Sentenza 2 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/10/2003, n. 14704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14704 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Y Reg. Gen. N. 22105/00 + 25168/00 UD. 21.05.2003 REPUBBLICA ITALIANA Сон 29706 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ry.39.19 147 04/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli mi Sigg.nl Magistrati: SPADONE Presidente Dott. Mario Consigliere rel. Dott. ON ELEFANTE Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. OV SETTIMJ Consigliere Dott. Emilio MALPICA Consigliere さ ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 22105/00 + 25168/00 Ricorso n. 22105/00 proposto Oggetto: Violazione da distanze legali. HI NT, domiciliato presso la Cancelleria L della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'Avv. ON Fazio come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
D'GA VA e LA LF NA, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24, presso lo 1 833/03 studio del Prof. Avv. OV Giacobbe che li difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI E RICORRENTI INCIDENTALI Ricorso n. 25168/00 proposto da D'GA VA e LA LF NA, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24, presso lo studio del Prof. Avv. OV Giacobbe che li difende come da procura in calce al controricorso. RICORRENTI INCIDENTALI
contro
HI NT. INTIMATO per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 243/00 del 20.04.2000 / 23.05.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.05.2003 dal Cons. Dott. ON Elefante. Sentito l'Avv. OV Giacobbe. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosario Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, as- Людвик sorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 08.04.1991, ON BI, pro- prietario di un edificio sito in Messina, villaggio Gesso, via 2 Belvedere n. 31, premesso che i confinanti OV D'AG e NN La FA, nel ricostruire il loro precedente fabbricato abbattuto, avevano creato illegittime servitù, cagionandogli in- giusti danni, conveniva davanti al Tribunale di Messina i sud- detti confinanti al fine di sentirli condannare all'eliminazione delle opere illegali, al ripristino dello stato dei luoghi e al risar- cimento dei danni. Costituitisi, i convenuti contestavano tutte le domande dell' $ attore, chiedendone il rigetto. Espletata l'istruttoria anche mediante c.t.u., il Tribunale condannava i convenuti D'AG-La FA ad “arretrare di cm 4, fino alla distanza di tre metri dal bordo esterno dei balconi dell'adiacente fabbricato dell'attore, la parete esterna del loro edificio realizzato sulla particella n. 339 del foglio di mappa 79 del Comune di Messina ed ubicato in Gesso via Belvedere"; ri- gettava ogni altra domanda e condannava i convenuti alla ri- fusione di metà delle spese processuali. - La Corte d'appello di Messina, con sentenza n. 243/2000, in accoglimento dell'appello principale dei coniugi D'AG-La FA, revocava l'ordine di parziale demolizione posto dal Tri- bunale a carico degli appellanti;
rigettata l'appello incidentale del BI;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
confermava nel resto la 3 sentenza impugnata e condannava il BI al pagamento delle spese di secondo grado. Premesso che la decisione del Tribunale si basava sul pre- supposto che i coniugi D'AG-La FA, nel ricostruire il loro fabbricato, avevano spostato in avanti la parete perimetrale lato est di circa quattro centimetri, occupando così la corri- spondente area antistante al balconcino della casa BI;
e che il c.t.u. aveva in effetti constatato che lo sporto e la rin- ghiera del bancone erano attualmente inseriti, per una pro- fondità di quattro centimetri, nella nuova costruzione, osser- vava la Corte d'appello che non vi era agli atti alcuna prova di- retta il cui onere ricadeva sull'attore BI - che, ante- - riormente all'esecuzione dei lavori di ricostruzione, lo sporto e la ringhiera fossero liberi e distaccati dalla casa adiacente. Tale situazione preesistente veniva soltanto presunta in base a dati concettuali di valenza non assoluta. Vi era, invece, la -chiara prova documentale tale da rendere superflua ogni - ulteriore attività istruttoria - della preesistenza di una situa- zione identica a quella constatata dal c.t.u.. Difatti, i coniugi D'AG-La FA avevano esibito al consulente tecnico, che Alpak l'aveva allegata alla propria relazione, una fotografia raffigu- rante lo stato dei luoghi prima della demolizione del fabbrica- to. Da tale fotografia, sulla cui autenticità non vi potevano es- sere dubbi (non essendo stata contestata al momento in cui 4 era stata esibita al c.t.u.), risultava evidente che il balconcino di casa BI aveva sempre avuto sporto e ringhiera inne- stati sul muro della contigua casa dei coniugi D'AG-La FA nelle stesse condizioni attuali. Pertanto era da escludere che i suddetti coniugi, nell'effettuare la ricostruzione, avessero spostato in avanti il fronte lato est della propria casa, copren- do parzialmente elementi del balconcino di proprietà del Bic- chieri. . Riteneva poi la Corte d'appello che gli sporti avevano fun- zione ornamentale e che, quindi, non erano computabili ai fini delle distanze. In ordine allo sporto sito al primo piano, la de- duzione del BI, secondo cui tale sporto fungeva da "reale sfruttamento", essendo utilizzato come calpestio per raggiungere la caldaia di riscaldamento ivi collocata, non era decisiva, in quanto era ovvio che l'accensione di tale caldaia avveniva mediante interruttore all'interno dell'abitazione ed era probabile che, data la minima sporgenza dell'aggetto, fosse più comodo e sicuro raggiungere la caldaia con una scala pog- giata sul piano stradale. Avverso tale sentenza ON BI ha proposto ricor- so per cassazione, articolato in tre motivi. OV D'AG e NN La FA hanno resistito con con- troricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condi- zionato. Hanno anche depositato memoria. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE A) Preliminarmente all'udienza è stata disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti contro la stessa sentenza. B) 1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2712 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia fondato la propria decisione unicamente + sulla fotografia, esibita al c.t.u. e prodotta in appello, ignoran- do totalmente le conclusioni cui era prevenuto il c.t.u.. Affer- ma il ricorrente che nessuna decadenza poteva essere impu- tata al BI per la mancata formale contestazione della fotografia nel corso delle operazioni peritali, dato che tale foto- grafia non era stata prodotta ritualmente in udienza, ma inse- rita nel contesto di una relazione peritale, oggetto di controde- duzioni. Tale fotografia, esibita in appello, era stata contestata con la comparsa di costituzione in giudizio. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe considerato le risultanze della c.t.u., che avevano evidenziato una serie di elementi, che deponevano per un avanzamento della parete del fabbricato dei coniugi D'AG-La FA.
1.1. Il motivo non ha pregio. La Corte di merito non ha fondato la propria decisione esclusivamente sull'esame della fotografia in questione, né ha 6 omesso di considerare le conclusioni del c.t.u.; ma, al contra- rio, presupposte le conclusioni del c.t.u., ne ha motivatamente disatteso la validità operando sotto un diverso profilo relativo al rapporto tra la vecchia e nuova costruzione, e solo in rela- zione a tale rapporto ha utilizzato le rappresentazioni grafiche allegate dalle parti, per affermare che non vi era stato alcun spostamento in avanti del fronte lato est che risultava essere stato ricostruito nella identica situazione preesistente. La dedotta violazione dell'art. 2712 c.c. - prospettata sotto il profilo che, a fronte di una tempestiva e puntuale contestazio- ne della fotografia prodotta, la Corte di merito avrebbe invece 1non sussiste. dato ad essa valore Invero, come emerge dalla motivazione della sentenza, la Corte di merito ha ritenuto che l'autenticità della fotografia non potesse essere messa in discussione, atteso che il Bic- chieri con espressione equivoca, nella comparsa di costituzio- ne in appello, aveva dichiarato trattarsi di vecchia riproduzio- ne fotografica, di cui in ogni caso si contestava la rappresen- tatività. Giustamente la Corte d'appello ha ritenuto tale for- mulazione inidonea ad esprimere contestazione ai sensi dell' Adhy and art. 2712 c.c. ed ha rilevato come la fotografia in questione fosse perfettamente rispondente, quanto a raffigurazione dei luoghi oggetto della controversia, alle altre fotografie deposi- tate in atti e raffiguranti gli stessi luoghi. 7 La Corte di merito non ha disatteso gli accertamenti oggetti- vi risultanti dalla c.t.u., ma, come già detto, presupponendoli, ha fondato la sua decisione sulla diversa valutazione del rap- porto esistente tra la situazione precedente e quella identica risultante dalla riedificazione (lato est).
2. Col secondo motivo, denunciando erroneità della senten- za per omessa, insufficiente ed illogica motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver disatteso le conclusioni del c.t.u. e per aver erroneamente ritenuto che i coniugi D'AG-La FA non avevano avanzato la parete del loro edificio. Assume il ricorrente che la Corte d' appello sarebbe incorsa in vizio di motivazione per non aver indicato le ragioni in base alle quali la c.t.u. andava disattesa e per non aver confutato esplicitamente la consulenza di par- te, che aveva evidenziato gli elementi da cui si desumeva l' avanzamento della costruzione realizzata dai coniugi D'AG- 6 La FA. Inoltre la decisione della Corte d'appello sarebbe il- logica nella sua motivazione laddove sostiene l'assenza di una prova diretta, a carico dell'attore, atta ad accertare se ante- Мари riormente all'esecuzione dei lavori di ricostruzione lo sporto e la ringhiera fossero liberi e distaccati dalla casa adiacente, perché finisce con l'addossare al Bicchiere una inammissibile prova negativa.
2.1. Il motivo non coglie nel segno. 8 La Corte d'appello, come sopra notato, non ha disatteso i dati di fatto emergenti dalla relazione tecnica, ma si è posta in una diversa prospettiva, nel senso che ha raffrontato la situa- zione preesistente alla situazione attuale rilevando come dal raffronto risultava evidente che "il balconcino di casa BI ha sempre avuto sporto e ringhiera innestati sulla contigua casa degli appellanti nelle stesse condizioni attuali." Sulla ba- se di questa constatazione in punto di fatto che non con- traddice, nella sua oggettività, gli accertamenti del c.t.u. - la Corte d'appello è giunta alla conclusione secondo cui doveva escludersi che i coniugi D'AG-La FA avessero spostato in avanti il fronte lato est della casa coprendo, sia pure in mini- ma parte, elementi del balconcino della casa del BI. Una motivazione puntuale, seppure concisa, che chiara- mente evidenzia la ratio decidendi. Né rileva la circostanza secondo cui i coniugi D'AG-La FA, procedendo all'abbattimento e alla successiva ricostru- zione, avrebbero realizzato una costruzione diversa rispetto a quella preesistente, perché il punto controverso riguardava soltanto l'accertamento dell'avanzamento del fronte lato est dell'edificio.
3. Col terzo motivo, denunciando violazione o falsa applica- zione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ed in ogni caso omessa, insufficiente e illogica motivazione, ex 9 art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente assume che erroneamente la Corte d'appello avrebbe rigettato l'appello incidentale, con il quale egli aveva chiesto la demolizione degli sporti realizzati dai convenuti lungo la parte est del loro fabbricato sul pre- supposto che tali manufatti per la loro struttura e funzione rappresentassero dei veri e propri balconi, come tali costruiti a : distanza illegale, soprattutto lo sporto realizzato al primo pia- no, utilizzato come calpestio per raggiungere la caldaia dell' impianto di riscaldamento ivi collocata. Inoltre, la Corte d'appello, con motivazione basata su di- scutibili principi di ovvietà e probabilità, avrebbe disatteso la richiesta di provare con testi quanto dedotto con l'appello in- cidentale. Né avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie, in particolare della c.t.u., in ordine alla descrizione degli spor- ti.
3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. $ E' inammissibile laddove lamenta la mancata ammissione di prove testimoniali, senza indicare specificamente il conte- nuto dei capitoli di prova. Come è noto, il ricorrente che in se- de di legittimità denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi della prova stessa. Tale controllo, infatti, per il princi- 10 pio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle de- duzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. Cass. 11.1.2001, n. 299; 8.3.2000, n. 3380 10.10.2000, n. 13483) Il motivo è infondato nel resto perché solleva questioni di merito, atteso che la Corte d'appello - dopo aver osservato che il Tribunale aveva rigettato la richiesta di demolizione delle due pensiline in base al fatto che queste erano state ridimen- sionate, sì da rientrare nella categoria degli sporti, non com- putabili ai fini della distanza - ha rilevato, in ordine allo sporto sito al primo piano, utilizzato per l'installazione della caldaia, che “l'eventuale uso eccezionale e precario dello sporto come piano di calpestio non può essere ritenuto sufficiente a snatu- rarne il carattere". Si è trattato di una aggiuntiva argomentazione, dotata di $ propria obiettiva autonomia logica, idonea a sorreggere la ratio 1. decidendi: argomentazione che, non essendo stata censurata, preclude l'ulteriore esame delle diverse questioni indicate nel mezzo. In base alle considerazioni svolte, il ricorso principale va, quindi, rigettato. C) Il ricorso incidentale dei coniugi D'AG-La FA, es- sendo stato proposto in via condizionata, resta assorbito. 11 In base alla soccombenza, il ricorrente principale ON BI va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assor- bito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale ON BI al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 227,50 oltre Euro 1.500,00 per onorario, con accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 21 maggio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORECONSIGLIERE IL PRESIDENTE Antonio FE AR IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 02 01T. 2003 IL CANCELLIERE C1 Roma CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il l-12-2003 Serie 4 al n. 41075 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 12