Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità va tenuto presente che l'attività lavorativa non è indice di conservazione di una sufficiente capacità di lavoro allorquando comporti usura, vale a dire anormale logoramento delle residue energie lavorative. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito nella quale non era stato specificato se il lavoro svolto dal ricorrente, comportante un continuo dispendio di energie muscolari e quindi faticoso, fosse anche usurante cioè avesse, nella specie, incidenza sulla validità mentale dell'interessato, la cui principale affezione era costituita da una nevrosi ansioso - depressiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5588 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSARO, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NN AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. GIACOMO VOLTATTORNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 113/97 del Tribunale di PARMA, depositata il 23/7/97 r.g.n. 236/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/1/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato Antonio PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 maggio 1995 al Pretore di Parma il sig. MA AN chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità, non essendo stata accolta la domanda amministrativa presentata il 21.3.1994. L'INPS, costituitosi, si opponeva alla domanda.
Espletata consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 3 maggio 1996 il Pretore condannava l'Istituto previdenziale a pagare al ricorrente l'assegno di invalidità dal 1 dicembre 1993. L'appello dell'INPS - che contestava la sussistenza dell'invalidità e, in subordine, rilevava che l'assegno non poteva comunque decorrere da epoca precedente la domanda amministrativa - veniva parzialmente accolto dal Tribunale di Parma. Con sentenza del 26 giugno/23 luglio 1997 il giudice di secondo grado confermava l'invalidità del lavoratore ma spostava la decorrenza dell'assegno al 1 aprile 1994.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, formulando un unico motivo. Il sig. MA AN resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.222, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia l'INPS, ricordato che con l'appello aveva, tra l'altro, contestato la decisione di primo grado perché l'interessata continuava a prestare la sua attività lavorativa alle dipendenze della Parmalat in attività confacente e non usurante, censura la decisione del Tribunale laddove, non ritenuto necessario rinnovare la consulenza tecnica, spiega che "il AN, già addetto al confezionamento vasetti, è stato poi addetto alla movimentazione di imballi, attività che richiede dispendio continuo di energie muscolari con movimenti faticosamente ripetitivi di sollevamento e spostamento carichi".
Lamenta che il giudice d'appello ha trascurato di considerare che la fatica muscolare non incide necessariamente sulla validità mentale di un soggetto affetto da nevrosi ansioso depressiva, e quindi ha fornito una motivazione incongrua della propria scelta di non disporre una nuova consulenza tecnica.
Aggiunge che l'attualità di lavoro e di guadagno, quale indice rivelatore della conservazione di una sufficiente capacità lavorativa, viene superata in funzione della "faticosità" delle mansioni, concetto ben diverso da quello dell'usura rispetto ad un'infermità psichica.
Sottolinea che le nuove mansioni (addetto al magazzino con compiti di caricamento sugli autocarri delle confezioni di yogurt) erano state affidate al sig. AN, come ammesso da controparte nella memoria in appello, per evitargli di fare tre turni settimanali, anche su consiglio del dott. Macherozzi dal Centro di salute mentale;
e ritiene incongruo che un mutamento di mansioni suggerito dal medico curante diventi poi, per il giudice di merito, una delle principali ragioni dell'accoglimento della domanda. Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'espletamento di attività lavorativa non è indice di conservazione di una sufficiente capacità di lavoro allorquando comporti usura, vale a dire anormale logoramento delle residue energie lavorative.
La motivazione del Tribunale sul punto si rivela incongrua, atteso che si è sottolineato il "dispendio continuo di energie muscolari" richiesto dal lavoro attualmente svolto dal sig. AN presso la Parmalat, ma nulla si dice in ordine alla incidenza della fatica muscolare sulla validità mentale del soggetto, la cui principale affezione è costituita da una nevrosi ansioso-depressiva. Altro è, infatti, la "faticosità" di un lavoro ed altro il carattere usurante dello stesso (che impedisce di affermare la conservazione di una sufficiente capacità lavorativa).
Il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi non tanto sulla indole faticosa del lavoro ma specificamente sul carattere usurante o meno dello stesso;
e avrebbe dovuto tener conto, con riferimento alle attitudini del soggetto, sia delle precedenti mansioni che di quelle attribuite da ultimo al lavoratore su consiglio del medico del Centro di salute mentale che lo segue;
dando conto, ai fini dell'affermazione della invalidità, dell'eventuale carattere usurante delle une e delle altre, così da escludere il mantenimento di una capacità lavorativa sufficiente "in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (art., 1 primo comma, della legge 12 giugno 1984 n.222). La sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si indica nel Tribunale di Reggio Emilia, perché faccia corretta applicazione, con motivazione congrua, dell'art. 1 della citata legge n.222 del 1984. Al giudice di rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 382, terzo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, al Tribunale di Reggio Emilia.