Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189 comma sesto C.S., solo nell'ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi primo e secondo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dal tribunale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2006, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 19/12/2006
Dott. BARTOLOMEI Luigi Consigliere SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna Consigliere N. 1538
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide Consigliere N. 038489/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
nei confronti di:
1) VE CE, N. IL 11/09/1977;
avverso ORDINANZA del 29/09/2005 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del P.G., Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto alla Corte di annullare con rinvio il provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29 settembre 2005 Carabinieri del Gruppo di Aversa procedevano all'arresto di DE LI, avendolo bloccato alla guida di un'autovettura mentre si dava alla fuga subito dopo l'investimento di una bicicletta condotta da OH RA che, a seguito del sinistro, decedeva.
Il P.M., che procedeva a carico del DE per i delitti di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 e art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 6 e 7, chiese al GIP di convalidarne l'arresto e altresì di disporre nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla P.G..
Con provvedimento in data 29 settembre 2005 il GIP non convalidò l'arresto del DE, ritenendo che la misura restrittiva fosse stato eseguita in assenza di flagranza di reato e quindi illegittimamente. Motivò, in particolare, richiamando la circostanza che il prevenuto era stato arrestato in luogo diverso da quello in cui era stato commesso il reato e non nell'immediatezza dell'incidente. Ricorre per Cassazione avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo alla Corte di annullare con rinvio l'ordinanza del GIP. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.381 e 382 cod. proc. pen. e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 6. Evidenzia all'uopo che il DE venne fermato immediatamente dopo l'incidente, a pochi chilometri dal luogo in cui esso si era verificato e che sull'autovettura dell'imputato erano visibili danni alla carrozzeria e tracce di vernice compatibili con quella della bicicletta investita, di modo che l'arresto, non convalidato dal GIP, doveva ritenersi avvenuto, secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, nello stato di quasi flagranza di cui all'art. 382 c.p.p.. Deduce anche che, in base al comb. disp. del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 6 e 8 bis, per tale ipotesi di reato è possibile procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza, qualora il reato risulti, come nella fattispecie, connesso con quello di cui all'art. 589 c.p.. Il motivo è fondato.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che "in tema di arresto, la nozione di quasi flagranza di cui all'articolo 382 c.p.p., non va intesa rigidamente e, comunque, avendo riguardo esclusivamente al criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto" (Cass. pen. sez. 5^, 2 marzo 2005, n. 8039). Ciò in quanto la previsione dell'arresto di chi sia "sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" trova fondamento nell'esigenza di un legame materiale della persona con il fatto. Deve cioè esistere "una stretta connessione temporale tra il reato e la sorpresa con tracce dello stesso", sì che l'azione per raggiungere ed arrestare l'autore dell'episodio criminoso possa ritenersi svolta senza soluzione di continuità (conf. Cass. pen. Sez. 2^; 23 ottobre 1998, n. 5508), a tal fine precisandosi che il concetto di "inseguimento" ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e di ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato, purché essa non subisca interruzione dopo la commissione del reato ed anche nel caso che si protragga per alcuni giorni (Cass. pen. sez. 4^, 30 gennaio 2003, n. 4348). Con riguardo poi agli specifici reati ascritti al prevenuto, è stato ripetutamele affermato che "in caso di incidente stradale con danno alle persone, la Polizia giudiziaria può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 6", purché tale fattispecie criminosa, la cui cognizione è di regola attribuita al Giudice di pace, debba essere giudicata, per effetto della connessione del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ex art. 6, commi 1 e 2, dal Tribunale (Cass. pen., sez. 4^, 22 ottobre 2002, n. 2983). A tali principi, che il Collegio condivide, non si è attenuta l'ordinanza impugnata. E invero la sussistenza dello stato di flagranza è stata negata dal GIP sulla base del rilievo che il prevenuto era stato fermato in luogo diverso da quello in cui si era verificato l'incidente e non nell'immediatezza del fatto. Trattasi di affermazioni generiche, smentite dalle risultanze processuali e comunque in contrasto con le considerazioni svolte dallo stesso giudicante allorché, valutando positivamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, adduce a sostegno che l'arresto avvenne "a distanza di poco tempo dal verificarsi del sinistro stradale", e che il DE, scappato dopo l'incidente, in preda al panico, viaggiava, al momento del fermo, a velocità elevata.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che si atterrà ai principi fissati dalla presente sentenza di annullamento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007