Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza applicativa di misura cautelare ove nello stesso procedimento venga successivamente adottata, in relazione al medesimo evento criminoso e previa modifica dell'originaria contestazione, un nuovo provvedimento coercitivo applicativo di una misura maggiormente afflittiva. (Fattispecie in cui, dopo l'emissione di un provvedimento impositivo del divieto di espatrio per il reato di favoreggiamento personale in relazione ad un fatto di omicidio, era stata disposta, nei confronti del medesimo indagato, la misura della custodia in carcere per il delitto di omicidio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2015, n. 43959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43959 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
439 5 9/ 15 5% REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NICOLA MILODott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 1625 N. Dott. ORLANDO VILLONI REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - N. 21749/2015 Dott. ALESSANDRA BASSI - Rel. Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MB EN N. IL 18/12/1969 avverso l'ordinanza n. 1592/2014 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE, del 19/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Eugenio selveffi che ha chiesto che 4 mc arbo se dichiesto instionissibile Udit il difensore Avv.; R eus Augeletti , Destituto proceshall, per LO 1che ha insistito per l'eccopliments del neart RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 novembre 2014, il Tribunale, sezione del riesame, di Firenze ha confermato l'ordinanza del 25 ottobre 2014, con la quale il Gip presso il Tribunale di Arezzo ha applicato ad AL AY RA (noto come DR AZ) la misura del divieto di espatrio, in ordine al reato di favoreggiamento personale in relazione all'omicidio di UE IS.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. l'Avv. Maria Letizia Cascianini, difensore di fiducia di AL AY RA, e ne ha chiesto l'annullamento per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e mancanza del pericolo di fuga.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, mentre la difesa di AL AY RA ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
2. Va rilevato come, in data 25 aprile 2015, nell'ambito dello stesso procedimento, sia stato emesso nei confronti del ricorrente AL AY RA un nuovo provvedimento coercitivo, col quale è stata applicata al medesimo la misura della custodia in carcere per l'omicidio di UE IS, in detti termini modificata dal pubblico ministero l'originaria contestazione cautelare di favoreggiamento personale. Il nuovo provvedimento coercitivo ha ad oggetto una condotta diversa da quella posta a base della precedente ordinanza restrittiva non solo sotto il profilo della qualificazione giuridica ma anche sotto l'aspetto storico fattuale, fondandosi su di un'imputazione peraltro al pari provvisoria delineata in termini di - ontologica inconciliabilità in punto di ricostruzione del fatto e della condotta - attribuita all'indagato - rispetto a quella già oggetto del primo titolo cautelare: a fronte del medesimo evento morte di UE IS - grazie all'acquisizione degli apporti investigativi, l'inquirente ha infatti contestato all'indagato di avere non semplicemente favorito l'autore dell'omicidio, ma di aver personalmente commesso il delitto. Il nuovo provvedimento coercitivo assume allora una valenza nella sostanza sostitutiva o comunque assorbente del precedente titolo restrittivo, laddove si fonda sulla "riscrittura" - ad opera della parte pubblica della contestazione cautelare (per sua natura provvisoria e - soggetta a trasformazioni stante la fluidità delle indagini e delle acquisizioni 2 relative) ed applica una misura più grave di quella adottata con la precedente ordinanza coercitiva ed incompatibile rispetto ad essa.
3. Svolte tali premesse, risulta evidente la carenza d'interesse di AL a coltivare il presente ricorso, dal momento che, giusta l'adozione nello stesso procedimento, in relazione al medesimo evento criminoso, di un provvedimento coercitivo applicativo della misura di maggior rigore, qualunque fosse l'esito della presente impugnazione, mai potrebbe conseguire la revoca del divieto di espatrio oggetto dell'ordinanza avversata. Avendo riguardo ai principi generali in tema di impugnazioni, ed in particolare all'art. 591 cod. proc. pen., per proporre impugnazione è infatti necessario avervi interesse, che deve essere concreto e cioè mirare a - rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato e persistere sino al momento della decisione (Cass. Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv. 210562). Interesse a rimuovere il primigenio provvedimento impugnato che si ribadisce non può nella specie stimarsi sussistente, atteso che un'ipotetica decisione favorevole mai potrebbe tradursi in un vantaggio concreto per il ricorrente.
4. Né v'è materia per ritenere sussistente un interesse alla discussione del ricorso ai fini di una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, trattandosi - nel caso in oggetto di misura non detentiva, rispetto alla quale non può trovare applicazione l'istituto disciplinato dall'art. 314 c.p.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse sopravvenuta non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Cass. Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino Rv. 226009).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso in Roma il 29 settembre 2015 Il Presidente Il consigliere estensore Nicola Milo Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 30 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fiera Esposito