Sentenza 28 ottobre 2009
Massime • 1
La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur attribuendo all'imputato la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti, non gli dà diritto, ove sia detenuto, alla traduzione presso la cancelleria del giudice per l'esercizio diretto di tale facoltà, potendosi far ricorso alla trasmissione a distanza di copie di atti ovvero alla consultazione di essi per il tramite del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2009, n. 44169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44169 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/10/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 910
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 26189/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR MO n. il 6 luglio 1973;
avverso la sentenza 17 febbraio 2009 - Corte di Appello di Genova;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to Caramello Riccardo che, per CR MO, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 17 febbraio 2009, depositata in cancelleria il 7 aprile 2009, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale del capoluogo in data 18 marzo 2008 che aveva dichiarato CR MO responsabile dei reati di lesioni personali, porto e detenzione di arma comune da sparo condannandolo alla pena di quattro anni e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata CR MO, in Genova, in data 20 ottobre 2006, facendo uso di una pistola, illegalmente portata in luogo pubblico, attingeva L'UI NC con tre colpi d'arma da fuoco alla coscia e uno al gluteo.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito: nelle intercettazioni ambientali e segnatamente in quella n. 447 del 20 ottobre 2006 contenente una inequivoca confessione stragiudiziale;
nella circostanza che il prevenuto al momento del fatto avesse impegnato con il proprio cellulare una cella prossima alla zona del delitto;
nelle dichiarazioni della teste oculare NE che aveva memorizzato alcune lettere della targa del veicolo dal quale aveva visto far fuoco nel giorno e nell'ora del fatto, cifre alfanumeriche compatibili con la vettura del prevenuto;
nella presenza di particelle di polvere da sparo positive allo stub, all'interno della vettura sequestrata.
2. - Avverso tale decisione, tramite i propri difensori avv.ti Minasi Vincenzo e Caramello Riccardo, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione CR MO per i seguenti profili:
a) limitatamente all'ordinanza del 23 ottobre 2007, veniva eccepita l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale ex art. 178 c.p.p., comma 1 in relazione all'art. 415 bis c.p.p., comma 2 e contraddittorietà e illogicità della motivazione;
il Tribunale di Genova, pur riconoscendo in capo all'imputato, avvisato ex art. 415 bis c.p.p. della chiusura delle indagini, un potere autonomo e disgiunto da quello del difensore di estrarre copia, aveva erroneamente ritenuto che la richiesta del detenuto di essere tradotto presso la Cancelleria dell'ufficio del Giudice della Udienza preliminare fosse al solo fine di consultare gli atti, mentre in realtà intendeva, secondo quanto indicato nello stesso avviso, prendere visione degli stessi e quindi eventualmente estrarne copia;
b) limitatamente alla ordinanza dibattimentale che ha disposto ex art. 507 c.p.p. la perizia stub, veniva eccepita la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale ex artt. 191, 415 bis, 416, 220 e 507 c.p.p. e contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata. Nonostante fosse stato violato l'art. 415 bis c.p.p. in relazione all'omesso deposito da parte della polizia scientifica dei campioni stub raccolti e dunque non fossero utilizzabili, il Tribunale aveva aggirato il problema disponendo accertamento tecnico ex art. 507 c.p.p.;
c) veniva eccepita la inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 191 e 270 c.p.p.; a prescindere dal reato per il quale il Pubblico Ministero aveva ritenuto di procedere (tentato omicidio), il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso la misura cautelare della custodia in carcere a carico del CR in relazione al reato di lesioni personali aggravate, reato per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, circostanza questa che non consentiva l'utilizzo delle captazioni relative ad altro procedimento;
d) veniva altresì dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2 e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha omesso di argomentare sulle ricostruzioni alternative proposte dalla difesa in particolare sul diverso significato da attribuire alla intercettazione n. 447 del 20 ottobre 2006 fulcro delle argomentazioni della Corte territoriale. La sentenza ha altresì errato nel punto in cui ha minimizzato il mancato riconoscimento dell'aggressore da parte della vittima. Sono stati acquisiti elementi in atti da cui desumere che il L'UI era in grado per la vicinanza dallo sparatore di riconoscerlo (cosa che non ha fatto) e che lo stesso, ancorché fosse creditore con il CR, avesse con lui buoni rapporti. La Corte ha altresì erroneamente dato rilevanza alla cella impegnata con il telefonino dal ricorrente mentre in realtà si trattava di una zona molto vasta, non tenendo conto che il L'UI ha riferito di non aver incontrato quel giorno l'imputato pur avendo un appuntamento con lui. La teste oculare NE OS AR ha riferito di aver visto sparare da una Fiat Punto, mentre il CR è proprietario di due WV Golf. Il fatto che entrambe le vetture abbiano la targa che iniziano per AZ, le stesse lettere indicate dalla NE, non è rilevante attesa la diffusività del dato (vale a dire che sono molte le targhe con tale caratteristica). Erronea è altresì la motivazione inerente al fatto che il CR si sia disfatto dell'auto cinque giorni dopo l'evento attesa la illogicità del comportamento. Oltretutto l'auto era stata reperita in Serravalle Scrivia e condotta a Genova dalla Squadra Mobile che aveva provveduto a inquinare l'abitacolo ai fini dello stub. Lo stub non è infine databile sicché non può escludersi che il veicolo possa essere stato usato da altri, mentre non è verosimile che tracce di sparo non siano state trovate su altre parti della vettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - Il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 415 bis c.p.p., comma 2) è infondato e va rigettato. Si rileva che, sebbene debba ritenersi che l'imputato sia titolare di un'autonoma facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini espletate, è da ritenersi che la condizione di detenuto del richiedente limiti tale facoltà senza per questo escluderla. In altri termini vi è un diritto alla traduzione del richiedente detenuto solo allorquando la legge preveda la comparizione dello stesso davanti all'Autorità giudiziaria sicché ove la norma non stabilisca la facoltà suddetta, la medesima va contemperata con quella della restrizione della libertà e delle sottostanti esigenze cautelari che ne hanno determinato la compressione.
L'art. 42 disp. att. c.p.p. regola inoltre a tal fine la trasmissione a distanza di copie di atti sicché il rilascio delle stesse, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante l'invio a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. Peraltro analoga e parimenti efficace attività di consultazione, in luogo del detenuto, è esperibile per il tramite del proprio difensore.
3.2. - Il secondo motivo di impugnazione (violazione dell'art. 507 c.p.p.) è infondato e va respinto. È stato già deciso da questa
Corte che la valutazione circa la "necessità" dell'integrazione probatoria (sia d'ufficio che su richiesta dell'imputato) non è condizionata alla sua complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e dall'altro, la prognosi di un positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. A nulla pertanto può rilevare che detta attività integrativa miri a recuperare un accertamento non messo altrimenti a disposizione delle parti processuali durante la fase delle indagini preliminari, posto che il giudizio integrativo dibattimentale non è limitato dalle sorti avute da un elemento di prova in altra fase processuale e l'accertamento della verità non subisce limitazioni temporali ne' può validamente sostenersi che una prova ancora esperibile sia esaurita solo perché analogo accertamento era già stato esperito, visto che la sede di formazione della prova resta pur sempre quella dibattimentale nel contraddittorio delle parti. Bene quindi ha fatto il giudice del merito, che, una volta sanata o superata la nullità che aveva afflitto l'elemento di prova in questione, abbia inteso recuperarne il significato probatorio nell'economia del giudizio esercitando i propri poteri istruttori integrativi.
3.3. - Anche il terzo motivo di ricorso (inutilizzabilità delle intercettazioni disposte) non è fondato e va reietto. Per sindacare la utilizzabilità o meno di una intercettazione in altro procedimento occorre far riferimento al tempo della emissione del decreto autorizzativo. Se lo stesso è stato richiesto ed ottenuto per reati in ordine ai quali è applicabile l'art. 270 c.p.p., come accaduto nella fattispecie, le relative captazioni saranno utilizzabili anche in altri processi a prescindere dalla diversa valutazione che del fatto possa essere successivamente effettuata vuoi dal Giudice delle indagini preliminari in sede di emissione di una misura cautelare, vuoi dal giudice della cognizione in sede di valutazione della responsabilità.
3.4. - Il quarto motivo di impugnazione (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 e contraddittorietà della motivazione) è parimenti destituito di fondamento. Trattasi per vero di mere valutazioni di merito che mirano a sovrapporre una ricostruzione alternativa a quella già effettuata dal giudice di merito con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici. In relazione in particolare alle intercettazioni disposte trattasi, quella difensiva, di una lettura meramente diversa dello stesso dato probatorio. La motivazione sul punto della Corte territoriale non è censurabile in questa sede non essendo frutto ne' di contraddizione nè di illogicità o travisamento. Anche le argomentazioni difensive spese circa la riconoscibilità dell'aggressore non tengono conto del ragionamento motivato da parte del giudice di merito vale a dire che fu solo l'ambiente omertoso a spingere la parte offesa a non riconoscere il CR. Deboli e in fatto sono anche le argomentazioni in punto di minimizzazione del dato probatorio della cella occupata dal telefonino del CR o delle indicazioni della targa, mentre le considerazioni circa il tempo di abbandono della vettura o del supposto inquinamento dell'abitacolo da parte di terzi soggetti sono mere illazioni. Con evidenza al ricorrente sfugge la valutazione complessiva del quadro indiziario che invece è stata operata in modo esauriente e analitico dal giudice del merito con argomentazioni non censurabili in questa sede di legittimità. 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009