Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 1
Il delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) non può concorrere con il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) in quanto tra i due reati intercorre un rapporto di specialità, dovendosi riconoscere che anche il primo - stante la sua natura plurioffensiva - è posto a tutela del patrimonio, oltre che della fede pubblica, in quanto mira alla protezione del monopolio sull'opera e sul marchio. Le condotte di ricezione ed acquisto di prodotti con marchi e segni contraffatti, pertanto, costituiscono un antefatto non punibile in quanto presupposto necessario della "detenzione per la vendita", che il legislatore ha ritenuto sufficiente per la tutela dei consumatori e dei titolari dei diritti. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che nel caso di detenzione per la vendita di opere abusivamente duplicate o di prodotti con marchi contraffatti, non sussiste il delitto di ricettazione con riguardo al momento della ricezione od acquisto di tali opere o prodotti, e ciò in quanto presupposto di questo è che la cosa ricevuta o acquistata provenga da un delitto, sia cioè "provento" di un reato, mentre le opere abusive o con marchi contraffatti, in quanto risultato di lavorazioni o manipolazioni di cose materiali, sono creazioni o produzioni illecite e quindi "prodotto" e non "provento" di reato)
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: sulla vexata quaestio della compatibilità del dolo eventualeAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/1998, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. JETTI GUIDO PRESIDENTE del 3.3.1998
1. Dott. MARRONE FRANCO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " TH LU " N.1315
3. " RR UA " REGISTRO GENERALE
4. " DI OL EL " N.9955/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze
nel processo a carico di:
IA CH n. -N (Senegal)
avverso la sentenza emessa dal Pretore di Pisa data 20.5.1996, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Marrone Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. M O T I V I
1) L'imputato è stato citato a giudizio davanti al Pretore per rispondere:
a) del reato p. e p. dall'art. 474 c.p. poiché deteneva per la vendita, poneva in vendita o metteva altrimenti in circolazione prodotti industriali e segnatamente 1 maglietta Asics, 2 magliette FI, 3 magliette Adidas, 4 magliette Champion, 2 tutine EB con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
b) del reato p. e p. dall'art. 648 c.p. poiché, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva i prodotti sopra indicati conoscendone la provenienza delittuosa in quanto compendio di contraffazione o alterazione dei marchi o segni distintivi.
In Pisa il 22.6.1994
Preliminarmente ha avanzato richiesta di applicazione di pena per entrambi i reati.
Il Pretore ha ritenuto la qualificazione giuridica del fatto corretta quanto al capo a), ma non quanto al capo b); onde ha applicato la pena richiesta per il capo a), e, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste dal capo b).
Ha ritenuto il Pretore che la contraffazione e vendita di oggetti con marchi abusivamente riprodotti, trovi tutela all'interno delle normative che li prevedono e li regolano essenzialmente quali diritti patrimoniali;
le norme sanzionatorie colpiscono l'aggressione illecita a tali diritti e indicano una serie analitica di comportamenti illegali;
tali comportamenti non possono essere sanzionati due volte utilizzando anche le norme generali dell'ordinamento poste e tutela del patrimonio, segnatamente quella relativa al delitto di ricettazione che deve cedere il passo rispetto alla norma specifica che prevede comportamenti equivalenti. 2) Ha proposto ricorso il P.G. di Firenze deducendo la violazione di legge penale. Sostiene che la decisione assolutoria è errata ed in contrasto con tutta la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui tra il reato di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi non esiste rapporto di "genus" a "species". Diversi sono infatti sia l'elemento soggettivo consistente, nel primo, nella volontà cosciente e libera di ricevere o acquistare, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto e, nel secondo, nella volontà cosciente e libera di detenere, porre in vendita e mettere altrimenti in circolazione opere e prodotti industriali con marchi e segni contraffatti;
inoltre, differente è anche l'oggettività giuridica che è la tutela nell'uno del patrimonio e nell'altro della fede pubblica.
Analoghe argomentazioni sono state addotte dal P.G. requirente. 3) IL ricorso non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che tra il delitto di cui all'art. 474 c.p. e quello di cui all'art. 648 c.p. è da configurare un rapporto di concorso materiale in quanto:
diverse sono le condotte con le quali si realizzano le due fattispecie (la detenzione per vendere nel reato p. dall'art. 474, l'acquisto o la ricezione nel reato p. dall'art. 648); diversa è l'obiettività giuridica dei due reati, posto che la ricettazione tutela l'offesa al patrimonio, mentre la detenzione qualificata di opere o prodotti industriali con marchi e segni contraffatti tutela la fede pubblica;
non è applicabile nella specie il principio di specialità, (art. 15 cod. pen.) ne' quello del reato complesso (art.84 cod. pen.), in quanto le due fattispecie non hanno nulla in comune.
Tali argomentazioni, peraltro reiteratamente contrastate da alcune decisioni di giudici del merito (V. per tutte Corte appello Firenze 7.7.1986, imp. Stefanini), sono fondate essenzialmente sulla diversa oggettività giuridica dei due reati.
Diversità che, però, non è riscontrabile.
Infatti, la collocazione del delitto di cui all'art. 474 c.p. tra i reati contro la pubblica fede, risulta effettuata a suo tempo sulla base del riconoscimento che la norma era posta a tutela anche dei diritti patrimoniali dei titolari dei marchi e dei segni distintivi. È detto a chiare lettere nella Relazione ministeriale sul progetto di codice penale del 1887, p. 161: "Siccome il contrassegno ha per iscopo di garantire la proprietà, di tutelare il credito, cosi queste colpevoli adulterazioni possono recare enormi pregiudizi, con l'introdurre nel commercio la mala fede su scala smisurata;
col frodare il produttore usurpando l'opera sua, e, talvolta, distruggendo una riputazione preziosa;
applicandolo con temeraria menzogna a prodotti non meritevoli di parteciparvi;
con l'ingannare il consumatore, il quale fidandosi al nome e al marchio riceve oggetti scadenti pagandoli assai più del loro valore ... Tali contraffazioni si sono ricondotte al concetto per cui la obiettività loro, più che essere rappresentata dal diritto del privato autore dell'opera dell'ingegno o del proprietario del marchio o bollo industriale, lo è dalla fiducia del pubblico: donde si manifesta opportuno il collocamento di tali delitti in questo titolo". Nella relazione della Commissione della Camera dei Deputati è precisato ancora meglio che "la lesione al patrimonio e al credito industriale avviene mediante l'offesa recata alla fede del commercio".
Il delitto p. dall'art. 474 è, perciò, reato plurioffensivo;
è posto a tutela non solo della fede pubblica, ma anche del patrimonio, in quanto mira alla protezione del monopolio sull'opera o sul marchio.
In quanto reato (anche) contro il patrimonio, non può concorrere con la ricettazione, che è posto a tutela di un bene (il patrimonio) che è già garantito.
Le condotte di ricezione e di acquisto costituiscono perciò un antefatto non punibile in quanto presupposto necessario della "detenzione per la vendita" che il legislatore ha ritenuto sufficiente per la tutela non solo dei consumatori, ma anche dei titolari dei diritti.
In altri termini, ricezione ed acquisto di opere abusive e marchi contraffatti assumono rilevanza penale solo quando attentano al monopolio dello sfruttamento commerciale del marchio, quando cioè è posto abusivamente in vendita il diritto. La condotta dell'acquirente-consumatore non rientrava (non rientra) nelle previsioni del legislatore e non a caso il ricorso alla rafforzata tutela derivante dalla configurazione del reato p. dall'art. 648 cod.pen. risale agli ultimi decenni, quando il fenomeno della falsificazione dei marchi ha avuto una diffusione sempre crescente. In conclusione vi è tra le due norme esaminate un rapporto di specialità (ex art. 15 cod. pen.): in concreto, quella che meglio qualifica il fatto-reato è la fattispecie dell'art. 474, anche se presidiata da una sazione minore (sulla irrilevanza della entità della sanzione nel rapporto di specialità v: Cass. 12.11.1980, Jodice).
Va comunque rilevato che, come sostenuto dal Pretore nella sentenza impugnata sulla scia di autorevole dottrina e di parte della giurisprudenza (v. sent. C. Appello Firenze sopra citata), requisito essenziale della fattispecie prevista dall'art. 648 c.p. è che la cosa (ricevuta o acquistata) provenga da un delitto, sia cioè "provento" di reato, acquisita per mezzo di un reato;
mentre le opere abusive o con marchi contraffatti, in quanto risultato di lavorazioni o manipolazioni di cose materiali, sono creazioni o produzioni illecite e quindi "prodotto" e non "provento" di reato, onde nel caso di detenzione per la vendita di opere abusivamente duplicate o di prodotti con marchi contraffatti, non sussiste il delitto di ricettazione con riguardo al momento della ricezione o acquisto di tali opere o prodotti, che resta penalmente irrilevante se effettuato senza fini di commercio e diffusione.
Pertanto, non essendo configurabile il delitto di ricettazione ed apparendo perciò corretta la decisione del Pretore, il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1998