Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12428 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM 2 4 2 8 /03 IN NOME DEL PO LO Legitimatio ad causam SEZIONE TERZA CIVILE Persona giuridica. Prova della incorporazione della Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: società già parte processuale R.G.N. 46/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA * Presidente Dott. Italo PURCARO · Consigliere Rel. Consigliere 26310 Cron. Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Rep. 3296 Ud.04/02/03 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOGEIM 94 SRL, in persona dell'amministratore Unico Ing. Renato Murialdi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G DEL MONTE 61, presso lo studio degli avvocati ARTURO AMATO, GIUSEPPE ROMANO AMATO, che li difende giusta delega in atti;
- ricorrente ·
contro
GR AN;
intimata avverso la sentenza n. 3198/98 della Corte d'Appello di 2003 ROMA, Sezione I Civile, emessa il 20/10/98 e depositata 356 il 02/11/98 (R.G. 4173/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Giuseppe Romano AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 23 dicembre 1987, il Tribunale di Roma, pronunciando nelle cause riunite, reciprocamente promosse dalla società SOGEI SPA e da ER Gras- so, accolse la domanda di questa ultima e dispose il trasferimento in suo favore (previo pagamento del re- siduo del prezzo) di un box o posto auto oggetto della controversia. La Corte di appello di Roma accolse l'impugnazione proposta dalla società SOGEI 81 e con sentenza del 17 luglio 1990 dichiarò la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della RA che era condannata al rilascio del box. Proposti dalle parti ricorso principale ed incidentale la Corte di Cassazione, con la sentenza n.3838/94 cassava la sen- tenza impugnata sulle motivazioni di merito e fissando il principio di diritto rimetteva le parti dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La RA ha riassunto il giudizio citando la SO- 2 cietà CI 90 SRL quale incorporante la società SOGEI 81 SPA e la convenuta si è costituita in giudizio chie- dendo la risoluzione del contratto.La riassumente ha invece chiesto l'accoglimento della domanda di trasfe- rimento del diritto di proprietà e la inopponibilità delle clausole contenute nel regolamento condominiale. Con sentenza depositata il 2 novembre 1998 la Corte di appello di Roma così decideva: pronunciando defini- tivamente nel giudizio di rinvio promosso da SC RA, dichiara il difetto di legittimazione proces- suale della società CI 90 SRL e la nullità del giu- dizio, nulla per le spese. Contro la decisione ricorre la società SOGEIM 94 SRL, assumendo di essere la società CI 90 SRL (con mera modifica della denominazione avvenuta il 20 novem- bre 1994) con quattro motivi di ricorso;
non ha svolto difese la controparte. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti. Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando sull'onere della prova della legittimazione (artt.2967 e 115 c.p.c) ; si assume che la legittimazione passiva della Emmeci 90 quale incorporante della Sogei 81 non è oggetto di contestazione e che la stessa convenuta, nel 3 costituirsi accetta la vocativo in ius. In senso contrario si osserva che il difetto della legittimazione processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr.Cass.29 marzo 1996 n.2955, Cass. 23 giugno 1997 n.5585 tra le tante), pre- cisandosi che l'onere della prova compete alla società che assume la vicenda giuridica della incorporazione (argom: da SU 11 ottobre 1993 n.10045). Non sussiste pertanto alcun error in iudicando sul punto. Nel SECONDO MOTIVO si deduce l'error in proceden- do e la violazione dell'art.110 c.p.c. sostenendosi che la successione della società incorporante è oggetto di atti di pubblicità legale e che l'effetto traslativo consegue automaticamente alla delibera attuativa della fusione. Si assume pertanto che non è chiesto a carico della società incorporante un onere probatorio non ne- cessario. Il motivo ricalca malgrado le varianti formali ed ' i riferimenti normativi, la prima censura. In senso con- trario si Osserva che la verifica dell'onere probato- rio, che si è visto essere dovuto e la doverosità della verifica da parte del giudice si conclude con una valu- tazione in fatto, non sindacabile in sede di legittimi- tà ove adeguatamente motivata (cfr. Cass 14270/99, 4878/94) come è nella specie (vedi a ff 5 della motiva- M 4 zione dove è detto che nessuna delle parti interessate ha menzionato gli estremi dell'atto e delle formalità). NEL TERZO motivo si deduce il vizio della motiva- zione su punto decisivo: in ordine alla differenza che in concreto sussiste tra l'erede e la società incorpo- rante, ai fini dell'onere della prova. Il motivo, di scarsa comprensibilità, resta assorbito dalle considerazioni che precedono. Nel QUARTO MOTIVO si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 157,162,350 c.p.c., osservandosi che il giudice non poteva rilevare di ufficio una nul- lità originata dalla parte processuale e che inoltre avrebbe potuto disporre la rinnovazione dell'atto nul- 10. Il motivo è infondato in ordine alla dimostrata ri- levabilità d'ufficio di una nullità insanabile. I l ricorso deve essere pertanto rigettato, nulla per le spese del giudizio di cassazione non avendo svolto difese la controparte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudi- zio di cassazione. Roma 4 febbraio 2003. Il Presidente G. Fiduccia Mariano FiduciaGañíano Il relatore G.B. Petti Grom Bel ah PIL IL CANCELLERE C1 5 Innocenzo Battista