Sentenza 9 marzo 2007
Massime • 1
Le ordinanze deliberate dal giudice collegiale possono essere sottoscritte dal solo presidente anche quando sia diversa la persona dell'estensore, in quanto la doppia sottoscrizione è richiesta dal codice di rito solo per le sentenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2007, n. 22748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22748 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/03/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1077
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 017689/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA EF, N. IL 24/11/1953;
avverso ORDINANZA del 17/03/2006 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 17 marzo 2006 la Corte di Appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza ex art. 671 c.p.p. con la quale MA AN aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalla corte adita, da ultimo, con sentenza del 28 giugno 2004 e quelli giudicati con sentenza del 28 marzo 1996, sul rilievo che anche in considerazione del "notevolissimo lasso di tempo intercorso tra i reati giudicati con le sentenze sopra citate", risalenti rispettivamente agli anni 1992-1993 quelli giudicati con la prima sentenza ed al 2001 quelli giudicati con la sentenza, doveva escludersi che gli stessi fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto impugnazione il MA, deducendo: 1) l'erronea applicazione della legge penale (art. 81 c.p.), avendo la Corte territoriale: a) infondatamente escluso l'applicabilità della continuazione, eccessivamente valorizzando il dato relativo all'intervallo di tempo intercorso tra le diverse violazioni che secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, non costituisce, da solo, un elemento sufficiente per escludere la sussistenza del nesso della continuazione, in quanto l'unicità del disegno criminoso può ravvisarsi anche nella commissione di fatti tra loro distanziati nel tempo;
b) omesso di considerare che nella seconda sentenza di condanna si affermava espressamente che il MA aveva ripreso l'attività di traffico di sostanze stupefacenti, immediatamente dopo aver ottenuto l'estinzione della pena inflittagli con la prima sentenza, a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova, e che l'affermazione del MA secondo cui sin dalla fase incidentale della privazione della libertà per la prima condanna relativa all'attività di traffico di droga era rimasto vivo un proposito criminoso relativo all'acquisizione del quantitativo di droga occultata in Brindisi di cui alla seconda condanna, era del tutto verosimile, costituendo notizia di pubblico dominio negli ambienti del narcotraffico la persistente giacenza di un ingente quantitativo di eroina all'interno un autobus sottoposto a sequestro a Brindisi nel 1993 o nel 1995; 2) la violazione di norma processuale (art. 546 c.p.p., comma 3) risultando il provvedimento impugnato sottoscritto dal solo presidente e non anche dal consigliere estensore.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, il cui esame presenta natura pregiudiziale, è sufficiente osservare, come già più volte ritenuto da questa Corte (v. Cass. Sez. 1^, sentenza n. 41303 del 22 ottobre 2004, ric. Raffaelli;
Sez. 3^, sentenza n. 39711 del 3.7.2003, ric. Russo;
Cass. Sez. 6^, ord. n. 503 del 22.2.1993, ric. Giordano), che le ordinanze deliberate dal giudice collegiale possono essere sottoscritte dal solo presidente anche quando diversa sia la persona dell'estensore (eventualità questa, oltretutto, che risulta indimostrata nel caso in esame, non contenendo l'epigrafe del provvedimento l'indicazione del consigliere estensore) posto che la doppia sottoscrizione è richiesta dal codice di rito penale per le sole sentenze e, d'altra parte, il codice di procedura civile (artt. 134 e 135), esprimendo un principio di carattere generale applicabile anche in materia penale in assenza di disposizioni specifiche, stabilisce espressamente che le ordinanze ed i decreti pronunziati dal giudice collegiale siano sottoscritti dal solo presidente. Infondato deve ritenersi, altresì, anche il primo motivo di ricorso. Premesso, infatti, che l'identità del disegno criminoso presuppone, invero, che i reati per i quali si chiede la continuazione siano tutti riconducibili al medesimo progetto che li preveda fin dall'inizio, pur nelle loro linee essenziali, quali parti integranti di un unico disegno, nel caso in esame l'identità del disegno criminoso è stata esclusa dalla corte territoriale in base ad un percorso argomentativo, del tutto logico ed adeguatamente motivato. I giudici di merito infatti, dopo aver rilevato, in fatto, che i reati di cui alla seconda condanna, relativi a violazioni alle norme in tema di sostanze stupefacenti, riguardavano tra l'altro una partita di eroina (circa 40 kg) rimasta occultata per anni all'interno di un autobus proveniente dalla Turchia e sottoposto a sequestro a Brindisi sin dal 1993, hanno escluso che il traffico concernente l'eroina sequestrata a Brindisi potesse ritenersi unificato dal vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Gup del tribunale di Cagliari in data 29 maggio 1995, non essendo emerso che il MA, fin dal 1993, (data di commissione dei fatti giudicati con la prima sentenza) fosse a conoscenza del traffico di eroina commesso mediante l'uso dell'autobus poi sottoposto a sequestro in quel di Brindisi. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto che il MA ed il co-imputato IN UR vennero a conoscenza del carico in questione, occultato nell'autobus in sequestro a Brindisi, soltanto nell'anno 2000, apprendendo la circostanza da tal Al ME (giudicato in separato giudizio), con il quale si accordarono per il recupero della partita di eroina in questione.
La commissione del reato di cui trattasi, secondo i giudici di merito, fu quindi il frutto di una deliberazione successiva, estemporanea e del tutto autonoma rispetto agli altri reati, proprio in considerazione del fatto che sia il UR che il MA ne vennero a conoscenza in un secondo momento, a distanza di anni, nell'anno 2000 in seguito ai contatti intrapresi con Al ME. Orbene, se si considera che a fronte di tali argomentazioni, nel ricorso si deduca che la corte territoriale avrebbe escluso del tutto immotivatamente che il MA sin dal 1993 era a conoscenza dell'eroina occultata nell'autobus in sequestro a Brindisi e che il predetto, braccio destro del UR, già dal primo periodo di carcerazione sofferto, si era determinato a "trattare", una volta scarcerato, tale grosso quantitativo di sostanza stupefacente, è agevole rilevare come tali prospettazioni difensive, del tutto generiche, si risolvono in una sostanziale "rilettura" di elementi di fatto, preclusa in sede di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente le conseguenze di legge, di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007