Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2002, n. 8687
CASS
Sentenza 4 febbraio 2002

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In tema di pena concordata tra le parti in sede di appello ai sensi dell'art.599, comma 4, cod.proc.pen., nell'ipotesi che l'accordo sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena al giudice che non ritenga concedibile il beneficio non è consentita altra via se non quella di procedere con le forme ordinarie, senza dar luogo al concordato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte aveva applicato la pena concordata omettendo di dichiarare la stessa condizionalmente sospesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2002, n. 8687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8687
    Data del deposito : 4 febbraio 2002

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