Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
In tema di frode processuale, il termine "ispezione" utilizzato nella norma si riferisce a tutte le indagini che implicano l'osservazione di persone, di luoghi o di cose intesa a ottenere informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti: ne consegue che l'espressione include anche la previsione di cui all'art. 354 cod. proc. pen. relativa alla disciplina degli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. (Nella fattispecie, riguardante un procedimento per infortunio sul lavoro, l'imputato aveva modificato lo stato dei luoghi, spostando un ponteggio, in modo da alterare significativamente l'esito della ricostruzione dell'accaduto fatta dai Carabinieri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2007, n. 47172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47172 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 08/11/2007
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1638
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 022441/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE AL, N. IL 21/07/1934;
avverso SENTENZA del 26/01/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. PASCUCCI Luciano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Orvieto ha affermato la penale responsabilità di IE LD in ordine ai delitti di cui agli artt. 589 e 374 c.p. ed alle contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 24, comma 1, art. 23, comma 3 e art. 52.
La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Perugia. L'imputazione riguarda un infortunio sul lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito, il lavoratore UG RI cadeva da un ponte mobile su ruote privo di tavole fermapiede e di un completo tavolato di calpestio, riportando lesioni letali. Egli si trovava al lavoro in un cantiere afferente alla trasformazione di un capannone, che comportava l'apposizione di pannelli verticali e la risistemazione del tetto. All'imputato viene inoltre addebitato di aver artificiosamente immutato lo stato dei luoghi dopo l'incidente, rimuovendo il ponte mobile dal punto in cui era avvenuto il sinistro e sposandolo fuori dal capannone. La violazione della disciplina antinfortunistica non è controversa. Oggetto di discussione è invece la ragione della presenza del lavoratore sul ponteggio irregolare.
2. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo diversi motivi, tutti afferenti solo agli illeciti delittuosi.
2.1. Con il primo motivo si deduce che la sentenza ha travisato la prova, dando una lettura errata delle dichiarazioni rese dall'unico teste presente LI MB. Da tale deposizione, infatti, emerge che il UG non era stato mai incaricato di effettuare lavori afferenti alla copertura del capannone e che non aveva quindi motivo di entrare nello stesso capannone e di salire sul ponteggio. L'unico incarico ricevuto dalla vittima era quello di collaborare alla costruzione di un muretto alto pochi centimetri da terra. Da tale deposizione emerge altresì che i lavori sul tetto venivano eseguiti da altri operai alle dipendenze dell'imputato e che nel momento in cui accadde l'infortunio essi erano sospesi. Il UG, in ogni caso, avrebbe dovuto solo impastare il calcestruzzo e portarlo all'altro lavoratore addetto alla costruzione del muretto. Si assume, inoltre, che il Collegio ha fatto cattivo governo delle dichiarazioni rese dal teste SE, interpretandole in modo illogico e contraddittorio. Costui, infatti, ha escluso di aver effettuato lavori di copertura al capannone e ciò esclude l'utilizzo del ponteggio.
Alla luce di tale lettura dei dati probatori il ricorrente ritiene che la vittima abbia tenuto un comportamento eccezionale ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute e che, conseguentemente, il datore di lavoro, anche in presenza di eventuali omissioni di doverose misure antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità.
2.2 Quanto all'imputazione afferente al reato di cui all'art. 374 c.p. si afferma che si è in presenza di una attività che non è
compresa tra quelle previste dalla norma incriminatrice con elencazione categorica, che non consente estensioni analogiche. D'altra parte, il ponteggio fu spostato solo dopo che i Carabinieri avevano scattato numerose fotografie e quindi non ha minimamente inciso sul risultato delle indagini, in quanto le prove e le tracce del reato erano state assicurate già in maniera compiuta. In conclusione la modifica dello stato dei luoghi non ha avuto alcuna attitudine a cagionare pericolo di turbamento delle indagini, essendo evidente e macroscopica.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 La sentenza evidenzia che è accertato senza contestazione tra le parti che la vittima lavorava alle dipendenze dell'imputato; che l'infortunio si è svolto nel cantiere e nel corso dell'attività lavorativa;
che il lavoratore è caduto accidentalmente da un'impalcatura sita all'interno del capannone, sprovvista dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge. L'unica difesa, si afferma, si fonda sul fatto che il lavoratore non doveva salire sull'impalcatura e che quindi la condotta tenuta è completamente esorbitante. Fatte tali premesse, la motivazione analizza diffusamente il materiale probatorio. Si evidenzia che il teste IN ha asserito che il UG non aveva nessun motivo per salire sul ponteggio, ma che si valuta tale dichiarazione come una mera opinione personale. D'altra parte, il teste SE ha riferito che una settimana prima dell'infortunio si recò nel cantiere per installare dei pannelli alti cinque o 6 m. In tale occasione fu coadiuvato dal UG e dal martelli. Per raggiungere le parti più alte della lavorazione fu necessario servirsi di un muletto che lo sollevava da terra. Da tale deposizione la Corte desume che i lavori per i quali tali persone erano state assunte non consistevano soltanto nella costruzione del muretto ma anche in lavori in quota. Il ponteggio venne realizzato proprio in relazione a tali lavorazioni elevate da terra, evidentemente per sostituire il muletto utilizzato fino ad alcuni giorni prima. A tali considerazioni la pronunzia ne aggiunge una di carattere logico: se la vittima non fosse stata addetta alla lavorazioni in quota, non sì comprende per quali ragioni essa sì sarebbe arrampicata sul pericoloso ponteggio. Sì rileva infine che, in ogni caso,la condotta del lavoratore di salire sul ponteggio esistente nel cantiere e messo a disposizione degli operai non può certamente definirsi una condotta abnorme, tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro. Sì soggiunge che non c'è dubbio che il ponteggio ridetto si trovava nel cantiere a disposizione degli operai;
e che il datore di lavoro avrebbe dovuto assicurarne la conformità alla normativa di sicurezza oppure impedirne l'uso, avvertendo gli operai del pericolo. Tale argomentazione è ampia, coerente ed ancorata a precise emergenze probatorie. Essa conduce a dimostrare che il lavoratore salì sul ponteggio per far fronte ad esigenze connesse alla lavorazione, cui del resto egli già in precedenza aveva contribuito. D'altra parte risulta definitivamente concludente e pienamente condivisibile l'enunciazione di principio proposta alla Corte d'appello, secondo cui il datore di lavoro deve assicurare la regolarità dei mezzi di lavoro che rende disponibili nel cantiere. In effetti tale esigenza di sicurezza si pone senza dubbio in riferimento a tutte le persone che operano nel cantiere indipendentemente dalle mansioni da ciascuna di essere esercitate. La prospettazione difensiva reca da questo punto di vista un travisamento della giurisprudenza di legittimità che invoca. Infatti è ben vero che questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio che il datore di lavoro non è responsabile degli infortuni che sono determinati da comportamenti del lavoratore completamente esorbitanti dall'ambito delle modalità ordinarie. In tale situazione, in effetti, la condotta incongrua, per la sua totale estraneità alla sfera delle lavorazioni e delle modalità tipiche che le caratterizzano, si colloca all'esterno dell'area di rischio tipico che il datore di lavoro, nella sua veste di garante, deve cautelare. Per contro tale ordine concettuale non può trovare applicazione nel contesto in esame in cui, in fin dei conti, si trae argomento soltanto dalla supposta estraneità della condotta del lavoratore non al sistema delle lavorazioni, ma semplicemente alle sue mansioni.
3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte d'appello evidenzia che l'immutazione dei luoghi costituisce una condotta non penalmente rilevante solo quando sia talmente grossolana da non essere idonea ad indurre in errore nessuno;
e che inoltre, trattandosi di illecito di pericolo, esso perfeziona con il semplice compimento dell'azione vietata, non essendo necessario che l'artificiosa modifica della cosa inganni il giudice. Nel caso di specie si osserva che è ben vero che i Carabinieri avevano in precedenza effettuato un sopralluogo nel corso del quale avevano scattato alcune fotografie, ma lo spostamento del ponteggio venne notato in occasione del secondo accesso ai luoghi, avvenuto alcuni giorni dopo, solo perché esso fu compiuto dagli stessi Carabinieri che avevano operato in occasione del precedente controllo. Si aggiunge che i Carabinieri avevano pure avvertito l'imputato del divieto di modificare lo stato dei luoghi. Dunque, lo scopo dello spostamento non poteva che essere quello di rendere difficoltosa la ricostruzione dell'infortunio.
Tale valutazione dell'imputazione è immune da censure. Appare in particolare appropriata la considerazione che la fattispecie è di mero pericolo;
e che, atteso l'avvertimento, si è sicuramente in presenza di un comportamento studiato, volto ad ostacolare le indagini.
Quanto alla questione afferente alla riconducibilità della condotta alle categorie enunciate dalla norma penale, occorre rammentare che questa Corte ha già avuto modo di enunciare il condiviso principio che l'art. 374 c.p. include anche la previsione degli accertamenti ex art. 354 c.p.p. compiuti dalla polizia giudiziaria, che hanno lo stesso scopo e contenuto del mezzo di ricerca della prove, disposta dall'autorità giudiziaria che l'art. 246 c.p.p. qualifica come ispezione (Cass. 9 luglio 1996, Perotti). A tale riguardo occorre pure considerare che il lessico della norma incriminatrice e particolarmente il rinvio ad istituti di diritto processuale va inteso in senso generale con riguardo alle finalità degli atti che vengono richiamati, considerando che la stessa norma si riferisce ai processi civili, penali ed amministrativi, e che gli strumenti processuali mutano nelle forme e nelle denominazioni in relazione ai differenti ordinamenti processuali cui si riferiscono. Dunque, nel presente ambito, il termine ispezione non può non riferirsi che a tutte le indagini che, con funzione latamente probatoria, implicano l'osservazione di persone, luoghi o cose al fine di inferirne informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto della vicenda processuale.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007