Sentenza 13 maggio 1998
Massime • 1
Il certificato di morte rilasciato dal sanitario, in virtù del regolamento di polizia mortuaria, è un atto pubblico, perché è espressione della funzione attestatrice dell'accertamento diretto del sanitario ed ha, nel contempo, una funzione costitutiva, perché preordinata al rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, autorizzazione che è a sua volta subordinata non solo all'accertamento della morte, ma anche alla verifica dell'inesistenza di condizioni che potrebbero giustificare interventi dell'Autorità sanitaria ovvero di quella giudiziaria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/1998, n. 6871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6871 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 13.5.98
1. Dott. Nicola MARVULLI Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH " N. 978
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 35327/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EC NZ nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 30 giugno 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Marvulli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
CO NZ è stato tratto a giudizio del Tribunale di Napoli per rispondere del reato previsto dall'art.479 C.P., perché nell'esercizio delle funzioni di medico necroscopico, il 18 settembre 1991 rilasciava un certificato attestante, contrariamente al vero, di avere constatato il decesso di NO RE presso l'abitazione dello tesso.
Il Tribunale dichiarava l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e, con il concorso delle attenuanti generiche. lo condannava ad un anno e mesi sei di reclusione, pena che la Corte di Appello di Napoli riduceva ad un anno di reclusione. Avverso quest'ultima sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione formulando tre distinti rilievi:
a) con il primo ha evidenziato che in entrambe le sentenze dei giudici del merito si è fatto riferimento ad un certificato rilasciato in tempi diversi, sicché vi era incertezza sul fatto contestato, incertezza che aveva precluso l'esercizio del diritto di difesa;
b) con il secondo si è denunciata la mancata applicazione dell'art.481 C.P., sostenendosi che quel certificato si riduceva ad un'autorizzazione al seppellimento della salma;
c) e, con il terzo, si è dedotto il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione dell'elemento psicologico del reato.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Osserva la Corte che nessuno dei rilievi dedotti è condivisibile. Nel capo d'imputazione. riprodotto nella sentenza impugnata, si faceva riferimento al certificato rilasciato dall'imputato il 18 settembre 1991, sicché l'erronea indicazione di altra data nelle due sentenze dei giudici del merito non era assolutamente idonea a creare incertezza sul "fatto-reato" contestato, perché ci si è sempre riferito al certificato di morte nel quale si era attestato, contrariamente al vero, che l'imputato aveva sottoposto a visita domiciliare la salma di NO RE, e tale attestazione era contenuta soltanto in quel certificato.
E d'altronde l'imputato da quell'accusa si era sempre difeso. Nè dubbi possono sussistere sulla qualificazione giuridica del fatto, posto che in quel certificato era contenuta una specifica attestazione che l'imputato. nella sua qualità di medico necroscopico, aveva rilasciato all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art.4 del Regolamento di Polizia Mortuaria, e cioè che la salma di NO era stata da lui visitata presso il domicilio del defunto, e tale circostanza non era in alcun modo vera, perché il decesso e le cause dello stesso erano state ricavate dalla certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante. E come questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. sez. V 3 luglio 1989 rie Groppi, etc.). il certificato di morte rilasciato dal sanitario, in virtù del regolamento di polizia mortuaria, è un atto pubblico, perché è espressione della funzione attestatrice dell'accertamento diretto del sanitario, ed ha, nel contempo, una funzione costitutiva, perché preordinata al rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, autorizzazione che è a sua volta subordinata non solo all'accertamento della morte, ma anche alla verifica dell'inesistenza di condizioni che potrebbero giustificare interventi dell'Autorità Sanitaria ovvero di quella Giudiziaria. Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di sussumere il fatto contestato nell'ambito della previsione normativa dell'art.481 C.P.. Quanto, infine, alla valutazione dell'elemento psicologico del reato ascritto all'imputato, i rilievi del ricorrente oltre ad essere alquanto generici, perché non indicano quali risultanze probatorie sarebbero state trascurate dall'impugnata sentenza, sono privi di qualsiasi fondamento, perché del tutto irrilevante era la ricerca dello scopo che si poteva aver rappresentato l'autore di quella falsa attestazione, posto che il reato a lui attribuibile è punibile a titolo di dolo generico, sicché sufficiente era che l'imputato, nella stesura di quel certificato avesse la consapevole volontà di rappresentare una situazione di fatto diversa dalla realtà e tale consapevolezza è stata correttamente desunta dalla stessa ricostruzione storica del fatto.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, EC NZ alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998