Sentenza 4 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di pena concordata tra le parti in sede di appello ai sensi dell'art.599, comma 4, cod.proc.pen., nell'ipotesi che l'accordo sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena al giudice che non ritenga concedibile il beneficio non è consentita altra via se non quella di procedere con le forme ordinarie, senza dar luogo al concordato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte aveva applicato la pena concordata omettendo di dichiarare la stessa condizionalmente sospesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2002, n. 8687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8687 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI GUIDO Presidente del 04/02/2002
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARINI PIER FRANCESCO Consigliere N. 00145
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI POPOLO ANGELO Consigliere N. 044999/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) SA ON N. IL 25/02/1930
2) AM RM N. IL 08/06/1928
avverso SENTENZA del 02/05/2000 CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento,
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fabrizio Hanna Danesi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio e la restituzione degli atti al giudice d'appello;
O S S E R V A
1. Con la decisione riportata in epigrafe la Corte di appello di Roma, ritenuta congrua la pena concordata tra le parti ex articolo 599, comma 4, c.p.p., in parziale riforma della sentenza pronunciata, in data 22 giugno 1998, dal Tribunale di Roma, riduceva la pena inflitta a PA ON e MO ME, dichiarati responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che, con atto congiunto, deducono:
a) violazione ed erronea applicazione degli artt. 216 219, 233 l. fall.;
b) mancanza assoluta di motivazione in punto di sospensione condizionale della pena.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo di gravame. La rinuncia ai motivi di appello, in funzione dell'accorso sulla pena, consolida gli effetti della preclusione processuale sulle questioni rinunciate.
Ne consegue che, diversamente dal dedotto, il giudice di secondo grado, nella specie, nel ratificare con la sentenza l'accordo delle partì relativo alla entità della pena, non aveva l'obbligo di motivare "in ordine alla individuazione della penale responsabilità in capo agli odierni ricorrenti per il delitto di cui alla rubrica d'accusa".
Non sussiste pertanto il denunciato vizio di legittimità.
3. Merita accoglimento, invece, il secondo motivo.
Sul nesso tra concordato in appello e istanza di beneficio sospensivo, occorre distinguere l'ipotesi in cui le parti si limitano), nel determinare la pena, a chiedere l'applicazione del beneficio da quella nella quale detta applicazione è posta come condizione di efficacia dell'accordo.
Nel primo caso il giudice avrà il potere discrezionale di valutare se sussistano le condizioni - per la concessione del beneficio, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p., e potrà, senza dover procedere a dibattimento, avallare solamente il concordato sulla pena, rigettando, con congrua motivazione, l'istanza diretta a ottenere il beneficio.
Nel secondo caso, si deve ammettere che, laddove il giudice di appello non intenda applicare il beneficio, non gli è consentiva altra via se non quella di procedere con le forme ordinarie, senza dar luogo al concordato.
Nel caso concreto si versa nella seconda delle ipotesi considerate (assorbente al riguardo, è l'annotazione che la procura speciale conferita dagli imputati al comune difensore, acquisita agli atti, menziona l'esplicita clausola: "l'efficacia della richiesta è subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena") e dunque non si giustifica, perché contraria a legge, la decisione adottata dalla corte territoriale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio, ad altra sezione, della Corte di appello di Roma, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2002