Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SE TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TERRINONI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5120/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/02/00 R.G.N. 90480/94;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 23/09/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso affinché la Corte Suprema di Cassazione, in Camera di consiglio, visto l'art 375 c.p.c. voglia rigettare il ricorso con sentenza per manifesta infondatezza. RILEVATO IN FATTO
1- che il Tribunale di Roma, confermando la decisione di primo grado ha, con sentenza del 21.2.00, escluso che il cd. rapporto di accudienza pulizia e custodia del dormitorio del personale viaggiante, svoltosi fra la sign. IA CU e la spa Ferrovie dello Stato, potesse, ai sensi dell'art. 26 1. 1236/59, avere natura esclusivamente autonoma preclusiva dell'accertamento della natura subordinata del rapporto stesso;
2- che il predetto giudice ha ritenuto che il rapporto avesse avuto modalità di svolgimento tali da consentire l'attribuzione stessa di questa seconda tipogia con conseguente inquadramento della lavoratrice nella 3^ categoria;
3- che la spa FS chiede la cassazione dela sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo cui la sign. CU resiste con controricorso;
4- che il ricorso è stato, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. rimesso al P.G. affinché formulasse le sua conclusioni;
5- che questi ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso;
6- che le parti hanno presentato memoria e la ricorrente ha prodotto documentazione relativa alla procura conferitale;
RITENUTO IN DIRITTO
1- che la ricorrente denuncia vizi di motivazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e propone due disinti profili di censura;
2- che con il primo di essi sostiene la ontologica appartenenza del rapporto in questione alla tipologia del lavoro autonomo con esclusione di configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato;
3- che tale tesi è smentita dal consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'art. 26 1. 1236/59 che configura un rapporto di lavoro autonomo, non impone di qualificare il rapporto come "locatio operis"a prescindere dalle concrete modalità del suo svolgimento sicché l'indicata qualifica legislativa non è di ostacolo alla configurabilità di un rapporto di lavoro non autonomo ma subordinato ove secondo un apprezzamento riservato al giudice di merito, risulti l'avvenuta introduzione in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima di ulteriori obblighi per il lavoratore tifaci del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da esso disciplinato ( 8887/03, 9839/02, 818/99);
4- che con il secondo profilo la ricorrente contesta che le modalità di svolgimento riscontrate dal Tribunale potessero dar luogo ad un rapporto di lavoro subordinato;
5- che il Tribunale ha fondato tale suo convincimento sui seguenti fatti:
a- la assoluta predeterminazione di tutti i contenuti e i termini dell'oggetto della prestazione;
b- la analitica previsione di tutte le modalità di espletamento del servizio (orario, sostituzione con personale dell'Ente, sottoposizione gerarchica anche sotto il profilo disciplinare ai preposti dell'ente);
c- l'attribuzione di emolumenti fissi quali l'indennità integrativa speciale, quote per carichi di famiglia, 13^ mensilità ed altri compensi corrisposti anche ai dipendenti FS;
d- l'assoggettamento allo stesso regime fiscale;
e- l'assenza del rischio connesso alla prestazione;
6- che il Tribunale ha quindi individuato una serie di indici tipici della subordinazione (la cui susssistenza non può dalla ricorrente essere contestata nella presente sede) fra cui quello precipuo dell'assoggettamento al potere gerarchico del datore di lavoro;
7- che il profilo di censura testè esaminato, stante la correttezza giuridica del procedimento identicativo cui ha fatto ricorso il giudice d'Appello per la individuazione del lavoro subordinato, e non denunciando alcun vizio logico o di motivazione, ma limitandosi a contrappore il proprio apprezzamento a quello del Tribunale, è anche esso infondato;
8- che il ricordo va, pertanto, rigettato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in E. 15,00, oltre E. 1500,00 per onorari da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Temnoni.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004