Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
05 148 /02 REPUBBLICA ITALIANA www. IN NOME DEL POR CORTE SUPREM Oggetto OPPOSIZIONE DECRETO SEZIONE PRIMA CIVILE INGIUNTIVO-OMESSA FISSAZIONE UDIENZA PRECISAZIONE CONCLUSIONI dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20355/00 Presidente Angelo GRIECO D Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 1. 15779 Cron. Rep. Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Ud. 29/01/2002 Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia 24 ORE LE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti TRAVAGLINI MARIO, domiciliato in ROMA presso 2 APR. 2002 CANELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE CANCELLIERE rappresentato e difeso da se medesimo;
Q ricorrente CANCELLERIA
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente FREZZA 17, presso gli domiciliato in ROMA VIA DELLA uffici dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO 2002 SPADAFORA e GIUSEPPE FABIANI, giusta procura in calce $ 220 al ricorso notificato;
il 1 -resistente - avverso la sentenza n. 70/00 del Giudice di pace di RIETI, depositata 1'11/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Travaglini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Picciotto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 4.10.1999 il Giudice di Pace di Rieti pro- nunziava D.I. con il quale ingiungeva all'I.N.P.S. di pagare in favore dell'avv. Mario Travaglini la somma di £ 1.339.780 a titolo di spese processuali diritti ed onorari, relativi ad un giudizio svoltosi avanti al pretore e nel corso del quale il Travaglini aveva svol- to la sua attività professionale, in qualità di avvoca- to. Avverso il D.I. proponeva opposizione tardiva l'I.N.P.S. accependo preliminarmente l'incompetenza del Giudice di Pace, trattandosi di somme costituenti ac- 2 cessori di un giudizio avente ad oggetto controversia di natura previdenziale e nel merito l'infondatezza della domanda proposta dal Travaglini. Costituitosi in giudizio l'opposto avv. Travaglini rilevava la tardività della costituzione in giudizio dell'opponente, chiedendo che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. Il Giudice di Pace dopo essersi riservato sulle questioni proposte dall'avv. Travaglini pronunziava or- dinanza con la quale dichiarava di trattenere la causa in decisione e quindi decideva la vertenza accogliendo opposizione, con sentenza in data la proposta 11.4.2000. Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pa- ce propone ricorso, fondato su unico motivo Mario Tra- vaglini. Non presenta controricorso l'I.N.P.S.che si è limi- tata a conferire mandato ai propri difensori, con dele- ga in calce alla copia notificata del ricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 134, 189 c.p.c. e 62 disp. att. c.p.c. Rileva l'avv. Travaglini che non può il giudice, allorchè si sia riservato sulle deduzioni delle parti, 3 pronunziare sentenza senza avere prima consentito alle parti stesse di precisare le conclusioni. La precisazione delle conclusioni costituisce in- fatti atto ineludibile del diritto di difesa, la cui compressione comporta la nullità della sentenza pronun- ziata, per l'impossibilità di realizzare lo scopo per- seguito dagli artt. 189 c.p.c. e 62 disp. att. c.p.c., costituito dalla congruenza fra la pronunzia giudizia- ria e la domanda di parte. Il motivo è infondato e va pertanto disatteso. Invero dagli atti che si possono consultare, trat- tandosi di error in procedendo, risulta che all'udienza del 27.1.2000 l'avv. Travaglini, dopo avere eccepito la n tardività della costituzione in giudizio dell'opponen- e l l te, si è riportato, in relazione al merito, alla com- i M parsa di costituzione ed alle conclusioni nella stessa riportate. Da ciò consegue che non può ravvisarsi nella specie la lamentata nullità perchè il ricorrente, richiamando le conclusioni contenute nella comparsa di costituzio- ha comunque precisato le proprie conclusioni, irri- ne, levante dovendosi ritenere per l'esercizio del diritto di difesa de quo, la fissazione di apposita udienza. Va altresì sottolineato, per mera completezza di esposizione che il ricorrente, con il ricorso in esame, non ha precisato quale ulteriore domanda avrebbe sotto- •posto al giudizio del Giudice di Pace, qualora questi, sciogliendo la riserva, invece di comunicare alle par- ti con ordinanza, che tratteneva la causa in decisio- ne, avesse fissato apposita udienza di precisazione delle conclusioni. Pertanto non trovando la censura in esame riscontro in fatto e sia statonon risultando che, nella specie, sia sostanzialmente violato il diritto di difesa della par- te, avendo l'avv. Travaglini precisato comunque le sue conclusioni, il ricorso va respinto. Nulla spese non avendo l' I.N.P.S. svolto attività difensiva ed avendo il difensore dello stesso irritual- mente partecipato alla discussione orale della causa, non essendo a tal fine sufficiente la delega in calce alla copia notificata del ricorso, essendo al contrario necessaria una procura rilasciata nelle forme della procura notarile.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 29. gennaio.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Hielo Savery Angelo riecos Mario Adamo Mario an CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 11 APR. 2002 IL CANCELLIERE # H ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO IL CANCELLIERE ARTT 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 ATNE GIUDICE DI PACE) Luisa Passine