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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12013 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ND MA AN nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere MA Eugenia Oggero;
lette le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura generale dello Stato per conto del Ministero Economia e Finanze;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnaro, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 settembre 2025, la Corte di appello di Torino ha respinto la domanda avanzata da MA AN ND ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., per essere indennizzata del periodo di detenzione, asseritamente ingiusto, patito in qualità di indagata del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, reato dal quale era stata definitivamente assolta per non avere commesso il fatto. All’esito della perquisizione dell’abitazione al cui interno convivevano l’odierna ricorrente e il sig. La TA fu reperita sostanza stupefacente di due differenti tipologie, cocaina e marijuana, conservata in rilevante quantità, unitamente a strumenti destinati al confezionamento, circostanze che avevano condotto le Forze dell’ordine ad arrestare la coppia. Nell’interrogatorio reso in sede di convalida dell’arresto, il coindagato La TA si assunse la responsabilità per la detenzione di quanto sequestrato, mentre ND negò gli addebiti, sostenendo la propria estraneità rispetto ai fatti, ma Penale Sent. Sez. 4 Num. 12013 Anno 2026 Presidente: RE TO Relatore: ER MA EN Data Udienza: 29/01/2026 2 il giudice non mutò avviso, salvo, per quanto d’interesse, sottoporre ND agli arresti domiciliari, che avevano fatto seguito alla custodia cautelare. In definitiva, la richiedente era stata detenuta in carcere dal 7 novembre 2020 al 15 dicembre 2020 ed era stata sottoposta agli arresti domiciliari dal 15 dicembre 2020 al 27 aprile 2021. All’esito del giudizio abbreviato, ella fu irrevocabilmente assolta con sentenza del 27 aprile 2021, quando venne disposta la contestuale revoca della misura cautelare. La Corte di appello, evocati i principi giurisprudenziali che informano l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione, ha ravvisato gli estremi del comportamento gravemente colposo della richiedente e ha così rigettato la richiesta di indennizzo. Evidenziando una serie di indici comportamentali, quali la condotta tenuta al momento della perquisizione domiciliare, la reticenza mostrata in sede di interrogatorio, la convivenza all’interno di una abitazione dotata di offendicula utili a controllarne gli accessi, la detenzione di stupefacente nelle parti comuni della casa, ove erano state rinvenute anche carte di credito della signora e il riconoscimento di una somma di denaro (definito “contentino” dal coindagato La TA), che le era stato attribuito a titolo ristoro per il disturbo che tale illecita situazione le arrecava, la Corte ha ravvisato la colpa grave della richiedente. Nell’avviso del giudice della riparazione, ella aveva dato causa all’instaurazione e alla prosecuzione della custodia cautelare nei suoi confronti mediante una condotta di connivenza passiva, come tale ostativo al riconoscimento dell’indennizzo. 2. Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesa, con un unico motivo di doglianza, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ad avviso della ricorrente, la Corte distrettuale ha omesso di esplorare, rendendo sul punto una motivazione apparente, la legittimità della misura nel periodo successivo all’interrogatorio cd. di garanzia, quando il coimputato La TA, ammettendo i fatti, ebbe a fornire tutti gli elementi e i chiarimenti necessari agli inquirenti, indicando i propri complici e scagionando la compagna ND, la quale fu assolta dal concorso nel reato ma nei cui confronti, nonostante l’apporto informativo in suo favore, fu mantenuta la misura cautelare. Osserva la ricorrente che se le dichiarazioni del coimputato sono state capaci di valere l’assoluzione della stessa, sarebbe evidente che, quanto meno a far data da tale interrogatorio, non sarebbe individuabile alcun profilo di colpa nel suo operato. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 1.1. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per l’ingiusta detenzione la cognizione della Corte di cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo, naturalmente, investire il merito, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646, comma 2, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto all'articolo 315, comma 3, cod. proc. pen. e pertanto il giudizio risulta contenuto nel perimetro deducibile con i motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni previste (cfr. Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 1.2. Costituisce, inoltre, condiviso principio che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si traduca nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01). 2. Orbene, il giudice della riparazione ha concluso che la condotta della odierna ricorrente, alla luce del contesto nel quale essa si è inscritta, sia valutabile in termini di colpa grave, tale da ingenerare nel giudice delle indagini preliminari, anche all’esito dell’interrogatorio, il perdurante convincimento - non contestato, alla luce della mancata proposizione di impugnazione avverso l’ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura - che ella fosse coinvolta nell’attività illecita concernente le sostanze stupefacenti reperite all’interno della comune abitazione. 2.1. Si tratta di un evidente contesto illecito suscettibile di ingenerare negli inquirenti prima, e nel giudice poi, secondo la prescritta valutazione ex ante, un sospetto di correità (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01). In tal senso, il provvedimento impugnato si colloca, come correttamente rileva la Corte di appello, nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la connivenza può integrare la colpa grave che, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. E ciò, allorché, nella situazione in concreto accertata, la condotta del richiedente sia suscettibile di apparire indicativa dell’inosservanza di elementari 4 doveri di solidarietà sociale, finalizzati ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti nel tollerare che sia consumato un reato, ove lo stesso sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773-01, che in applicazione di tale principio ha ritenuto insussistente il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione nel comportamento del soggetto sottoposto a misura cautelare, costantemente presente all'interno di un chiosco per la vendita di giornali, in cui il proprio padre spacciava abitualmente sostanze stupefacenti). 2.2. È stato altresì precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, Di Spirito, Rv. 263139-01). 3. Ciò premesso, la Corte di appello ha preso in esame le condotte della odierna ricorrente, assumendone la valenza gravemente colposa sul rilievo che la stessa avesse concorso a dare causa, con colpa grave, all’adozione del provvedimento applicativo della custodia cautelare. Invero, il ricorrente non deduce alcun vizio del provvedimento in relazione all’intervallo compreso tra l’applicazione della misura custodiale e l’interrogatorio reso dalla odierna richiedente e dal coimputato La TA, il motivo di doglianza appuntandosi, per converso, sul periodo di custodia successivo all’interrogatorio, quando, secondo la difesa, nonostante le dichiarazioni liberatorie del coimputato, la domanda di revoca e/o di sostituzione della misura custodiale della sig. ND era stata respinta. 3.1. Osserva il Collegio che, anche con riferimento al periodo successivo all’interrogatorio, in occasione del quale la ricorrente si era proclamata estranea ai fatti e il coindagato, attribuendosi ogni responsabilità per l’accaduto, aveva scagionato ND dall’accusa dalla quale era stata assolta in giudizio, la Corte di appello non è incorsa nel vizio dedotto. Invero, ha osservato, in relazione al mantenimento della custodia cautelare, sostituita la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, che dal tenore 5 delle dichiarazioni di La TA erano emersi elementi a suffragio della sussistenza della colpa grave della richiedente, in quanto indicativi di condotta apparentemente partecipativa nella commissione del reato e utili al mantenimento della misura custodiale. Così, erano stati letti la convivenza nell’abitazione dove era custodita, in grande quantità e in luoghi ove si trovavano anche effetti personali di ND, la sostanza stupefacente, e, soprattutto, l’attribuzione alla compagna, ribadita da La TA in sede di interrogatorio, di un contributo in denaro, a titolo di ristoro per il disturbo che ella lamentava a causa dell’attività illecita svolta presso l’abitazione comune. Con particolare riferimento a tale profilo, il giudice della riparazione, a supporto del rigetto dell’istanza anche in riferimento al periodo di detenzione patito successivamente all’interrogatorio, per l’appunto, ha evidenziato che La TA, pur essendosi attribuito la responsabilità per la detenzione della sostanza stupefacente, aveva riferito che, al fine di sedare i litigi che insorgevano a causa del via vai, presso l’abitazione comune, di acquirenti di sostanza, egli era solito versare alla convivente un contentino in denaro, circostanza che, all’evidenza e alla luce del quadro tratteggiato, è stato correttamente valutato quale indice di un comportamento gravemente colposo e quindi ostativo al riconoscimento dell’indennizzo, ancorché non indicativo del concorso nel reato da parte della richiedente. 3.2. In tale prospettiva, deve ricordarsi, alla luce della giurisprudenza, che il giudizio per la riparazione per l'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in errore il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare, ma, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria l'unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). 3.3. Con particolare riferimento a una fattispecie sovrapponibile, la Corte ha affermato che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in 6 ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u. stup., nella condotta dell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, e nella sua presenza al momento in cui quest'ultimo aveva occultato lo stupefacente e durante la trattativa per l'acquisto della sostanza predetta, nonché mentre l'acquirente annusava la sostanza consegnando la banconota allo spacciatore)» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01). 4. Alla luce di quanto premesso e declinando i principi esposti in relazione al caso di specie, la Corte di appello risulta avere soddisfatto l’onere motivazionale in ordine all’ostatività della condotta, gravemente colposa della richiedente, con riferimento al periodo successivo all’interrogatorio reso dal coimputato, che aveva inteso scagionarla dalle accuse. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA EN ER TO RE
lette le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura generale dello Stato per conto del Ministero Economia e Finanze;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnaro, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 settembre 2025, la Corte di appello di Torino ha respinto la domanda avanzata da MA AN ND ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., per essere indennizzata del periodo di detenzione, asseritamente ingiusto, patito in qualità di indagata del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, reato dal quale era stata definitivamente assolta per non avere commesso il fatto. All’esito della perquisizione dell’abitazione al cui interno convivevano l’odierna ricorrente e il sig. La TA fu reperita sostanza stupefacente di due differenti tipologie, cocaina e marijuana, conservata in rilevante quantità, unitamente a strumenti destinati al confezionamento, circostanze che avevano condotto le Forze dell’ordine ad arrestare la coppia. Nell’interrogatorio reso in sede di convalida dell’arresto, il coindagato La TA si assunse la responsabilità per la detenzione di quanto sequestrato, mentre ND negò gli addebiti, sostenendo la propria estraneità rispetto ai fatti, ma Penale Sent. Sez. 4 Num. 12013 Anno 2026 Presidente: RE TO Relatore: ER MA EN Data Udienza: 29/01/2026 2 il giudice non mutò avviso, salvo, per quanto d’interesse, sottoporre ND agli arresti domiciliari, che avevano fatto seguito alla custodia cautelare. In definitiva, la richiedente era stata detenuta in carcere dal 7 novembre 2020 al 15 dicembre 2020 ed era stata sottoposta agli arresti domiciliari dal 15 dicembre 2020 al 27 aprile 2021. All’esito del giudizio abbreviato, ella fu irrevocabilmente assolta con sentenza del 27 aprile 2021, quando venne disposta la contestuale revoca della misura cautelare. La Corte di appello, evocati i principi giurisprudenziali che informano l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione, ha ravvisato gli estremi del comportamento gravemente colposo della richiedente e ha così rigettato la richiesta di indennizzo. Evidenziando una serie di indici comportamentali, quali la condotta tenuta al momento della perquisizione domiciliare, la reticenza mostrata in sede di interrogatorio, la convivenza all’interno di una abitazione dotata di offendicula utili a controllarne gli accessi, la detenzione di stupefacente nelle parti comuni della casa, ove erano state rinvenute anche carte di credito della signora e il riconoscimento di una somma di denaro (definito “contentino” dal coindagato La TA), che le era stato attribuito a titolo ristoro per il disturbo che tale illecita situazione le arrecava, la Corte ha ravvisato la colpa grave della richiedente. Nell’avviso del giudice della riparazione, ella aveva dato causa all’instaurazione e alla prosecuzione della custodia cautelare nei suoi confronti mediante una condotta di connivenza passiva, come tale ostativo al riconoscimento dell’indennizzo. 2. Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesa, con un unico motivo di doglianza, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ad avviso della ricorrente, la Corte distrettuale ha omesso di esplorare, rendendo sul punto una motivazione apparente, la legittimità della misura nel periodo successivo all’interrogatorio cd. di garanzia, quando il coimputato La TA, ammettendo i fatti, ebbe a fornire tutti gli elementi e i chiarimenti necessari agli inquirenti, indicando i propri complici e scagionando la compagna ND, la quale fu assolta dal concorso nel reato ma nei cui confronti, nonostante l’apporto informativo in suo favore, fu mantenuta la misura cautelare. Osserva la ricorrente che se le dichiarazioni del coimputato sono state capaci di valere l’assoluzione della stessa, sarebbe evidente che, quanto meno a far data da tale interrogatorio, non sarebbe individuabile alcun profilo di colpa nel suo operato. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 1.1. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per l’ingiusta detenzione la cognizione della Corte di cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo, naturalmente, investire il merito, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646, comma 2, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto all'articolo 315, comma 3, cod. proc. pen. e pertanto il giudizio risulta contenuto nel perimetro deducibile con i motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni previste (cfr. Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 1.2. Costituisce, inoltre, condiviso principio che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si traduca nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01). 2. Orbene, il giudice della riparazione ha concluso che la condotta della odierna ricorrente, alla luce del contesto nel quale essa si è inscritta, sia valutabile in termini di colpa grave, tale da ingenerare nel giudice delle indagini preliminari, anche all’esito dell’interrogatorio, il perdurante convincimento - non contestato, alla luce della mancata proposizione di impugnazione avverso l’ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura - che ella fosse coinvolta nell’attività illecita concernente le sostanze stupefacenti reperite all’interno della comune abitazione. 2.1. Si tratta di un evidente contesto illecito suscettibile di ingenerare negli inquirenti prima, e nel giudice poi, secondo la prescritta valutazione ex ante, un sospetto di correità (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01). In tal senso, il provvedimento impugnato si colloca, come correttamente rileva la Corte di appello, nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la connivenza può integrare la colpa grave che, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. E ciò, allorché, nella situazione in concreto accertata, la condotta del richiedente sia suscettibile di apparire indicativa dell’inosservanza di elementari 4 doveri di solidarietà sociale, finalizzati ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti nel tollerare che sia consumato un reato, ove lo stesso sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773-01, che in applicazione di tale principio ha ritenuto insussistente il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione nel comportamento del soggetto sottoposto a misura cautelare, costantemente presente all'interno di un chiosco per la vendita di giornali, in cui il proprio padre spacciava abitualmente sostanze stupefacenti). 2.2. È stato altresì precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, Di Spirito, Rv. 263139-01). 3. Ciò premesso, la Corte di appello ha preso in esame le condotte della odierna ricorrente, assumendone la valenza gravemente colposa sul rilievo che la stessa avesse concorso a dare causa, con colpa grave, all’adozione del provvedimento applicativo della custodia cautelare. Invero, il ricorrente non deduce alcun vizio del provvedimento in relazione all’intervallo compreso tra l’applicazione della misura custodiale e l’interrogatorio reso dalla odierna richiedente e dal coimputato La TA, il motivo di doglianza appuntandosi, per converso, sul periodo di custodia successivo all’interrogatorio, quando, secondo la difesa, nonostante le dichiarazioni liberatorie del coimputato, la domanda di revoca e/o di sostituzione della misura custodiale della sig. ND era stata respinta. 3.1. Osserva il Collegio che, anche con riferimento al periodo successivo all’interrogatorio, in occasione del quale la ricorrente si era proclamata estranea ai fatti e il coindagato, attribuendosi ogni responsabilità per l’accaduto, aveva scagionato ND dall’accusa dalla quale era stata assolta in giudizio, la Corte di appello non è incorsa nel vizio dedotto. Invero, ha osservato, in relazione al mantenimento della custodia cautelare, sostituita la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, che dal tenore 5 delle dichiarazioni di La TA erano emersi elementi a suffragio della sussistenza della colpa grave della richiedente, in quanto indicativi di condotta apparentemente partecipativa nella commissione del reato e utili al mantenimento della misura custodiale. Così, erano stati letti la convivenza nell’abitazione dove era custodita, in grande quantità e in luoghi ove si trovavano anche effetti personali di ND, la sostanza stupefacente, e, soprattutto, l’attribuzione alla compagna, ribadita da La TA in sede di interrogatorio, di un contributo in denaro, a titolo di ristoro per il disturbo che ella lamentava a causa dell’attività illecita svolta presso l’abitazione comune. Con particolare riferimento a tale profilo, il giudice della riparazione, a supporto del rigetto dell’istanza anche in riferimento al periodo di detenzione patito successivamente all’interrogatorio, per l’appunto, ha evidenziato che La TA, pur essendosi attribuito la responsabilità per la detenzione della sostanza stupefacente, aveva riferito che, al fine di sedare i litigi che insorgevano a causa del via vai, presso l’abitazione comune, di acquirenti di sostanza, egli era solito versare alla convivente un contentino in denaro, circostanza che, all’evidenza e alla luce del quadro tratteggiato, è stato correttamente valutato quale indice di un comportamento gravemente colposo e quindi ostativo al riconoscimento dell’indennizzo, ancorché non indicativo del concorso nel reato da parte della richiedente. 3.2. In tale prospettiva, deve ricordarsi, alla luce della giurisprudenza, che il giudizio per la riparazione per l'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in errore il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare, ma, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria l'unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). 3.3. Con particolare riferimento a una fattispecie sovrapponibile, la Corte ha affermato che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in 6 ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u. stup., nella condotta dell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, e nella sua presenza al momento in cui quest'ultimo aveva occultato lo stupefacente e durante la trattativa per l'acquisto della sostanza predetta, nonché mentre l'acquirente annusava la sostanza consegnando la banconota allo spacciatore)» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01). 4. Alla luce di quanto premesso e declinando i principi esposti in relazione al caso di specie, la Corte di appello risulta avere soddisfatto l’onere motivazionale in ordine all’ostatività della condotta, gravemente colposa della richiedente, con riferimento al periodo successivo all’interrogatorio reso dal coimputato, che aveva inteso scagionarla dalle accuse. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA EN ER TO RE