Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/1998, n. 1315
CASS
Sentenza 3 marzo 1998

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Massime1

Il delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) non può concorrere con il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) in quanto tra i due reati intercorre un rapporto di specialità, dovendosi riconoscere che anche il primo - stante la sua natura plurioffensiva - è posto a tutela del patrimonio, oltre che della fede pubblica, in quanto mira alla protezione del monopolio sull'opera e sul marchio. Le condotte di ricezione ed acquisto di prodotti con marchi e segni contraffatti, pertanto, costituiscono un antefatto non punibile in quanto presupposto necessario della "detenzione per la vendita", che il legislatore ha ritenuto sufficiente per la tutela dei consumatori e dei titolari dei diritti. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che nel caso di detenzione per la vendita di opere abusivamente duplicate o di prodotti con marchi contraffatti, non sussiste il delitto di ricettazione con riguardo al momento della ricezione od acquisto di tali opere o prodotti, e ciò in quanto presupposto di questo è che la cosa ricevuta o acquistata provenga da un delitto, sia cioè "provento" di un reato, mentre le opere abusive o con marchi contraffatti, in quanto risultato di lavorazioni o manipolazioni di cose materiali, sono creazioni o produzioni illecite e quindi "prodotto" e non "provento" di reato)

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  • 1Ricettazione: sulla vexata quaestio della compatibilità del dolo eventualeAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/1998, n. 1315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1315
Data del deposito : 3 marzo 1998

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