Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7264 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 07264/03 LA CORTE Oggetto NE SECONDA QU ILE • RIVENDICATIono USUCAtone Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAo SPADONE Presidente R.G.N. 13129/01 Dott. Olondo SCHETTINO Consigliere 15382/01 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Cron.16121 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Rep.1902 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 23/01/03 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RI LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MOSCARINI, che lo difende unitamente all'avvocato RIO RINUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PALANA ROSSANA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 15382/01 proposto da: - ROSSANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PALANA 2003 PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio dell'avvocato 125 FRANCESCO FERRAZZA, che la difende unitamente -1- all'avvocato LUIGI CIANCIUSI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
RI LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MOSCARINI, che lo difende unitamente all'avvocato RIO RINUCCI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 12/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 16/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato MOSCARINI Lucio e RINUCCI MAo, difensori del ricorrente che hanno chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per accoglimento ricorso princiapple, rigetto ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12 marzo 1988 AL MA con- venne innanzi al Tribunale di Avezzano NA AL, e rivendicò nei suoi confronti la proprietà di un “piccolo terreno" nel dettaglio specificato, sostenendo che esso era una pertinenza del fabbricato da lui acquistato con atto pubblico del 5 marzo 1988 da tale AU IN;
terreno di cui NA AL, proprietaria di altro adiacente fabbricato acquistato nel 1976 da tal RU AN, si era arbitrariamente impossessata, utilizzan- dolo come passaggio e costruendovi una scala in muratura e relativo balla- toio. NA AL si costituì ed affermò che il suolo in questione era stato posseduto soltanto da lei, ed in precedenza dal suo dante causa, e mai da AL MA e da AU IN;
chiese quindi il rigetto della do- manda, ed in via riconvenzionale, sostenendo che il possesso suo e del suo dante causa si era protratto per oltre venti anni, chiese di essere dichiarata proprietaria del terreno in questione, per effetto della compiuta usucapione. Il Tribunale di Avezzano, istruita la controversia con esibizione di documenti e con l'escussione di testi, pronunziò il 9 febbraio 1994 sen- tenza con cui rigettò la domanda di AL MA, ed accolse la riconvenzionale di NA AL. La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza indicata in epigra- fe, ha rigettato entrambe le domande. In particolare, accertato che il bene in questione è stato posse- duto soltanto da NA AL e dal suo dante, e mai da AL MA e da AU IN, e che sia l'atto di acquisto di quest'ultimo, sia quello di 3 NA AL non menzionano il bene conteso, ha osservato che nessuna delle parti in causa aveva provato un acquisto a titolo originario: in partico- lare che AL MA aveva dato conto soltanto di un acquisto a titolo derivati- vo, e che il possesso di NA AL, protrattosi per meno di 10 anni, non poteva essere cumulato con quello di RU AN, suo dante causa, dal momento che, come essa stessa aveva ammesso in giudizio, la consegna a lei del bene non aveva riscontro in un titolo astrattamente idoneo a trasferir- ne la proprietà, ed era avvenuta “in occasione", non "in forza" del contratto che aveva stipulato con RU AN. AL MA ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo. NA AL ha resistito con controricorso, ed ha chiesto anch'essa con ricorso incidentale la cassazione della sentenza impugnata, per un solo motivo. AL MA ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale di AL MA e quello incidentale di NA AL hanno dato luogo a due procedimenti, che vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con l'unico motivo del suo ricorso AL MA censura la senten- za impugnata per aver affermato che egli non aveva dato adeguata prova della sua proprietà del bene per cui è causa, sostenendo che la Corte d'appello dell'Aquila: a) non ha tenuto conto “dei numerosi elementi pro- batori da lui forniti in proposito, primi fra tutti le chiare risultanze delle 4 mappe catastali e i due contratti di acquisto dell'area" rivendicata;
b) ha escluso che quest'ultima sia stata acquistata dal suo dante causa in virtù di una errata interpretazione del relativo contratto;
c) non ha applicato il prin- cipio secondo il quale nel giudizio di rivendicazione l'eccezione di usuca- pione del convenuto attenua l'onere probatorio dell'attore rivendicante, che dunque deve provare soltanto di aver acquistato a titolo derivativo il bene, non anche un acquisto a titolo originario, suo o del suo dante causa. Il ricorrente denunzia quindi violazione degli art. 948 e 2697 cod. civ.. Il ricorrente rileva inoltre che il rigetto congiunto delle contrap- poste azioni di rivendicazioni proposte da lui e dalla convenuta determinano una inaccettabile, sotto il profilo logico, situazione di incertezza, per ciò che attiene alla proprietà del bene conteso;
e denunzia a tal riguardo illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La censura è infondata. L'art. 948 cod. civ. prescrive che colui il quale propone una do- manda di accertamento della proprietà, e non ha il possesso della cosa, ha l'onere di dimostrare la titolarità del diritto vantato mediante la prova di un acquisto a titolo originario, suo o dei suoi danti causa, perché esercita un'azione a contenuto petitorio, diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene. Tale prova rigorosa non è richiesta quando l'attore rivendicante ha il possesso della cosa oggetto del preteso diritto (fermo restando il suo onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto); perché tale azione tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma solo alla eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (cfr. Cassazione civile sez. II, 9 giugno 2000, n. 7894). Parimenti non è richiesta, ed è sufficiente per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione che l'attore dimostri che il bene ha formato oggetto del proprio titolo di acquisto, quando il convenuto non contesta l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore (vedi in particolare la sentenza di questa sezione, 4 febbraio 2000, n. 1250) È invece richiesta quando, come nel caso di specie, il convenuto possessore propone eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione;
essendo quest'ultima un titolo d'acquisto originario, il convenuto, invocan- dola, non rinunzia alla sua vantaggiosa posizione di possesso, che anzi esplicitamente ribadisce, e non riconosce implicitamente l'originaria sussi- stenza del titolo su cui si fonda la domanda dall'attore, a meno che non si tratti di usucapione successiva al titolo del rivendicante (vedi le sentenze di questa Corte e di questa sezione, 12 aprile 2001, n. 5472; 4 febbraio 2000, n. 1250; 5 gennaio 2000, n. 43; 22 gennaio 2000, n. 696). Questi principi, ormai consolidati in dottrina e in giurispruden- za, sono stati puntualmente applicati dalla Corte d'appello dell'Aquila nell'impugnata sentenza, risultando da essa che il ricorrente ha provato, con l'esibizione dei titoli suo e del suo dante causa, l'acquisto a titolo derivativo, suo, ed (a tutto concedere) del suo dante causa (se fosse ammissibile e fon- data la censura da lui proposta relativa all'interpretazione di quest'ultimo), 6 non anche un acquisto a titolo originario del bene conteso;
e risultando inoltre che quest'ultimo è stato posseduto invece soltanto da NA AL e dal suo dante causa. Le residue osservazioni del ricorrente, relative all'interpretazio- ne che la Corte d'appello dell'Aquila ha dato del titolo di acquisto del suo dante causa, ed alla rilevanza delle risultanze catastali ai fini della sua cor- retta interpretazione, restano assorbite. Quanto poi al denunziato vizio di motivazione, cui innanzi si è fatto cenno, si osserva che il giudice chiamato a pronunziarsi su una doman- da giudiziale deve rigettarla, se tale domanda non risulti adeguatamente provata in fatto e fondata in diritto. Ciò vale anche quando le domande sono due, contrapposte, uguali e contrarie, come nella specie, e le prove raccolte o le tesi difensive proposte dalle parti non consentono al giudice di accoglie- re una delle due: anche in tal caso il giudice non può fare altro che rigettare entrambe le domande. Con il suo ricorso incidentale NA AL sostiene che la Corte d'appello dell'Aquila ha male interpretato la sua dichiarazione con cui ha affermato che il possesso del bene per cui è causa fu a lei trasferito dal suo dante causa RU AN non in forza, ma in occasione della stipula- zione del contratto avente ad oggetto il fabbricato con esso acquistato;
so- stiene che con la "infelice espressione", letteralmente trascritta dalla Corte d'appello nella sua sentenza, aveva inteso soltanto affermare che con tale contratto acquistò da RU AN tutto ciò che quest'ultimo possedeva, e dunque anche il bene in questione. 7 La censura è inammissibile, perché con essa la ricorrente inci- dentale si limita a contrapporre una sua lettura dell'atto negoziale esaminato a quella dei giudici del merito, senza esporre le ragioni per cui quest'ultima è errata, e senza neppure dar conto delle ragioni per cui deve ritenersi esatta quella che lei propone. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese pro- cessuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale, li ri- getta entrambi, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 23 gennaio 2003 Il presidente (MAo Spadone) Привелени L'estensore (Carlo Cioff)Marlo New IL CANCELLIERE MAa Di Nuzzo MAe Di DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 MING. 2003 Oggi, IL CANCELLIERE MAa Di Nuzzo 8