Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
Integra il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, di cui all'art. 9 L. n. 1423 del 1956, la guida senza patente, perchè revocata col provvedimento applicativo della indicata misura di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2008, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/12/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1452
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 028801/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ME ME N. IL 18/04/1965;
avverso SENTENZA del 22/04/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI V., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Crea L. del foro di Locri che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
2. Il 7 febbraio 2007 il Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, dichiarava NI RC, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Caulonia per la durata di due anni responsabile del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
2. Il 22 aprile 2008 la Corte d'appello di Reggio Calabria, investita dell'impugnazione dell'imputato, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena inflitta a un anno e un mese di reclusione.
3. RC era stato trovato dalle forze dell'ordine alla guida di un'autovettura, benché la patente di guida gli fosse stata revocata con provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria dell'1 febbraio 1999.
I Giudici di merito ritenevano provata la sua responsabilità sulla base degli accertamenti svolti dai Carabinieri e delle stesse ammissioni dell'imputato, il quale, in sede dibattimentale, aveva dichiarato di essere a conoscenza degli obblighi su di lui gravanti quale sorvegliato speciale e di essersi trovato nella necessità, in assenza di familiari disposti ad accompagnarlo, di recarsi in campagna per trasportare una scala, necessaria per i lavori di potatura delle piante d'ulivo.
4. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RC, il quale lamenta: a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 9, difettando l'elemento materiale del reato, atteso che la prescrizione di rispettare le leggi, compresa tra quelle che vanno obbligatoriamente imposte al sorvegliato, non può da sola integrare l'elemento materiale del reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9; b) manifesta illogicità della motivazione, in quanto non ogni violazione da luogo alla commissione del reato, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare solo quelle condotte in contrasto con le finalità di controllo poste a base della misura di prevenzione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Le questioni prospettate dalla difesa di RC sono già state esaminate dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, commi 1 e 2, e successive modifiche, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., e art. 25 Cost., comma 2, per quanto concerne il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale i cui elementi di identificazione non sarebbero predeterminati dalla legge (cfr. in particolare, sent. n. 126 del 1983, ord. n. 57 del 1989). La norma generale di cui al quarto comma della L. n. 1423 del 1956, art. 5, stabilisce che al sorvegliato speciale possono essere imposte soltanto le prescrizioni e "tutte le prescrizioni", ravvisate come "necessarie" dal giudice "avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale"; si tratta delle prescrizioni la cui osservanza appaia strumentalmente necessaria per la tutela di siffatte esigenze, tenuto conto della pericolosità specifica del sorvegliato, accertata nel processo di prevenzione, nonché, ovviamente, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti. Tale essendo la portata della disposizione denunziata, anche la ritenuta mancanza di "criteri direttivi" appare del tutto insussistente. Qualora, poi, applicando la L. n. 1423 del 1956, art. 5, comma 4, e successive modifiche, che consente di imporre al sorvegliato speciale "tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale", il giudice imponga limitazioni di diritti costituzionalmente garantiti in casi e per fini non previsti dalla Costituzione stessa, tali limitazioni configurano un vizio non certo della norma di legge, bensì del provvedimento con cui sono state imposte, provvedimento contro il quale sono esperibili i mezzi di impugnazione di cui all'art. 4 della legge medesima.
2. Tanto premesso hanno sicura valenza, ai fini della configurabilità del reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art.9, le prescrizioni imposte al sorvegliato speciale che, come nel caso in esame, hanno lo scopo di rafforzare l'obbligo di osservare tutte le norme funzionalmente idonee a contenerne la pericolosità: in tale prospettiva si può fare sicuro riferimento a qualsiasi comportamento idoneo a integrare gli estremi di un altro reato o di un illecito amministrativo, che contrasti con tale finalità. In tale ambito interpretativo ben può essere ricompresa la guida senza patente, quale condotta che costituisce una specifica violazione dell'obbligo di rispettare le leggi, imposto al sorvegliato speciale di p.s., anche in ragione della revoca della patente di guida direttamente connessa alla sottoposizione alla predetta misura (Cass., Sez. 1, 17 novembre 1994, n. 1053, rv. 200645; Cass., Sez. 1^, 1 dicembre 1995 n. 1053, Chimenti;
Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 1996, n. 1888; Cass., Sez. 1^, 27 maggio 1987, n. 11103; Cass., Sez. 1, 10 dicembre 2003, n. 1673, rv. 227108). Tale revoca trova la sua giustificazione nell'esigenza di impedire al sorvegliato speciale rapidi spostamenti sul territorio e di prevenire, in tal modo, la commissione dei reati (Cass., Sez. 1, 30 maggio 2006, n. 20388, rv. 234440). La sentenza impugnata, che ha correttamente e logicamente motivato in ordine a tutti i profili in precedenza illustrati è, quindi, all'evidenza, esente dai vizi denunciati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 9 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2009