Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189 comma 6 cod. strad., solo nell'ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi 1 e 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dal tribunale, non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida dell'arresto, dal momento che l'art. 2 del citato decreto legislativo esclude espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto (nel caso di specie, il procedimento per il reato previsto dall'art. 189 comma 6 risultava connesso con quello per omissione di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, con conseguente competenza del tribunale in composizione monocratica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2002, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 22/10/2002
1. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 2131
3. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - N. 003507/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN SI N. IL 13/05/1962;
avverso ORDINANZA del 10/01/2002 GIP TRIBUNALE di MONZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
lette le conclusioni del P.G..
FATTO E DIRITTO
1. SS AN veniva arrestato, pur mancando la flagranza, in quanto accusato di avere perpetrato i reati di cui all'art. 189 - commi 6 e 7 Cod. Strad. (soggetto coinvolto in un incidente, il quale non si ferma e si da alla fuga;
nonché non presta l'assistenza dovuta alla persona ferita nell'occorso).
Il GIP del Tribunale di Monza convalidava l'arresto.
2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione avverso il provvedimento. Sosteneva che il reato previsto dell'art. 189 6^ comma Cod. Strad. Configurava, con l'entrata in vigore del D.L.G.S. n. 274/2000, un reato di competenza del giudice di pace;
d'altro conto, indetto procedimento non era prevista la possibilità di emettere e convalidare misure cautelari, per cui doveva escludersi con la nuova normativa, la ricorrenza dell'istituto dell'arresto facoltativo fuori flagranza riferito al reato suddetto.
3. Il ricorso va rigettato perché infondato.
Si osserva che il giudice di pace, competente a conoscere del delitto di cui all'art. 189 - comma 6^ Cod. Strad. (inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni alle persone), non risulta titolare del potere di convalidare l'arresto di Polizia Giudiziaria nell'apposita udienza, non essendo tale atto indicato tra quelli tassativamente attribuiti alle sue funzioni dagli artt. 2 e 19 D.L.G.S. 274/2000.
Peraltro, la facoltà dell'arresto fuori flagranza (ai sensi del citato art. 189 - comma 6 Cod. Strad.) appare ancora ammissibile nell'ipotesi di concorso formale eterogeneo concernente i reati ex art. 189 comma 6 Cod. Strad. Ed ex art. 189 comma 7^ Cod. Strad. (mancata assistenza a persona ferita da parte di chi è coinvolto in un sinistro stradale). Infatti, in tal caso, essendo competente il Tribunale a giudicare circa quest'ultimo delitto (v. art. 2 D.L.G.S. 274/2000) e di conseguenza, anche del delitto ex art. 189 - comma 6 Cod. Strad. Attribuibile al medesimo imputato a titolo di concorso formale (v. art. 6 del citato secreto legislativo), non sussistono valide ragioni per ritenere non più applicabile l'arresto facoltativo fuori flagranza, avendo il giudice superiore - competente per entrambi i reati - piena giurisdizione nell'ambito della convalida di misure cautelari provvisorie e di emissione di quelle definitive.
In altre parole, deve ritenersi che l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi, se commesso con la omissione di soccorso, consente tuttora l'arresto fuori flagranza: suffatta fattispecie risulta delineatasi nel caso di specie.
4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - 4^ Sezione Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2003