Sentenza 12 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 1 97 3 /0 1 REPUBBLICA ITAI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 13441/98 - Consigliere Cron. 4153 Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Ud.01/12/00Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere - Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 3000per fit FEB. 2001 rappresentante pro tempore,persona del legale IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DO CE BR, elettivamente domiciliato : 2000 in ROMA VIA AURELIANA 2, presso lo studio 5146 dell'avvocato MANOLA DOMENICO, rappresentato e difeso -1- dall'avvocato SERVELLO GAETANO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 22/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 12/03/98 r.g.n. 248/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Vibo Valentia depositato in data 16 novembre 1991 AR NC esponeva che l'INPS, in relazione a un suo credito pensionistico pari alla somma di lire 4.782.520, gli aveva corrisposto la minor somma di lire 1.567.795 precisando che la riduzione derivava dalla operata compensazione con un debito dell'assicurato derivante dall'avvenuta indebita riscossione di un assegno di invalidità in epoca successiva alla estinzione del relativo diritto. Chiedeva quindi che fosse dichiarato irripetibile l'indebito e condannato l'Istituto alla restituzione delle somme trattenute. Il Pretore accoglieva la domanda e il Tribunale di Vibo Valentia, investito del gravame dell'INPS, con sentenza del 12 marzo 1998 ha rigettato l'appello, osservando che la norma dell'art.52 della legge n.88 del 1989 vietava il recupero delle somme indebitamente erogate per prestazioni pensionistiche salvo il caso di dolo dell'assicurato, nella specie insussistente. L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso fondato su un unico motivo, al quale resiste il AR con controricorso. Motivi della decisione L'INPS, premesso che il ricorso da esso proposto è identico nel contenuto ad analogo atto in precedenza notificato a controparte e non depositato per un disguido, deduce violazione dell'art.80 r.d. n.1422/1924, dell'art. 52 legge n.88/1989, dell'art.1, comma 260 e segg., legge n.662/1996 (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) osservando che la motivazione della impugnata sentenza è superata dallo “ius superveniens” costituito dall'art.1, comma 260 e segg., della legge n.662 del 1996, il quale deve trovare applicazione in via 3 esclusiva per la decisione della controversia, posto che l'indebito del AR è relativo al periodo 8/90 - 1/91 ; con la conseguente necessità di procedere all'accertamento del reddito da costui percepito nell'anno 1995, onde procedere eventualmente al recupero nei limiti di quanto stabilito dal comma 261 del predetto art.
1. Nel controricorso il AR chiede: in via preliminare, di dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso avversario per la pendenza di analogo giudizio avente ad oggetto la impugnazione del medesimo provvedimento giurisdizionale;
subordinatamente, di sospendere l'odierno giudizio fino alla definizione di quello già instaurato;
in via ulteriormente subordinata, e per il caso in cui si condivida la tesi dell'INPS, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 260 e 261, della legge n.662 del 1996 in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 38, 102, e 104 Cost. Sulla questione preliminare osserva la Corte, richiamando la propria costante giurisprudenza, che, in base al combinato disposto degli artt.369 e 387 c.p.c., deve ritenersi ammissibile la proposizione, nei termini di legge, di un nuovo ricorso per cassazione in sostituzione di un altro, quando quest'ultimo non sia già stato dichiarato inammissibile o improcedibile ( da ultimo, Cass. 8 marzo 2000 n.2607). Tanto non risulta allo stato degli atti, e poiché è certo che il presente ricorso è tempestivo in quanto proposto prima della scadenza del termine annuale di cui all'art.327 c.p.c. (applicabile nel caso dal momento che la sentenza impugnata non risulta notificata) può procedersi all'esame del motivo di impugnazione. Questo, peraltro, non appare meritevole di accoglimento. La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'INPS di ripetere somme indebitamente erogate a titolo di assegno di invalidità in una situazione nella quale l'Ente previdenziale aveva già proceduto al loro recupero (attraverso la operata compensazione) prima della proposizione della domanda giudiziale, difatti introdotta proprio per far dichiarare irripetibile l'indebito e per ottenere la restituzione degli importi recuperati. La giurisprudenza di questa Corte, del tutto univoca dopo la sentenza delle Sezioni Unite n.30 del 2000 (resa in sede di composizione di contrasto), ritiene che lo "ius superveniens", costituito dalla legge 23 dicembre 1996 9 -n.662 che nell'art.1, commi 260, 261, 263 e 265, detta una nuova disciplina della indebita erogazione, per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, di prestazioni pensionistiche, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria non trovi applicazione nel caso di recuperi avvenuti prima della proposizione della domanda giudiziale. Ciò per la ragione che, rispetto a tali recuperi e limitatamente ad essi ( nel senso che identico principio non è formulabile con riguardo a recuperi avvenuti nelle more del giudizio avente ad oggetto la declaratoria di irripetibilità dell'indebito) – sussiste una situazione giuridica esaurita sotto l'impero della disciplina previgente, onde la legittimità dei recuperi stessi e la fondatezza o meno di eventuali istanze restitutorie devono essere necessariamente valutate alla stregua della medesima previgente disciplina (Cass. 28 luglio 2000 n.9967, 29 luglio 2000 n.1008, 19 giugno 2000 n.8309). ! Da questo uniforme indirizzo il Collegio non ha ragione di discostarsi, in mancanza di valide argomentazioni di segno opposto offerte dall'INPS, del 5 quale, quindi, va respinta la tesi secondo cui, per la causa dovrebbe essere decisa con applicazione della legge n.662 del 1996. Il ricorso va, pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 28.000, oltre lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per onorari. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000 II Presidente Миси й Il Cons.e stensore fotore Mercurio fatelle n. Phille IL COLLABORATORE DI CANCELLENA Depositata in Cancellaria 12 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATOR DI CAN TA Phil ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 19