Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5588
CASS
Sentenza 7 giugno 1999

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Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità va tenuto presente che l'attività lavorativa non è indice di conservazione di una sufficiente capacità di lavoro allorquando comporti usura, vale a dire anormale logoramento delle residue energie lavorative. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito nella quale non era stato specificato se il lavoro svolto dal ricorrente, comportante un continuo dispendio di energie muscolari e quindi faticoso, fosse anche usurante cioè avesse, nella specie, incidenza sulla validità mentale dell'interessato, la cui principale affezione era costituita da una nevrosi ansioso - depressiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5588
    Data del deposito : 7 giugno 1999

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