati pure dall'imputazione e l'esistenza di un edificio principale abbastanza ampio è dato per presupposto dal giudice d'appello, che esclude la natura pertinenziale dell'opera perché non destinata con nesso funzionale alla residenza e non relativa a zona ed edificio residenziale.
Pertanto, l'intervenuta modificazione e la differente ottica dell'intervento pertinenziale, effettuate dal citato decreto legislativo, assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2 c.p., sicché, essendo certo il rapporto volumetrico inferiore al 20% della costruzione principale, bisogna appuntare l'attenzione sull'altro requisito concernente le N. T. A. del P.R. G..
Nella fattispecie, nonostante l'intervento sia stato eseguito nel Parco delle Madonie senza che sia stata contestata alcuna violazione della lesse n. 394 del 1991, non sono indicate alcune specifiche norme che considerino l'intervento quale nuova costruzione in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree.
Tuttavia, si potrebbe sostenere che detta considerazione derivi per implicito dalla sottoposizione del territorio a vincolo paesaggistico.
Peraltro le due limitazione (zonizzazione e/o pregio ambientale o paesaggistico) riguardano il contenuto delle N. T. A. ed il potere del Comune di considerare gli interventi pertinenziali nuove costruzioni, nonostante non superino il rapporto volumetrico tra pertinenza ed edificio principale cui accede.
Pertanto è necessaria un'espressa previsione della N. T. A. dello strumento urbanistico, giacché, altrimenti, almeno per il pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non sarebbe stato necessario richiamare la potestà comunale al riguardo, potendosi, in via generale, affermare la rilevanza penale delle pertinenze eseguite in zone soggette a vincolo.
In realtà il decreto legislativo nel confermare l'orientamento del giudice costituzionale, secondo cui occorre aver riguardo alla natura dell'intervento pertinenziale senza che possa influire sul suo regime giuridico urbanistico l'area in cui è stato eseguito, ha voluto attribuire alla sensibilità dell'autorità comunale, conscia delle peculiarità del suo territorio, la possibilità di derogare a questa disciplina depenalizzante, ove il manufatto abbia un volume inferiore al 20% di quello dell'edificio principale.
Le varie vicende del territorio italiano avrebbero potuto rendere più avvertito il delegato, ma si è ritenuta sufficiente la disciplina prevista per le opere soggette a d.l.a. in zone sottoposte a vincolo (art. 22 terzo comma d. l.vo n. 380 del 2001), ribadita pure dalla c. d. legge obiettivo.
Pertanto, alla luce di queste argomentazioni, il fatto contestato come contravvenzione urbanistica non è previsto più dalla legge come reato, eliminandosi la relativa pena stabilita per la continuazione con quella paesaggistica, che conserva tutta la sua valenza.
Infatti, la Corte panormita ha escluso che si tratti di "lavori di minima entità, evidentemente inidonei a determinare la lesione" dell'interesse protetto, ed ha ritenuto i "manufatti di apprezzabile consistenza i quali - tra ricoveri per cani e recinzione - hanno interessato una superficie complessiva di oltre mq. 50", sicché non è richiamabile il condivisibile indirizzo che, anche per il reato di pericolo di cui all'art. 163 d. l.vo n. 490 del 1999 (ex 1 sexies l. n. 431 del 1985), esclude la rilevanza penale di attività effettuate in zone vincolate senza autorizzazione paesaggistica, ove non sussista una sia pur minima possibilità di offesa all'interesse protetto (cfr. di recente amplius Cass. sez. 3^ 11 aprile 2002 dep. 14 maggio 2002, Migliore).
La conferma della sentenza per la parte concernente il reato paesistico riguarda anche l'ordine di remissione in pristino e la subordinazione del beneficio ex art. 63 c. p. all'adempimento dello stesso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione urbanistica di cui all'art. 20 lett. e) l. n. 47 del 1985 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni sei di arresto e L. 500.000 di ammenda.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003