Sentenza 12 dicembre 2000
Massime • 1
Il mutamento del giudice in relazione alla esigenze di ripartizione interna a ciascun ufficio giudiziario degli affari e della relativa decisione, rileva esclusivamente sotto il profilo tabellare e non può dar luogo alla nullità ex art. 178 lett. a) cod. proc. pen., non attenendo alla capacità del giudice, secondo quanto previsto dall'art. 33 secondo comma cod. proc. pen. (Nella fattispecie, relativa a trasferimento del processo a giudice tabellarmente competente, la Corte ha ritenuto che la declaratoria di contumacia dell'imputato emessa in via preliminare dal giudice tabellarmente incompetente non dia luogo, conformemente al principio enunciato, ad alcuna nullità, ne' all'imputato contumace andava notificata la data del rinvio e la sezione del tribunale innanzi alla quale il processo sarebbe stato trattato, posto che il Giudice che aveva rilevato la propria incompetenza aveva dato rituale comunicazione al difensore presente in aula).
Commentario • 1
- 1. Concussione: non sussiste il tentativo in caso di generiche condotte prevaricatrici e molesteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di tentata concussione, l'idoneità degli atti e la non equivocità degli stessi richiedono la sussistenza di un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del pubblico agente e la pretesa avanzata nei confronti della vittima, volta all'effettuazione di una prestazione, di denaro o altra utilità, da parte del destinatario della condotta medesima o di terzi. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esercizio, da parte del pubblico ufficiale, di generiche condotte prevaricatrici o l'instaurazione di un clima di tensione in danno della persona offesa, pur potendo integrare diverse fattispecie di reato, non consentono di individuare quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2000, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO - Presidente - del 12/12/2000
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - N. 1925
3. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 7878/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EN EL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 25/6/1999 della Corte d'Appello di CATANIA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VITTORIO MELONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso OSSERVA
Con osservanza 26/6/96 il Tribunale di IA condannava EN EL alla pena di un anno e sette mesi di reclusione (con statuizioni accessorie) per il reato di continuato di cui all'art. 368 CP (perché, con denuncia presentata alla procura della Repubblica di IA il 10/4/93 accusava l'avvocato AT Marcello, pur sapendolo innocente, del reato di falso materiale in atto pubblico per avere formato una falsa ordinanza di rilascio di immobile notificata in forma esecutiva, e del reato di calunnia per averla accusata di esercizio abusivo della professione forense, in quanto non avendo superato l'esame di procuratore legale, ma come laureata in giurisprudenza, aveva riassunto la causa
contro
AR NA davanti al Tribunale di IA).
A seguito di impugnazione dell'imputata, la Corte d'appello di IA, in parziale riforma della decisione del Tribunale (sentenza del 25/6/99):
a) assolveva la EN dall'imputazione ascrittale, limitatamente all'ipotesi di calunnia commessa con riferimento al reato di esercizio abusivo della professione forense, perché il fatto non costituisce reato;
b) riduceva la pena, con riferimento alla residua ipotesi di calunnia, esclusa la continuazione, ad anni uno e mesi quattro di reclusione (concedendo i doppi benefici di legge);
c) confermava nel resto, condannando la RO a rifondere le spese sostenute dalla parte civile.
In motivazione, la Corte territoriale rievocava - anzitutto - i vari momenti della vicenda, che possono essere sintetizzati nel modo seguente:
1) nel giugno 1992 AR NA aveva incaricato l'avv. AT di curare una pratica di sfratto per morosità nei confronti dell'inquilina RO;
con ordinanza immediatamente esecutiva in data 22/9/92, il ET aveva ordinato il rilascio dell'appartamento, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di IA per il merito e fissando il termine di giorni sessanta per la riassunzione della causa;
il 21/10/92 l'avvocato AT (che in precedenza aveva chiesto e ottenuto copie "per uso studio" del provvedimento pretorile) aveva ottenuto il rilascio in forma esecutiva dell'ordinanza e aveva proceduto alla notifica di questa alla RO (avvalendosi dell'intervento dell'ufficiale giudiziario); nell'esposto inviato alla procura della Repubblica, la RO aveva sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica dell'ordinanza di rilascio in forma esecutiva, sicché l'atto oggetto di contestazione era il risultato di un falso compiuto dall'ufficiale giudiziario Scorciapino e dell'avv. AT.
2) quanto alla seconda ipotesi di calunnia, la Corte territoriale esponeva: con atto 9/12/92 la RO aveva personalmente riassunto la causa già menzionata dinanzi al Tribunale;
nell'esposto indirizzato al Procuratore della Repubblica, la RO aveva accusato di calunnia l'avvocato AT, per aver costui sostenuto non essere essa denunciante abilitata all'esercizio della professione (come laureata in giurisprudenza e aspirante procuratore legale, era stata abilitata dal Consiglio dell'ordine di IA al patrocinio avanti le preture del distretto per anni sei, dal 26/3/85 al 26/3/91); il procedimento penale instauratosi contro l'avvocato AT per il reato di calunnia si era chiuso con un provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di IA;
da ciò era scaturita la contestazione di una sorta di "calunnia riflessa" nei confronti di colei (RO) che aveva assunto di essere stata essa stessa calunniata dal AT (nell'esposto la donna aveva sostenuto che l'accusa mossale di esercizio abusivo della professione era infondata, posto che dagli atti della causa civile svoltasi dinanzi al Tribunale si evinceva che a difenderla era stato l'avvocato Agatino Pennisi).
Tutto ciò premesso, la Corte d'appello poneva in particolare evidenza: come l'impugnazione fosse da ritenersi tempestiva, anche se presentata oltre il termine di legge;
come fosse infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per pretesa irregolare costituisce del contraddittorio (gli atti erano stati rimessi alla terza sezione penale del Tribunale di IA, dopo la dichiarazione di contumacia avvenuta con ordinanza della seconda sezione penale dello stesso Tribunale); come il decreto di citazione per il giudizio di primo grado risultasse ritualmente notificato;
come l'archiviazione del procedimento a carico del AT, intervenuta dopo il rinvio a giudizio della RO, non potesse "avere incidenza sulla decisione dello specifico capo d'accusa formulato dinanzi al Tribunale"; come la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza fosse stata irritualmente eseguita;
come la mancata prova della consapevolezza nell'imputata della formale caducazione del titolo che la abilitava all'esercizio della difesa "refluisse sull'elemento psicologico del reato" e consentisse di assolvere la prevenuta con la formula "perché il fatto non costituisce reato" dall'accusa di calunnia di cui alla seconda ipotesi (v. supra, in questa stessa sentenza); come la decisione di primo grado meritasse, invece, conferma in relazione alla prima ipotesi di calunnia contestata (non ravvisandosi alcun interesse del legale a perpetrare il falso;
non apparendo attendibile l'assunto dell'imputata; dovendosi ritenere "certamente autentica" la relata di notifica;
non sussistendo alcun dubbio sull'intento calunnatorio della RO); come la pena dovesse rideterminarsi (attesa la esclusione dell'aumento a titolo di continuazione) nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione potessero concedersi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 CP.. Proponeva ricorso per la Cassazione EL EN, deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:
1) "manifesta illogicità della motivazione": essa RO non avrebbe "riassunto personalmente" alcunché dinanzi al Tribunale di IA (essendosi costituito in giudizio l'avv. A. Pennisi); ne' sarebbe "oggetto di contestazione... l'esercizio abusivo della professione forense da parte dell'imputata";
2) "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità": la sentenza di primo grado non sarebbe mai stata depositata in cancelleria ne' notificata all'imputata contumace;
3) "gravissima inosservanza del diritto penale": le omesse notifiche a essa RO sarebbero state giustificate con la pretesa ignoranza del suo recapito;
del tutto ingiustificata sarebbe, comunque, la mancata notifica al difensore (attribuibile solo "a inesistenza fisica degli atti alla data in essi riportata");
4) "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità": il trasferimento del processo da una sezione all'altra avrebbe dovuto esser notificato all'imputata (contumace) per consentirle il pieno esercizio del diritto di difesa;
la mancata notifica avrebbe determinato la nullità della sentenza di primo grado;
sarebbe stato violato, inoltre, il disposto dell'art. 548 c. 3 C.P.P.;
5) "Inosservanza della legge penale": l'archiviazione del procedimento instauratosi contro il AT avrebbe dovuto essere notificata a essa RO, e comunque avrebbe dovuto precedere il provvedimento di rinvio a giudizio nei confronti di essa ricorrente (anche per consentirle il pieno esercizio del diritto di difesa);
quanto alle ragioni che avrebbero spinto il AT a "costituire un documento falso", esse sarebbero quelle "comuni a tutti i criminali, raggiungere attraverso il crimine ciò che non possono raggiungere legalmente" (così testualmente a pag. 7 del ricorso);
6) "gravissima illogicità nella motivazione": l'ordinanza di rilascio emessa dal ET non era "di per sè esecutiva" e portava a conoscenza delle parti soltanto che il ET aveva sciolto la riserva;
7) "mancata valutazione e assunzione di una prova decisiva": la Corte avrebbe dovuto disporre l'acquisizione della pagina del registro cronologico degli ufficiali giudiziari relativa al 21/10/92, onde chiarire quali e quanti atti fossero stati notificati alla RO e quali fossero i correlativi numeri di repertorio dell'UNEP. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da EL EN non è fondato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. Un., sent. 24 del 16/12/99, Spina;
Sez. Un., sent. 6402 del 2/7/97, Dessimone e altri;
Sez. Un., sent. 930 del 29/1/96, Clarke) il difetto di motivazione è censurabile in Cassazione (ai sensi dell'art. 606/E C.P.P.) solo se consiste in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, ma a condizione che il visto risulti dal testo del procedimento impugnato;
ciò giustifica che deve "mancare del tutto" la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta e preferibile) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto - attraverso l'iter argomentativo seguito - dalle regioni che lo hanno condotto a emettere la decisione.
È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati che le doglianze della RO (ai limiti dell'ammissibilità, giacché in gran parte risolventesi in censure di fatto e/o in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito) devono essere disattese.
1) Il primo motivo di ricorso riguarda una questione ormai definitivamente superata dall'intervenuta assoluzione con formula piena della RO dalla correlativa accusa di "calunnia riflessa" rivoltale nella seconda parte del capo di imputazione (v. supra, in parte narrativa di questa stessa decisione); trattasi, dunque, di tematica priva in questa sede di qualsivoglia rilevanza e/o interesse.
2) Le mere asserzioni della ricorrente non valgono, certo, a far dubitare della veridicità di quanto esplicitamente ribadito dalla Corte territoriale in ordine alla "rituale notifica del decreto di citazione in primo grado dinanzi al Tribunale, in data 3/4/95 a Bergamo, a mani e presso il recapito della stessa RO LI (v. alle pagg. 5 e 6 Sent. Appello).
Le ulteriori doglianze (circa il mancato deposito della decisione di primo grado in cancelleria e la mancata notifica della stessa sentenza all'imputata contumace), d'altro canto, devono ritenersi superate dalla pronuncia della Corte d'appello, che riconobbe la irritualità della "notifica dell'estratto contumaciale eseguita alla RO ai sensi dell'art. 161 C.P.P.", e la conseguente "tempestività del gravame" e valutabilità dei "motivi contestuali che lo sorreggono".
3) Le puntualizzazioni già svolte crea la "ritualità della notifica del decreto di citazione in primo grado dinanzi al Tribunale" consentono di superare anche le ipotesi e/o i sospetti (di irregolarità e/o di comportamenti addirittura intenzionali e dolosi) prospettato in proposito dalla RO alle pagine 2 - 3 del ricorso:
tanto più che le doglianze proposte si risolvono in mere censure di fatto, in quanto tali non consentite in sede di legittimità (si vedano le pronunce giurisprudenziali già richiamate in questa motivazione).
4) È infondata la tesi secondo la quale il trasferimento del processo da una sezione all'altra avrebbe dovuto esser notificato all'imputata già dichiarata contumace, sicché l'omessa notifica avrebbe determinato la nullità della decisione di primo grado. Come opportunamente sottolineato dalla Corte territoriale, infatti, il mutamento del giudice in relazione alle esigenze di ripartizione interna a ciascun ufficio giudiziario degli affari e della relativa decisione, rileva esclusivamente sotto il profilo tabellare e non può dar luogo alla nullità ex art. 178 lett. a) C.P.P., non attenendo alla capacità del giudice secondo quanto previsto dall'art. 33 c. 2 C.P.P. (v. in proposito: Cass. 2^, sent. 9805 del 16/9/98, Terlati;
Cass. 1^, sent. 5976 del 12/6/96, PM in proc. Parodo).
Conseguentemente, il trasferimento del processo al giudice tabellarmente competente e la trattazione dello stesso in tale sede, non configurarono nullità alcuna, nonostante la declaratoria di contumacia della prevenuta emessa in via preliminare dal giudice che rilevò l'incompetenza tabellare, giacché detto giudice diede rituale comunicazione al difensore presente in aula (e che rappresentava a tutti gli effetti l'imputata contumace) della data di rinvio e della sezione del Tribunale dinanzi alla quale il procedimento sarebbe stato trattato: non era, dunque, necessaria lacuna "nuova notifica" alla RO, che era da considerare come presente in aula (v. in proposito: Cass. 5^, sent. 13349 del 27/11/99, Ghezzi;
Cass. 1^, sent. 11700 del 12/11/98, Lo Porto;
Cass. 3^, sent. 6868 del 14/7/97, Manna). 5) Corretta e condivisibile è da ritenere l'affermazione della Corte d'appello, secondo la quale l'archiviazione del procedimento penale instauratosi contro l'avvocato AT (intervenuta dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio della RO nel presente procedimento) non ebbe "incidenza alcuna" sulla decisione dello specifico capo d'accusa formulato dinanzi al Tribunale nei confronti della RO (i cui diritti di difesa non furono in alcun modo compromessi e/o lesi), "una volta che comunque la chiusura delle indagini preliminari nel procedimento anzidetto (avvenne) ancor prima della celebrazione del processo di primo grado del presente procedimento e nulla (fu) rilevato in detta sede dall'imputata (citata e non comparsa) che si (mantenne) inspiegabilmente contumace" (così testualmente a pag. 6 Sent. Imp.).
Meramente illatorie sono da ritenere, d'altro canto, le ipotesi formulate dalla ricorrente circa le ragioni che avrebbero potuto spingere il AT a "costruire un documento falso". 6) La tesi difensiva per cui la RO non sarebbe mai stata notificata "alcuna ordinanza di sfratto munita di formula esecutiva", si risolve - ancora una volta - in un'inammissibile censura di merito (non consentita in sede di legittimità, secondo quanto si è già avuto modo di sottolineare in altra parte di questa stessa decisione), giacché la Corte territoriale non mancò di porre opportunamente e convincimente in evidenza: come la copia dell'atto prodotta dall'imputata (asseritamente notificatale "senza alcuna formula esecutiva") non avesse alcun riscontro in atti e neppure potesse ritenersi attendibile sul piano probatorio (per le ragioni esposte a pag. 7 sent. Imp.) come dalla ricostruzione documentale il atti risultasse "che in data 21/10/92 l'avv. AT (il quale in precedenza aveva chiesto e ottenuto copie "per uso studio" del provvedimento pretorile) aveva proceduto alla notifica della RO, avvalendosi dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, dell'ordinanza di cui sopra, di cui nella stessa giornata aveva ottenuto il rilascio in forma esecutiva" (pag. 2 sent. Imp.); come non potesse neppure escludersi che, nello stesso giorno e a mezzo del medesimo ufficiale giudiziario, fossero state notificate due copie della stessa ordinanza (l'una ai fini esecutivi e l'altra come comunicazione del provvedimento in vista della riassunzione della causa civile davanti al tribunale); come, a togliere ogni dubbio, fosse stato acquisito in atti l'originale del provvedimento esecutivo notificato all'imputata e che puntualmente registrava l'avvenuta notifica dello stesso il 21 ottobre 1992 a "RO Elia, Via Gradisca n. 5 IA, a mani proprie"; come gli altri esemplari dello stesso provvedimento acquisiti in atti, altro non fossero copie di uno stesso originale rilasciate dalla cancelleria per la notifica (secondo quanto era dato leggere in calce a una di esse); come la diversa impostazione grafica delle notifiche (opposte rispettivamente sull'originale e sulla copia notificata) fosse evidentemente il risultato della contestuale formazione e della redazione da parte dell'ufficiale giudiziario di separate relate di notifica sull'originale e sulla copia di identico atto (secondo quanto si evinceva dalla stessa e identica formulazione); come la diversità ha il numero di repertorio dell'ufficio UNEP annotato sull'originale dell'atto (44068) e quello annotato sulla copia (4068) non potesse "che essere dovuta ad una imperfetta inchiostratura del timbro, o, forse, alla mancata riproduzione della prima cifra nella copia, apparendo ben strana la perfetta coincidenza di quattro su cinque delle cifre risultante negli atti"; come in conclusione, fosse da ritenere certamente autentica la relata di notifica dell'atto oggetto di contestazione e infondata l'accusa (mossa, pertanto, calunniosamente) nei confronti del AT "di avere costruito falsamente un atto pubblico"; come la formulazione dell'accusa contenuta nell'esposto, a fronte dell'evidenza dei fatti, non lasciasse alcuna possibilità di dubbio "sull'intento dell'imputata di accusare l'avvocato AT, pur sapendolo innocente, di un reato di falso mai commesso" (pag. 8 sent. Imp.).
7) Il settimo e ultimo motivo di ricorso è anch'esso infondato, risultando evidente - proprio sulla base degli argomenti addotti e delle conclusioni raggiunte - che il giudice d'appello ritenne il materiale probatorio già acquisito "più che sufficiente a consentirgli di decidere allo stato degli atti su tutti gli aspetti della vicenda" (su piena e assoluta consonanza con il consolidato orientamento giurisprudenziale;
v. Infatti: Sez. Un., sent. 2780 del 15/3/96, Panigoni e altri;
Cass. 6^ sent. 11082 del 28/9/99, Gerina e altri;
Cass. 1^, sent. 9151 del 16/7/99, Capitani;
Cass. 5^, sent. 7569 dell'11/6/99, Jovino R.; Cass. 5^, sent. 6379 del 21/5/99, Bianchi e altri) e che proprio per tale ragione escluse qualsiasi necessità di procedere a rinnovazione del dibattimento. Le considerazioni fin qui svolte consentono, conclusivamente, di ritenere che la Corte d'appello di IA abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico-giuridici, su tutti gli aspetti della vicenda sottoposta al suo esame;
e che la ricorrente, per contro, si sia limitata a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che il giudice del merito aveva già correttamente affermato e risolto.
Il ricorso proposto da EL EN deve essere dunque rigettato ed essa ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2001