Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FICO Nico - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, già Azienda Energetica Consorziale Etschwerke, in persona dell'Amministratore Delegato, legale rappresentante pro tempore, Dott. Franco Dorigoni, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri 5, presso l'avv. Luigi Manzi, che unitamente all'avv. Stefano Paltrinieri del Foro di Bolzano la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano n. 122/1/99 del 14 dicembre 1999, depositata il 29 dicembre 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 1999 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Albini, per delega dell'avv. Manzi, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 31 dicembre 1998, l'Azienda Energetica Consorziale Etschwerke impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso che l'Azienda ricorrente aveva presentato in ordine alle ritenute subite sugli interessi maturati per l'anno 1997, sostenendo che tale tassazione era illegittima perché applicata nei confronti di un ente consortile, costituito da un Consorzio tra i Comuni di Bolzano e Merano, che non era soggetto all'IRPEG, ai sensi dell'art. 88, D.P.R. n. 917/1986. La Commissione adita, con sentenza n. 48/02/99 del 23 marzo 1999, depositata il 1^ luglio 1999, accoglieva il ricorso e la decisione era confermata, con la sentenza in epigrafe, dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano, che rigettava l'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria.
Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, con atto notificato il 9 febbraio 2001, propongono ricorso per Cassazione con unico motivo. Resiste L'Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, derivata dalla trasformazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 51 ss., L. n. 127/1997, dall'Azienda Energetica Consorziale Etschwerke, con controricorso notificato il 13 marzo 2001, che illustra anche con memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va affermata l'ammissibilità del ricorso, alla luce di quanto dichiarato da questa Suprema Corte a Sezioni Unite, con le sentenze n. 6633/2003 e la n. 6774/2003, circa il fatto che, nonostante la successione dell'Agenzia delle Entrate nel diritto controverso, ex D. Lgs. n. 300/1999 e D.M. 28 dicembre 2000, il processo prosegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nei confronti del Ministero delle Finanze, parte originaria che non è "venuta meno". Peraltro, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, avendo proposto autonomo ricorso avverso la sentenza impugnata unitamente al Ministero delle Finanze e avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (con esercizio implicito della facoltà accordatale dall'art. 72, D.Lgs. n. 300/1999), partecipa direttamente ed effettivamente al presente giudizio, con una posizione che può dirsi equivalente a quella conseguente all'intervento del "successore nel diritto controverso".
Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, L. n. 28/1999, 26, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 e 88 T.U.I.R.: erroneamente, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe escluso la legittimità della ritenuta sugli interessi nei confronti dei soggetti di cui all'art. 88 T.U.I.R./ nonostante tale legittimità emergesse dall'interpretazione autentica dell'art. 26, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, data dal legislatore con l'art. 14, L. n. 28/1999.
Il motivo è fondato. Questa Suprema Corte con orientamento che può definirsi consolidato e rispetto al quale non vengono addotte convincenti ragioni per discostarsene, ha affermato che l'art. 26, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, allorché prevede che la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti è effettuata a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG ed in ogni altro caso, deve intendersi riferita - per effetto della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 14 L. n. 28/199, assistita, in quanto tale, di efficacia retroattiva, e quindi immediatamente applicabile nei rapporti non ancora definiti - anche ai soggetti esclusi dall'IRPEG (cfr. Cass. n. 13477/2001; n. 11658/2001: n. 11251/2001; n. 3423/2000; n. 9378/1999; n. 9202/1999; n. 7047/1999; n. 4904/1999). Si tratta di un principio, questo ora enunciato, che è stato più volte confermato dalla Suprema Corte, quale che fosse la ritenuta d'imposta oggetto dei singoli giudizi: e cioè sia che si trattasse di ritenute sui dividendi (Cass. n. 11658/2001), sia che si trattasse di ritenute sugli interessi maturati su libretti a risparmio o su conti correnti (Cass. n. 13477/2001; n. 11658/2001; n. 11251/2001; n. 9378/1999; n. 9202/1999; n. 7047/1999; n. 4904/1999), sia che si trattasse di ritenute sugli interessi relativi ad un conto di tesoreria e a un'operazione di compravendita di Bot (Cass. n. 11251/2001) o comunque relativi a titoli del debito pubblico (Cass. n. 3423/2000). Quanto alla natura di atto di interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 14, L. n. 28/1999, questa Suprema Corte non ne ha dubitato perché la norma "esplicitamente richiama una specifica disposizione già presente nell'ordinamento, e stabilisce come deve essere 'intesa', di modo che manifesta la volontà del legislatore di assegnarle un significato vincolante, prendendo direttamente posizione sulla relativa problematica (quale quella insorta in questa controversia)" (Cass. n. 3423/2000). La Suprema Corte, inoltre, ha affermato che l'efficacia di tale ius superveniens nei giudizi in corso "non autorizza dubbi di legittimità costituzionale, tenendosi conto che sussistono i presupposti della legge d'interpretazione autentica, vale a dire il contenuto non inequivoco della precedente norma e la riconducibilità dell'esegesi prescelta dal legislatore in una delle alternative potenzialmente desumibili dal testo della norma medesima" (Cass. n. 3423/2000). D'altro canto la stessa Corte costituzionale, investita della questione, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per supposto contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600/1973, sostituito dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 461/1997, come interpretato autenticamente con l'art. 14, L. n. 28/1999 (Corte cost. ord. n. 174/2001): questa pronuncia è stata più di recente ribadita con l'ord. n. 313/2002 dalla stessa Corte costituzionale, la quale aveva altresì dichiarato inammissibile (sent. n. 208/2001) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 L. n. 28/1999 con riferimento agli artt. 3, 53, 76, 97, 101, comma 2, 114, 115, 117, 118 e 119 Cost..
Di fronte alle chiare conclusioni enunciate dalla Corte costituzionale (ord. n. 174/2001; n. 313/2002 e sent. n. 208/2001) e da questa stessa Suprema Corte (n. 3423/2000), non può essere accolta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, L. n. 28/1999 sollevata dalla controricorrente, in relazione agli artt.
3, 101, comma 2, 108, comma 2, 76 e 77, comma 1, Cost..
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata: ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dell'Azienda Etschwerke. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004