Sentenza 23 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2004, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in proprio e quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. Adriano Porri e Dott. Alessandro Calzavara, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IS IA, UM SC, THEMIS SA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1881/99 del Giudice di pace di TORRE ANNUNZIATA, emessa il 23/11/99, depositata il 26/11/99; RG. 1152/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato GURDO ANTONIO (per delega Avv. Erasmo Augeri);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1997 RD CI ha convenuto dinanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, il conducente assicurato LO RA e l'assicuratrice THEMIS sa e ne ha chiesto la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali,entro i limiti di equità, in relazione ad un incidente stradale avvenuto in Bosco tre case il 22 novembre 1996. Si costituiva la Themis, restava contumace l'assicurato. In corso di lite era integrato il contraddittorio nei confronti del Commissario liquidatore della Themis ed era fatta comunicazione alla impresa designata per la Campania per il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Si costituiva la Generali spa eccependo il difetto di legittimazione passiva e la invalidità della integrazione del contraddittorio. Con sentenza del 26 novembre 1999 il giudice di pace,decidendo secondo equità riteneva integro il contraddittorio tra le parti, dichiarava nullo il contratto stipulato tra le parti, accertava le responsabilità del conducente e la solidarietà della impresa designata per la copertura di veicolo non assicurato.
Contro la decisione ricorre la società Generali assicurazioni spa deducendo unico articolato motivo. Non hanno svolto difesa le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Nell'unico articolato motivo si deduce;
"nullità ed inefficacia della sentenza per violazione di norme di diritto e per omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., all'art. 85 D.Lgs 1995 n. 175, alle norme della legge 1969 n. 990, agli articoli 145 e 163 c.p.c., all'art. l42 c.p.c. in riferimento alla legge 1981
n. 42 relativa alla Convenzione dell'Aja in tema di notifica degli atti giudiziari all'estero,ed all'art. 2947 cc in tema di prescrizione". Il ricorso si articola in tre punti di censura che vengono riassunti secondo l'ordine espositivo,ma il successivo esame seguirà l'ordine logico delle questioni. Per chiarezza i punti si contrassegnano con lettere alfabetiche.
A. Una prima censura attiene alla omessa pronuncia su asserite eccezioni che sarebbero state poste nel giudizio dinanzi al giudice di pace ed implicitamente disattese.
B. Una seconda censura attiene alla errata dichiarazione di nullità del contratto ed alla condanna solidale, in relazione alla violazione della originaria causa petendi.
C. Una terza censura attiene alla invalida citazione del Commissario liquidatore della Themis.
Secondo l'ordine logico viene per prima in esame la censura sub C) che attiene all'integrità del contraddittorio;
seguirà l'esame della prima e quindi della seconda che attiene direttamente alla regola equitativa.
La censura sulla integrità del contraddittorio è infondata,posto che la notifica è avvenuta in Napoli presso la sede legale della Themis e nelle mani dell'avv. Magaldi nella qualità e per conto del curatore Greco. La individuazione della sede legale fatta dal giudice di pace è insindacabile in sede di legittimità ed attiene ad un apprezzamento in fatto (Cass. 20 giugno 2000 n. 8402); la relata dell'ufficiale giudiziario fa fede sino a prova contraria (nella specie mai data) in ordine alla identificazione dei luoghi e delle qualità dei soggetti che ricevono l'atto (Cass. 19 marzo 1996 n. 2288 e 18 gennaio 2001 n. 718), conseguentemente deve ritenersi valida la notifica, ed integro il contraddittorio,restando assorbito il rilievo sulla inidoneità della ulteriore notifica presso la U.C.I.
Non senza rilevare che, nella specie (liquidazione coatta intervenuta nel corso di giudizio di primo grado) la disciplina dell'art. 23 della legge RCA n. 990 non trova applicazione (come ribadito da questa Corte nella sentenza 9 gennaio 2002 n. 212 che conferma la precedente del 23 gennaio 1997 n. 5574) per la ragione che, nella situazione descritta con riferimento alla opponibilità della sentenza all'impresa designata dal Fondo di garanzia, è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (che risulta verificato) ed assume rilievo il fatto che l'impresa sia stata posta nelle condizioni di svolgere le proprie difese. La seconda censura (lettera a) sulla omessa pronuncia delle eccezioni è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, non essendo stati indicati gli atti, i luoghi ed i tempi di proposizione, ed è comunque superata dalla considerazione che il giudice di pace accerta la tempestività dell'azione diretta contro la impresa in bonis, anche ai fini della prescrizione, per tabulas. La terza censura (lettera b) è infondata, concernendo la valutazione equitativa del regime del contratto e della sua efficacia tra le parti e della regola della solidarietà posta a carico della impresa designata. Come tale la censura è inammissibile in sede di legittimità, perché attiene a violazione di legge ordinaria cui si è sostituita la regola equitativa.
Non senza rilevare che nessuna nullità è riferibile al contratto concluso da impresa in bonis, autorizzata dal ministro competente all'esercizio del ramo RCA e sottoposta al controllo dell'ISVAP, in conformità delle direttive europee recepite dalla legge italiana. Il ricorso dev'essere pertanto rigettato;
nulla per le spese non avendo svolto difese le controparti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2004