Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
In riferimento ai rapporti di lavoro tra i medici specialisti in regime di convenzionamento a tempo indeterminato (cosiddetti convenzionati esterni) e le U.S.L., disciplinati dal d.P.R. n. 316 del 1990, che ha conferito esecutività all'accordo collettivo nazionale 11 aprile - 12 settembre 1990, il criterio per determinare il compenso spettante al professionista che si desume dalla complessa normativa di settore deve tener conto esclusivamente delle ore di servizio stabilite nella convenzione o, in caso di prolungamento dell'orario debitamente autorizzato, delle ore effettivamente prestate, non essendo invece previsto come parametro di calcolo del compenso il numero delle visite effettuate dal medico per ogni ora di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9770 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1 di VENOSA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Barbuzzi e domiciliata elettivamente in Roma alla via Carlo Zucchi n. 9 (presso lo studio dell'avv. Enzo Bartimmo) giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CA IO e IL RO, rappresentati e difesi dall'avv. Rodolfo Brognieri e domiciliati elettivamente in Roma alla via Asmara n. 16 (presso lo studio dell'avv. Antonio Cutolo) giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
ZZ NU (non costituita);
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di ME-Sezione Lavoro n. 185/1999 del 22 marzo 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r. g. 413/1995), notificata in data 28 aprile 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2002 dal consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di ME (sezione distaccata di Venosa) - UA ZI, IL AN e OZ NU convenivano in giudizio l'Unità Sanitaria Locale n. 1 di Venosa (in acronimo: "U.S.L. n. 1") esponendo di essere medici specialisti in regime di convenzionamento a tempo indeterminato (c.d. "convenzionati interni") - ex art. 9, settimo comma, del d.P.R. n. 316/90 - (rapporto regolamentato, oltre che dal cennato decreto, dai d.lgs. nn. 502/1992 e 517/1993); richiedevano, quindi, all'adito Giudice del Lavoro di dichiarare il loro diritto ad essere retribuiti in funzione dell'orario di servizio svolto, con condanna della U.S.L. alla restituzione del minus orario e, comunque, al pagamento dei compensi determinati in funzione del suddetto criterio con gli interessi sulle somme non corrisposte. Si costituiva in giudizio la U.S.L. n. 1, la quale sosteneva di essersi uniformata all'interpretazione dell'art. 6, ottavo comma, della legge n. 438/1992, fornita dal "dipartimento sicurezza sociale"
della Regione Basilicata, che aveva di fatto imposto alle UU.SS.LL. del territorio di corrispondere il compenso in misura proporzionale alle prestazioni rese e non più in base al numero di ore prestate. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro accoglieva la domanda proposta dai ricorrenti e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di ME (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per quello che rileva in sede di legittimità il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "il d.P.R. n. 316/1990, esecutivo dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, contiene una serie di norme che, per costante giurisprudenza, riconducono la natura del rapporto in questione al paradigma della c.d. parasubordinazione e che inequivocabilmente ancorano la determinazione del compenso spettante a tale categoria di professionisti al criterio esclusivo delle ore di lavoro prestate"; h) "con l'accordo collettivo summenzionato la U.S.L. n. 1 si è preoccupata di garantire quella "differenziazione del trattamento economico a seconda della qualità e quantità del lavoro prestato", voluta dall'art. 48 della legge n. 833/1978, conferendo importanza preminente, dal punto di vista quantitativo, al tempo che il professionista mette effettivamente a disposizione della struttura sanitaria e, sotto il profilo qualitativo, all'attenzione ed alla scrupolosità con cui il medesimo effettui le singole visite, dedicando ad esse, se necessario, tutto il tempo occorrente per giungere ad una diagnosi corretta e all'individuazione della giusta terapia, senza per questo incorrere in penalizzazioni di carattere economico, la cui prospettiva condurrebbe inevitabilmente nella maggior parte dei casi a visite frettolose".
Per la cassazione di tale sentenza la U.S.L. n. 1 di Venosa propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Gli intimati UA ZI e IL AN resistono con controricorso, mentre l'intimata OZ NU non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 6 (ottavo comma) della legge n. 438/1992 in relazione al d.P.R. n. 316/1990, all'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 (come integrato dall'art. 9 del d.lgs. n. 517/1993) all'art. 48 della legge n. 833/1978, anche con riferimento all'art. 3 Cost.; nonché erronea, carente e contraddittoria motivazione peraltro apparente" - censura la decisione del Giudice di appello secondo cui "la natura del rapporto di parasubordinazione dei medici convenzionali comportava la necessità di ancorare la determinazione del compenso al criterio esclusivo delle ore di lavoro prestato, in quanto tale giudizio si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 6, ottavo comma, della legge n. 438/1992"; in particolare, secondo la ricorrente, - le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge n. 433/1978 (e specificatamente il d.P.R. 316/90) prevedono un determinato numero di prestazioni da effettuarsi durante l'orario di incarico;
- l'art. 6, comma ottavo, citato nel suo richiamo alla normativa vigente, prevede il numero medio delle prestazioni (quattro per ora) come dato rilevante ai fini del compenso;
- ciò trova conferma nel successivo comma nono dello stesso art. 18, disciplinante il regime del plus-orario; - i rapporti in atto debbono essere retribuiti con una somma proporzionata alle prestazioni rese e i nuovi rapporti (instaurati dal 1^ gennaio 1993) prevedono un compenso collegato esclusivamente alle prestazioni effettivamente rese.
2 - Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti, in base alla normativa di legge applicabile ai rapporti in questione valutata nel suo complesso in relazione alla materia dalla stessa regolamentata (cioè, non scindendo la singola disposizione dalla normativa disciplinatrice in generale il rapporto dei medici specialisti convenzionati con le U.S.L.), l'interpretazione dell'art. 6 (ottavo comma) della legge n. 438/1992 non può essere che quella esattamente adottata dal Giudice di appello nell'impugnata sentenza.
Al riguardo l'accordo collettivo nazionale, approvato con d.P.R. 22 ottobre 1981, stabiliva che "le U.S.L. provvederanno al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettività e di facile applicabilità d'intesa con il suindicato firmatario del presente accordo" (art. 7): norma questa alquanto elastica, che fissava gli obiettivi da raggiungere e rinviava ad ulteriori intese la determinazione delle relative procedure. A questo sistema variabile da U.S.L. a U.S.L., l'accordo collettivo nazionale, approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 884, sostituiva un sistema rigido (anche se non determinato), disponendo all'art. 7, (secondo comma) che "le U.S.L. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente": norma questa che non privilegiava un particolare sistema di rilevazione dell'orario, ma sostanzialmente imponeva l'estensione ai medici specialisti delle modalità di controllo orario adottate per i lavoratori amministrativi dipendenti.
In relazione alla cennata normativa questa Corte statuiva che "i medici specialisti convenzionati, benché liberi professionisti, sono tenuti alla rigorosa osservanza dell'orario, perché prestano la loro attività presso poliambulatori pubblici della U.S.L. e vengono retribuiti con un compenso stabilito per ogni ora di prestazione" aggiungendo che l'estensione del sistema della "timbratura del cartellino" - in alternativa a quello dell'opposizione della firma di presenza e di rilevazione dell'orario" - "non necessita di alcun accorgimento, dato che il medico, timbrando il cartellino all'entrata e all'uscita dell'ambulatorio, è in grado di documentare in modo automatico e inconfutabile l'adempimento del dovere, stabilito dall'art. 7 dell'accordo nazionale, di 'osservare l'orario indicato nella lettera dell'incarico'" (Cass. n. 3298/1994). Alla regolamentazione valutata nella cennata decisione per stabilire la legittimità delle modalità di controllo sull'osservanza dell'orario di servizio da parte dei medici convenzionati - che conferma la rilevanza di per sè dell'elemento costituito dall'orario nel sinallagma contrattuale tra prestazione e controprestazione del medico convenzionato con la U.S.L. - è da aggiungere che con il d.P.R. n. 316/1990 (mediante il quale era conferita esecutività all'accordo collettivo nazionale Il aprile/12 settembre 1990) veniva disciplinato "il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo tra le U.S.L. e i medici specialisti" (art. 1); in particolare: l'incarico era conferito per un orario massimo settimanale (art. 3); la riduzione o soppressione dell'orario era connessa alla persistente contrazione del numero delle prestazioni eseguite, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno (art. 5); lo specialista doveva osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico giusta controllo delle U.S.L. (art. 17).
Significative a tale proposito sono le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del citato d.P.R. n. 316/1990 che, rispettivamente, sanciscono che "qualora le prenotazioni siano tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio" e che "nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prestazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguirà, ove possibile, le residue prestazioni a mente di quanto previsto dal presente articolo, commi 11, 12 e 13, (ove leggesi che) al sanitario autorizzato a prolungare l'orario viene corrisposto il compenso orario maggiorato degli incrementi periodici di anzianità". A fronte di siffatta complessa normativa univocamente sancita (in conformità alla regolamentazione sindacale dalla stessa espressamente recepita) nel senso di ancorare la determinazione del compenso spettante ai medici convenzionati esclusivamente al criterio delle ore di servizio prestate non fa eccezione l'art. 6 (ottavo comma) del d.l. n. 384/1990 che, nel disporre che "il compenso orario spettante ai medici specialisti convenzionati è corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente", fa sempre riferimento ad un compenso "orario" (e, quindi, rapportato alle ore di servizio) e, inoltre, non può essere inteso nel senso di "azzerare", al fine della corresponsione del relativo compenso, il servizio prestato dal medico nel periodo in cui resta a disposizione della U.S.L. ex comma ottavo dell'art. 18 del d.P.R. n. 316 cit. ("qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito" o, anche, nel caso di mancata presentazione per la visita di chi si sia prenotato). Peraltro, una interpretazione della disposizione particolare dell'art. 6 summenzionato, di natura "grammaticale" deve essere integrata secondo i canoni dell'interpretazione "logica" (quale portato di un procedimento logico che costituisce il presupposto necessario del contenuto e dell'applicazione della norma), per cui il riferimento "grammaticale" alla cosiddetta "proporzionalità del compenso" non può porsi in contrasto con il riferimento (pur grammaticale) al "compenso orario" e, soprattutto, non può porsi in contrasto con il corpus normativo entro cui si colloca la specifica disposizione ed a norma del quale viene univocamente sancito che il compenso spettante ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati con le U.S.L. è rapportato alle ore di servizio prestato. Nè, al riguardo, vi è possibilità di un'interpretazione estensiva di siffatta disposizione - se, impropriamente intesa, "eccezionale" o "derogatoria" rispetto ad una normativa avente natura di "regola" - in quanto siffatto tipo di interpretazione non può essere consentito ove in tal modo si intenda azzerare sostanzialmente la portata della "norma generale" costituente "la regola" (cfr. Cass. n. 9205/1999).
3 - Il Giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha esattamente interpretato - alla stregua dei canoni ermeneutici surriferiti la normativa applicabile alla fattispecie nel senso ché la disposizione dell'art. 6 (ottavo comma) del d.l. n. 384/1992 comporta che, per i rapporti disciplinati dall'accordo collettivo recepito dal d.P.R. n. 316/1990, il controllo delle U.S.L. sull'esistenza della giusta proporzione tra le prestazioni effettivamente rese dal medico e le prestazioni da rendere vada esercitato, ai fini della determinazione del relativo compenso, esclusivamente in base al criterio delle ore di servizio stabilite nella convenzione o (in caso di prolungamento dell'orario debitamente autorizzato) delle ore effettivamente prestate, con riferimento, altresì, all'idonea utilizzazione delle dotazioni tecnico- strumentali di cui disponga la struttura sanitaria, essendo questi gli unici criteri prescritti dalla normativa sulla materia, che non ha fatto assurgere a parametro di calcolo del compenso in questione il numero delle visite effettuate dal medico per ogni ora di lavoro. Statuita così l'esattezza dell'interpretazione dell'art. 6 (ottavo comma) cit. nel senso di cui alla sentenza del Tribunale di ME, ne consegue l'assoluta inconsistenza delle ulteriori censure - di carattere essenzialmente "formale" - proposte diffusamente dalla ricorrente.
In ogni caso, giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore i conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che - come nella specie - sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente Cass. n. 5149/2001). In relazione al cennato indirizzo giurisprudenziale l'infondatezza (come dinanzi accertata) delle censure inerenti alla pretesa "violazione e falsa applicazione dell'art. 6, ottavo comma, della legge n. 438/1992" - con improprio richiamo all'art. 3 Cost.
assolutamente non pertinente nella specie - comporta di per sè l'infondatezza (o, meglio, l'inammissibilità) pure delle ulteriori censure proposte nel contesto dell'unico motivo di ricorso che, pertanto, debbono essere respinte.
4 - Con riferimento, da ultimo, al denunziato vizio di "erronea, carente e contraddittoria motivazione peraltro apparente" la sentenza impugnata appare congruamente e correttamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici sulla base, appunto, di quanto statuito in applicazione della normativa applicabile in materia. Comunque - a riprova dell'inammissibilità delle doglianze proposte ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - vale sintetim rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/1995); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) - irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata e) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto la Corte di Appello di Bologna - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/1999).
5 - In definitiva il ricorso deve essere respinto e la ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannata al rimborso, a favore dei controricorrenti UA ZI e IL AN, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, a favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 21, oltre a euro 2.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002