Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA CA rapp.to e difeso dall'avv. Saverio Nigro, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via della Giuliana, n. 44, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
YD RI s.p.a. in persona del Presidente e legale rapp.te p.t, dott. Tommaso Cucchiani, rapp.to e difeso dal prof. avv. Renato Scognamiglio, presso il quale elett.te domicilia in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 326, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 19579/2001 depositata il 23 maggio 2001, R.G. n. 15138/1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 novembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Saverio Nigro per NI LO, e Enzo Porcelli, in virtù di delega del prof. avv. Renato Scognamiglio, per la Lloyd Adriatico s.p.a..
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Palmieri Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da LO NI avverso la sentenza del Pretore di Roma in data 22 giugno 1998, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla YD RI s.p.a., della quale il NI era dipendente in qualità di liquidatore sinistri, con inquadramento ultimo in 5^ livello contrattuale, con ogni conseguenza di ordine economico e di reintegra. Aveva dedotto il lavoratore: che la contestazione di essersi impossessato di un motorino sinistrato non aveva rilevanza disciplinare, in quanto egli, dopo aver, nel gennaio 1995, risarcito il danno al proprietario del mezzo, aveva solo provveduto a prelevarlo e a custodirlo dai primi giorni del febbraio 1995 nel proprio garage;
che nella dichiarazione rilasciata il 20 marzo 1996 alla persona risarcita, richiesta per l'esonero da ogni responsabilità da eventuale circolazione del mezzo, per errore e sotto dettatura, aveva apposto la dicitura di aver acquistato in luogo di avere acquisito il mezzo;
che, infine, il motorino era stato sempre nel suo garage, in pezzi e non funzionante, fino alla consegna dello stesso alla società.
Osservava il Tribunale, per quanto ancora di rilievo: non era stato dedotto in primo grado il preteso stato patologico (depressione) di cui il NI avrebbe sofferto nel periodo 1995/97 a causa del quale si era dimenticato di effettuare la consegna del mezzo alla società; comunque, la circostanza, peraltro priva di specificità, era anche improbabile, atteso che tale dimenticanza era durata oltre un anno;
il comportamento del lavoratore doveva ritenersi di gravità tale da giustificare l'intimato licenziamento in considerazione dell'obbligo nascente dalla sua attività di liquidatore della consegna del motorino alla società e comunque di informare la stessa del suo ritiro, nonché del prolungato possesso, cessato non per ravvedimento del NI ma a seguito di conoscenza del fatto da parte della società della dichiarazione non veritiera rilasciata alla persona risarcita della irrilevanza di assenza di profitto per il lavoratore, assumendo comunque il fatto il carattere di grave negligenza;
della ininfluenza della tenuità del danno per la società, tenuto conto dell'interesse della società, anche a tutela della propria immagine nei rapporti esterni, a che il mezzo non fosse rimesso in circolazione, e ciò tanto più che "il motore del motociclo sinistrato fu montato su un altro veicolo posto sotto sequestro penale"; e della irrilevanza della mancata indagine penale su tale ultimo punto a carico del lavoratore, stante anche la potenzialità di danno per la società.
Ricorre per Cassazione il NI affidandosi a due motivi di censura.
La Lloyd Adriatico s.p.a. si è costituita con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 398 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NI LO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 2119 c.c., il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Deduce, in sintesi, il ricorrente: la mera successione cronologica dei fatti, come riportata in sentenza, non rivelava un esame analitico del fatto nella sua globalità oggettiva e soggettiva, specie in riferimento alla stato di salute del lavoratore, alla irrilevanza del danno economico patito dalla società e alla inesistenza per la stessa del danno all'immagine; l'occultamento di pezzi inservibili di un ciclomotore non poteva costituire un fatto di gravità tale da incrinare il rapporto di fiducia fra le parti;
la documentazione prodotta, e non esaminata dal giudice di appello, aveva lo scopo di razionalizzare e rendere comprensibile il comportamento del NI anche in considerazione dei suoi precedenti irreprensibili;
non sempre un inadempimento, peraltro senza danno grave, è sufficiente a legittimare il provvedimento adottato.
Con il secondo motivo di ricorso NI LO denunzia violazione e falsa applicazione dell'art 2106 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Deduce, in sintesi, il ricorrente che la doglianza in punto criterio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, sulla quale il primo giudice non si era soffermato, non era stata affatto esaminata dal giudice di appello;
anche il metodo applicativo di una norma elastica come quella dettata dall'art. 2119 c.c. andava assoggettato a verifica in sede di legittimità, anche sotto il profilo della sua costituzionalità; nel caso di specie il giudice di appello aveva omesso sul punto ogni motivazione.
I motivi, da trattarsi congiuntamente perché fra essi evidentemente connessi, sono infondati.
Va innanzitutto rilevato che espressamente da parte ricorrente si richiede una completa rivalutazione dei fatti di causa, e si vuole che tale rivalutazione si rinnovi alla luce di una circostanza introdotta solo in grado di appello, e mai neanche adombrata in primo grado. Se ben s'intende, cioè, sul presupposto che all'epoca dei fatti il NI era affetto da "uno stato di malessere che aveva inciso sulla sua memoria, tanto da non ricordare di aver ricoverato, nel suo garage, questi inservibili pezzi del motorino, anche perché essi non erano di nessuna utilità ne' a lui, ne' alla società Lloyd Adriatico, che senz'altro avrebbe ordinato la loro demolizione", si vuole la diversa lettura della contestazione in mera e spiegata, se non proprio giustificata, dimenticanza di consegna del mezzo alla società in luogo di quella di "impossessamento del motorino".
Una siffatta doglianza non approda affatto a motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., tenuto conto, peraltro, che non sussiste una contemporanea specifica censura, oltre la semplice contraria affermazione che tale documentazione era ammissibile, di violazione da parte del giudice di merito dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., la cui disposizione è espressamente indicata dallo stesso giudice per dichiarare la inammissibilità di "fatti e allegazioni nuove" afferenti alla documentazione introdotta nel grado;
ne', per altro verso, di tale documentazione e delle argomentazioni ad essa riconnesse potrebbe tenersi ancora conto, atteso che non se indica, e non se ne riporta, un minimo di contenuto nè di modalità anche temporali di provenienza, da valutarsi da parte del Collegio al fine della decisività del fatto prospettato e non valutato.
Ne consegue che, allo stato, non esiste censura sulle modalità del fatto e sulla valutazione operata dal giudice di merito in ordine alla sua gravità in relazione al provvedimento adottato, dovendosi escludere ogni giustificazione, ovvero, più precisamente, spiegazione (come più volte si desume dalle argomentazioni in ricorso) del comportamento del lavoratore.
È appena il caso di rilevare, ad abundantiam, che la stessa rilettura del fatto, inammissibilmente, come si è detto, prospettata in questa sede dal ricorrente, non esaurisce neanche tutte le circostanze definitivamente acquisite ed espressamente valutate dal giudice di merito, fra le quali, quella della certa rimessione in circolazione del motore del mezzo, rinvenuto su altro motorino rubato, altra, ancora più significativa, della strana coincidenza con la falsa dichiarazione rilasciata a terzi dal NI, nella quale lo stesso si proponeva come acquirente personale del mezzo, e la mancata comunicazione di una qualsiasi notizia alla società relativa al mezzo ritirato a chiusura della procedura di liquidazione del danno.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.
Per il principio della soccombenza NI LO va condannato al rimborso in favore della Lloyd Adriatico s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna NI LO al rimborso in favore della Lloyd Adriatico s.p.a. delle spese del giudizio di Cassazione in euro 20.00, oltre a euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 04 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004