Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 1
Il trasferimento di un detenuto o internato dall'istituto di assegnazione ad altro, pur se disposto in via formalmente provvisoria, qualora si protragga, di fatto, per un tempo apprezzabile (nella specie, circa dieci mesi), deve essere considerato idoneo a determinare il radicamento della competenza della magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art. 677, comma primo, cod. proc. pen., sulla base dell'ubicazione dell'istituto in cui il detenuto o internato è stato trasferito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2010, n. 11069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11069 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/03/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 765
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 43510/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) MAG. SORV. GENOVA - CONFLITTO N. IL;
1) MAG. SORV. PISA - CONFLITTO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 6759/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di GENOVA, del 24/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Martusciello Vittorio che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 04.11.2009 il Magistrato di sorveglianza di Pisa dichiarava la propria incompetenza a giudicare un'istanza di permesso premio avanzata da ES SA, declinandola in favore di quella di Genova, sul rilievo che il detenuto fosse provvisorio nel locale carcere, essendo assegnato a quello di Sanremo e si dovesse - ai fini in parola - far capo a tale stabile riferimento.
2. Con ordinanza in data 24.11.2009 il Magistrato di sorveglianza di Genova, ritenuto di contro che la presenza del detenuto nel carcere di Pisa durasse da circa 10 mesi, e che dovesse perciò considerarsi la stesa non provvisoria, si dichiarava a sua volta incompetente, sollevando conflitto negativo rimesso per la sua decisione a questa Corte.
3. Il proposto conflitto negativo va dichiarato ammissibile perché la diversa interpretazione dell'ambito della competenza, alla base dello stesso, ha creato una stasi insuperabile nel procedimento. Deve essere determinata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa. Ed invero la questione giuridica sottesa al sollevato conflitto deve essere risolta alla stregua del consolidato insegnamento espresso da questa Corte regolatrice - che va qui richiamato e ribadito - secondo cui, ai fini in parola, si deve avere riferimento al luogo in cui il condannato permane di fatto per un apprezzabile periodo di tempo (e cioè non si tratti di un appoggio occasionale od estemporaneo): cfr. Cass. Pen, Sez. 1, n. 433 in data 05.12.2001, Rv. 220483, Confl. Comp. in proc. Di Biasi;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 5334 in data 01.10.1999, Rv. 214392, Confl. Comp. in proc. Graziadei, in forza della seguente massima "il trasferimento di un detenuto, pur se disposto in via formalmente provvisoria, qualora si protragga per un tempo apprezzabile (nella specie circa 7 mesi) deve essere considerato idoneo a determinare il radicamento della competenza della magistratura di sorveglianza ai sensi dell'art. 677 c.p.p., comma 1, sulla base dell'ubicazione dell'istituto in cui il detenuto o internato è stato trasferito".
E poiché nel caso di specie risulta - ciò essendo pacifico in atti e condiviso tra le parti confliggenti - che l'ES era nell'istituto di Pisa da circa 10 mesi, tempo più che apprezzabile, anche per instaurare e decidere il procedimento richiesto, consegue che, in applicazione concreta dell'enunciato principio, debba essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di tale sede.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010