CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2026, n. 20647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20647 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE LI, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 04/03/2026 del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Tomao Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
uditi gli Avvocati Giovanni Annunziata e Attilio Floresta, difensori di NE LI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di LI NE, in proprio e quale legale rappresentante della società RCM costruzioni s.r.l., avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza di dissequestro dei macchinari e delle attrezzature di cantiere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20647 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 06/05/2026 2 Tali attrezzature, unitamente all'area demaniale marittima ove avviene il trattamento dei fanghi di dragaggio della banchina del porto di Porto Empedocle e dell'area demaniale marittima ubicata in località Caos del Comune di Porto Empedocle, utilizzata quale area di deposito dei fanghi all'esito del trattamento, erano state oggetto di decreto di sequestro preventivo impeditivo il precedente 15/04/2025, nel procedimento pendente a carico del ricorrente per i reati di frode in pubbliche forniture (art. 356 cod. pen) e di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. lgs. n. 152 del 2006). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di LI NE, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Apparenza della motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra i mezzi e le attrezzature oggetto di sequestro impeditivo e al periculum in mora. La difesa sottolinea che la società RCM costruzioni s.r.l. si occupa di realizzazione di opere private e pubbliche di ogni natura e che i beni appresi (tra cui escavatori, pale e container) costituiscono strumentazione ordinaria di lavoro e sono di per sé assolutamente neutri rispetto alla condotta delittuosa ipotizzata, non presentando alcuna intrinseca pericolosità. 2.2. Violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità. I beni sequestrati, indispensabili per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale del ricorrente, valgono circa 2.000.000 di euro e la loro apprensione rischia di paralizzare l'attività aziendale, con conseguente lesione della libertà di iniziativa economica. Nella prospettazione difensiva l'ordinanza impugnata analizza in modo del tutto apparente l'adeguatezza e la necessità della misura adottata, senza verificare l'insufficienza di strumenti meno invasivi a raggiungere il medesimo scopo. 2.3. Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti in quanto l'ordinanza impugnata non si confronterebbe con le argomentazioni critiche offerte dalla difesa nell'ambito dell'impugnazione proposta, limitandosi a reiterare la prospettazione del Giudice per le indagini preliminari, superata dall’accertata natura dei fanghi quali rifiuti non pericolosi, che, secondo lo stesso contratto di appalto pubblico, avrebbero dovuto essere oggetto di smaltimento finale presso discariche autorizzate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di 3 legge (art. 325 cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01). In applicazione di tali criteri deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, in quanto la motivazione dell’ordinanza impugnata, al contrario di quanto dedotto dalla difesa, è adeguata, pertinente rispetto a tutte le censure difensive e non illogica. In particolare, il Tribunale per il riesame ha rilevato che la qualificazione dei rifiuti non incide sulla gravità indiziaria del reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, per il quale è sufficiente il solo accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta reiterata, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito con tendenziale carattere di definitività, e ciò a prescindere dalla natura dei rifiuti depositati. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il nesso di pertinenzialità e il periculum in mora, è fondato e assume carattere assorbente. L’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice dispone il sequestro preventivo «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati». La disposizione in esame riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo con funzione impeditiva in presenza di due condizioni: che il bene sia cosa pertinente al reato e che vi sia un periculum in mora. Al fine di evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, è necessario, in primo luogo, che il bene oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, strutturale e specifica strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra detta res ed il reato (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, [...], Rv. 269374 - 01). E’ proprio in ragione di tale rapporto strutturale fra la res e il reato commesso che si realizza lo scopo preventivo della misura, che consiste nell’evitare che vengano protratte o aggravate le conseguenze di quel reato, ovvero che la libera disponibilità di quel bene possa portare alla commissione di ulteriori reati: non di qualunque tipo di reati, ovviamente, ma del tipo di quello per cui si procede, in 4 conseguenza della pertinenzialità del bene rispetto a quel particolare reato (Sez. 1, n. 32491 del 17/09/2025, RDB ITA s.p.a., Rv. 288759 – 01). È necessario, poi, che risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374 - 01). Il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Poiché il sequestro è disposto su richiesta del pubblico ministero, incombe su quest’ultimo l’onere di allegare gli elementi da cui desumere sia il nesso di pertinenzialità che il concreto e attuale pericolo che, in caso di perdurante disponibilità del bene, la condotta venga reiterata o portata a conseguenze ulteriori. 3. Il Tribunale per il riesame non ha fatto corretta applicazione di tali principi. L'ordinanza impugnata, infatti, si è limitata a rilevare, in più punti e in modo del tutto apodittico, che i beni in sequestro hanno carattere strumentale rispetto ai reati contestati, senza, tuttavia, verificare la sussistenza del nesso di pertinenzialità, nei termini sopra precisati, tra tali beni e il reato ipotizzato a carico del ricorrente. Cosa questa, che sarebbe stata tanto più necessaria in quanto i beni sono attrezzature di cantiere, ordinariamente utilizzate nell’esercizio dell’attività di impresa della società che ne è proprietaria, che si occupa di realizzazione di opere pubbliche e private. Con una inammissibile inversione dell’onere probatorio, poi, il Tribunale per il riesame ha rilevato che la difesa non avrebbe chiarito, con l’istanza di restituzione, in che modo e per quali scopi le attrezzature, laddove dissequestrate, verrebbero utilizzate. In realtà, come sopra detto, è vero il contrario: è il pubblico ministero che deve allegare gli elementi a sostegno dell’esistenza del legame di pertinenzialità tra i beni oggetto del sequestro e il reato oggetto del procedimento nonché il pericolo connesso alla loro disponibilità, non la difesa che deve escluderlo. L’ordinanza impugnata, in sostanza, finisce per valutare la funzione preventiva del sequestro in senso astratto, cioè nell’ottica di una generale prevenzione, imponendo un ingiustificato sacrificio alla libera disponibilità degli strumenti produttivi, con, parimenti ingiustificata, compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica. Peraltro, dalla sua motivazione trapela l’intento di soddisfare una diversa esigenza, qual è quella di vincolare beni strumentali che, nell’ipotesi accusatoria, 5 sono stati e potrebbero essere ancora utilizzati per commettere reati di analoga natura proprio presso il sito in cui essi si trovano: ma anche tale bisogno cautelare è stato enunciato in maniera astratta, sia perché il fondo usato per la raccolta dei rifiuti nel caso di specie è anch'esso sottoposto a sequestro impeditivo, sia perché la società istante ha dedotto che i macchinari in questione sono suscettibili di impiego lecito presso altri cantieri regolarmente operativi e riconducibili all’attività d’impresa. La valutazione avrebbe potuto assumere differente consistenza ove il vincolo reale fosse stato giustificato dalla necessità di preservare beni potenzialmente assoggettabili a una ipotetica confisca, ipotesi, questa, che tuttavia non è stata neppure prospettata dai giudici di merito.
Per questi motivi
detta ordinanza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per il riesame, che terrà conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 06/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Federic22a Tondin Ercole LE
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Tomao Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
uditi gli Avvocati Giovanni Annunziata e Attilio Floresta, difensori di NE LI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di LI NE, in proprio e quale legale rappresentante della società RCM costruzioni s.r.l., avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza di dissequestro dei macchinari e delle attrezzature di cantiere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20647 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 06/05/2026 2 Tali attrezzature, unitamente all'area demaniale marittima ove avviene il trattamento dei fanghi di dragaggio della banchina del porto di Porto Empedocle e dell'area demaniale marittima ubicata in località Caos del Comune di Porto Empedocle, utilizzata quale area di deposito dei fanghi all'esito del trattamento, erano state oggetto di decreto di sequestro preventivo impeditivo il precedente 15/04/2025, nel procedimento pendente a carico del ricorrente per i reati di frode in pubbliche forniture (art. 356 cod. pen) e di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. lgs. n. 152 del 2006). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di LI NE, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Apparenza della motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra i mezzi e le attrezzature oggetto di sequestro impeditivo e al periculum in mora. La difesa sottolinea che la società RCM costruzioni s.r.l. si occupa di realizzazione di opere private e pubbliche di ogni natura e che i beni appresi (tra cui escavatori, pale e container) costituiscono strumentazione ordinaria di lavoro e sono di per sé assolutamente neutri rispetto alla condotta delittuosa ipotizzata, non presentando alcuna intrinseca pericolosità. 2.2. Violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità. I beni sequestrati, indispensabili per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale del ricorrente, valgono circa 2.000.000 di euro e la loro apprensione rischia di paralizzare l'attività aziendale, con conseguente lesione della libertà di iniziativa economica. Nella prospettazione difensiva l'ordinanza impugnata analizza in modo del tutto apparente l'adeguatezza e la necessità della misura adottata, senza verificare l'insufficienza di strumenti meno invasivi a raggiungere il medesimo scopo. 2.3. Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti in quanto l'ordinanza impugnata non si confronterebbe con le argomentazioni critiche offerte dalla difesa nell'ambito dell'impugnazione proposta, limitandosi a reiterare la prospettazione del Giudice per le indagini preliminari, superata dall’accertata natura dei fanghi quali rifiuti non pericolosi, che, secondo lo stesso contratto di appalto pubblico, avrebbero dovuto essere oggetto di smaltimento finale presso discariche autorizzate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di 3 legge (art. 325 cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01). In applicazione di tali criteri deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, in quanto la motivazione dell’ordinanza impugnata, al contrario di quanto dedotto dalla difesa, è adeguata, pertinente rispetto a tutte le censure difensive e non illogica. In particolare, il Tribunale per il riesame ha rilevato che la qualificazione dei rifiuti non incide sulla gravità indiziaria del reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, per il quale è sufficiente il solo accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta reiterata, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito con tendenziale carattere di definitività, e ciò a prescindere dalla natura dei rifiuti depositati. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il nesso di pertinenzialità e il periculum in mora, è fondato e assume carattere assorbente. L’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice dispone il sequestro preventivo «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati». La disposizione in esame riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo con funzione impeditiva in presenza di due condizioni: che il bene sia cosa pertinente al reato e che vi sia un periculum in mora. Al fine di evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, è necessario, in primo luogo, che il bene oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, strutturale e specifica strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra detta res ed il reato (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, [...], Rv. 269374 - 01). E’ proprio in ragione di tale rapporto strutturale fra la res e il reato commesso che si realizza lo scopo preventivo della misura, che consiste nell’evitare che vengano protratte o aggravate le conseguenze di quel reato, ovvero che la libera disponibilità di quel bene possa portare alla commissione di ulteriori reati: non di qualunque tipo di reati, ovviamente, ma del tipo di quello per cui si procede, in 4 conseguenza della pertinenzialità del bene rispetto a quel particolare reato (Sez. 1, n. 32491 del 17/09/2025, RDB ITA s.p.a., Rv. 288759 – 01). È necessario, poi, che risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374 - 01). Il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Poiché il sequestro è disposto su richiesta del pubblico ministero, incombe su quest’ultimo l’onere di allegare gli elementi da cui desumere sia il nesso di pertinenzialità che il concreto e attuale pericolo che, in caso di perdurante disponibilità del bene, la condotta venga reiterata o portata a conseguenze ulteriori. 3. Il Tribunale per il riesame non ha fatto corretta applicazione di tali principi. L'ordinanza impugnata, infatti, si è limitata a rilevare, in più punti e in modo del tutto apodittico, che i beni in sequestro hanno carattere strumentale rispetto ai reati contestati, senza, tuttavia, verificare la sussistenza del nesso di pertinenzialità, nei termini sopra precisati, tra tali beni e il reato ipotizzato a carico del ricorrente. Cosa questa, che sarebbe stata tanto più necessaria in quanto i beni sono attrezzature di cantiere, ordinariamente utilizzate nell’esercizio dell’attività di impresa della società che ne è proprietaria, che si occupa di realizzazione di opere pubbliche e private. Con una inammissibile inversione dell’onere probatorio, poi, il Tribunale per il riesame ha rilevato che la difesa non avrebbe chiarito, con l’istanza di restituzione, in che modo e per quali scopi le attrezzature, laddove dissequestrate, verrebbero utilizzate. In realtà, come sopra detto, è vero il contrario: è il pubblico ministero che deve allegare gli elementi a sostegno dell’esistenza del legame di pertinenzialità tra i beni oggetto del sequestro e il reato oggetto del procedimento nonché il pericolo connesso alla loro disponibilità, non la difesa che deve escluderlo. L’ordinanza impugnata, in sostanza, finisce per valutare la funzione preventiva del sequestro in senso astratto, cioè nell’ottica di una generale prevenzione, imponendo un ingiustificato sacrificio alla libera disponibilità degli strumenti produttivi, con, parimenti ingiustificata, compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica. Peraltro, dalla sua motivazione trapela l’intento di soddisfare una diversa esigenza, qual è quella di vincolare beni strumentali che, nell’ipotesi accusatoria, 5 sono stati e potrebbero essere ancora utilizzati per commettere reati di analoga natura proprio presso il sito in cui essi si trovano: ma anche tale bisogno cautelare è stato enunciato in maniera astratta, sia perché il fondo usato per la raccolta dei rifiuti nel caso di specie è anch'esso sottoposto a sequestro impeditivo, sia perché la società istante ha dedotto che i macchinari in questione sono suscettibili di impiego lecito presso altri cantieri regolarmente operativi e riconducibili all’attività d’impresa. La valutazione avrebbe potuto assumere differente consistenza ove il vincolo reale fosse stato giustificato dalla necessità di preservare beni potenzialmente assoggettabili a una ipotetica confisca, ipotesi, questa, che tuttavia non è stata neppure prospettata dai giudici di merito.
Per questi motivi
detta ordinanza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per il riesame, che terrà conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 06/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Federic22a Tondin Ercole LE