Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
0 18 56 /03 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 19148/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron. 427 DOLE. Alberto Spand Cons. Rel. Rep Dott. Giovanni Mazzarelia Consigliere Ud. 19 no- Dott. Guido Vidiri Consigliere vembre 200 Dott.. Aldo De Maltejs Consig tere ta pronunciato la seguente: S E N TENZA sul ricorso proposto da: Vile domiciliato in Roma, TE ET, elettivamente De Medaglie d'ao, 157 Sanchis n 15 presso l'avv. Antonio Pellegrini one lo rappreserl.a e difende giusta delega in at i;
ricorrente
contro
Società Poste Italiane S.p.A., elettivamente domiciliaza in Roma, via Plinio 21, presso il prof. avv. Luigi Fiorillo che, unitamente a. prof. avv. Robert Pessi, la rappresenta e difende giusta delega in at:.i; 4613 л controricorrente avversc la sentenza T. 132/2000, decisa il 10 luglio 2000 e pub- blicata il 25 luglio 2000, ToBa dalla Corte d'Appello di Milanc nel procedimento n. 314/2000 R. G.; adita la relazione della causa svolla nella pubblico udienza del 19 novembre 2002 da: Relatore Cons. Dott. Alberto Spano;
udito l'avv. Luigi Fiorilio pe™ La Società Poste Italiane S.p.A.; udito i P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napointanc, ha concluso per i rigetto de ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO сол ricorso iг. data 24 aprile 1993 AG ET conveniva in gudizio dinanzi al Pretore di Milano in funzione di Giudice dei Lavorn la società Poste Italiane S.p.A. al fine di sentir dichia- rare illegittimo, con ogni conseguenza di legge, 1 licenziamento ā Lui intinato per raggiungimento della massima anzianità contri- butiva. Nel corso del giudizio di primo grado la datrice di lavoro revoca- va i provvedimento e invitava il dipendente riprendere servi- zio. Lo stesso Limitava quindi la donanda al risarcimento dei dan- essendo SA Ja maleria TO per ingiustifical.o icenziamento, de conterdere per il resto. Con sentenza n. 726/99 in data 29 30 marzo 1999, il Giudice adi- Το riconosceva illegittima la clausola del contratto co ectivo in forza della quale era slata disposta cessazione del rapporto;
Ilget. Lava peraltro domanda relativa al risarcimento;
dava atto 2 M che la ricostituzione del rapporto di lavoro era avvenuta spunta- J amente dopo instaurazione del giudizio e condannava La conve- nuta aile spese. Interponeva appeilo AG e in esito il gravame veniva ri- 25 luglio gettato con sentenza n. 132/2000, emessa in data 2000 dalla Corte d'Appello di Milano. La decis one veniva cosi motivata. Osservova l Collegio di merito che parte datoria e aveva disposl.o cessazione del rapporto per scadenza de termine. 'accertamento circa 1' llicej à del terrine comporta la durata a tempo indeterminal.c de! rapporto peraltro la declaratoria del g idice non ripristina un rappo: Lo interrotto ma solamente consta- La 1 nesistenza di un motivo di cessazione. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne AG CT con atto nctificato in data 10 lugi o 2001, sulla base di tre motivi. La società Poste Italiane S.p.A. resiste com contraricorso nctifi cato in data 2 agosto 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si Genuncia, con riferimento al n.3 del 'art. 360 La violazione falsa applicazione degli artz. 2119 , 79 del CCNL 26 novembre 1994, 18 legge 20 maggio 1970 n. 350. Si de- con ferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, 1 vi- nuncia altresì, zio di motivazione. Sj Osserva che la lettera di cessazione dal servizio è stata inviate dopo a scadenza del contratto collettivo 3 A 50 la clausola di cassazione automatica non é stata riportata pur successivo CCNL, nel Za censura non appare fonda La. Appare infatti esatto il rilievo della Corte d'Appello nel 2e 50 ثم cher stato comunque assunto LJ termine come data di cessazione E risulta quindi irrilevante se detto termine sio del contratto Ellegittimo inesistente. COD ricerimento al 0.3 de l'art. Co secondo motivo si denuncia, falsa applicazione dell'art. 18, quarto 360 CPC, la violazione comma, legge 20 maggic 1970 n. 300. Si denuncia altzesi, con ri- ferimento al 0. 5 dell'art. 360 cpc, i vizio di motivazione. Si Osserva :he Lutela risarcitoria 5 55181e indipendentemente da quella ripristinatoria. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 ops, La violazione o falsa applicazione dell'art. 18 legge 20 nag- g 1970 1. 300. Si denuncia altresi, Con riferimento al M. 5 dell'art. 360 cpc, vizio di motivazione. si osserva che in ogni caso alla riassunzione deve far seguito i) risarcimento del danno, nella misura minima di cinque mensilità, Le due censure vanno esaminate congiuntamente, altesa i a stretta connessione, e disatiese. Questa Corte Suprema ha già posto il principio che i rapporto di 'amministrazione delle poste o de--e te- avoro dei dipendenti Ge privatizzato = sequito della trasformazione lecomunicazioni, dell'amministrazioro postale in ente pubblico economico in virty 4 Λ di quanto stabilito dall'art. 1 5.3. dicembre 1993 m. 487, con- vertito con modificazioni in 1. 29 gennaio 1994 n. 71, d essoqget- tato alla disciplina contrattuale collettiva Conure, senza che, stacle la già intervenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro, Il_evi l'ulteriore trasformazione dell'ente in societa per aziori (verificatasi ex art.. 1 C.L. C 487/1993, Konie modificato dall'art. 2, 27° comma, ]. 23 dicembre 996 n. 662 sicché - esserdo consentito al contratto collettivo di diritto comune d. regolare u apporto di Lavo n subordinazo privato a tempo inde- terminato in maniera da snaturazne tipo legale mediante la pre- visione della sua cessazione automa senza bisogno di recesso, al verificarsi di in evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che, se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento ac cidentale del contratto validamente inserito, verrebbe ΠΕΡΙΟ A possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulia dell'estinzione del rapporto per volontà delle giustificazione parti anche il contratto collettivo por ale categoria di perso- nale nor puċ derogate le norme di legge imperative e quindi è nul la la previsione contrat uale, secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente isenza oboligo di preavviso di eroga- TA la corrispondente indennità sostitutiva al raggiungimento de.- a massima anzianità contributiva;
in tål caso però non è confiqu ma 1 datore di avoro si rabile un vero e proprio linerziamer!!.0, comportamento aila riteruta avverul.a Timita ad adequare il £ uo ད estinzione automat..ca del rapporto al verificarsi dell'evento con- siderato, e quindi i rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che Laie estinzione contempla, con la conseguenza che non è applicabile la disciplina in tema di indennità equivalente" (Cass., Sez. lav. 12-08- preavviso e 1 2000, n. 10782 Ba chiarito ancora che "l'estinzione del rapporto di lavoro deter- nata da una clausola nulla di risoluzione automatica prevista contratlo collettivo, cor corrispondente lettera ddi avviso da dell'impresa in prossimità della scadenza, поп integra l'ipotesi di un licenziamento llegi timo;
quindi avverso detta comunicazio- ne KOR prescritta alcuna impugnazione, derivandone inc-tre ]'inapp icabilità dell'art. 18 s . Lay." (Cass., sez. lav., 19 10- 2000, n. 138557. Negli stessi termini si SO O espresse, ex pluribus, Cass., se z. 19-10 2008, T1. 13851 e Cass.. Sez. lav. 17-11-200S, 7.Cav., 14882. Non si ravvisano ragion: per rivedere tale crientamento, in ordine al quale il ricorrente non formula riserva di sorta, limitandosi a non tener e conto. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono a soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigella i ricorso. ے ک Condanna il ricorrere alle spese del giudizio di legi timita, 11- quidato in €10,00 oltre a € 2.000,00 per onorario. T PRESIDENTE englichen Coult Roma, 13 novembre 2002 كحيل I CONSIGLIERE ESTENSORE девала CONCELLIERE Deposita Dancelleria 1900/77 FFF 2016 NGELLIERE T