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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21531 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN GO, nato in [...] il [...], C.u.i. 06wnssm avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le ulteriori conseguenze di legge lette le conclusioni del difensore, Avv. Giorgia Sagnotti, la quale si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di EC (indicato erroneamente in tale sentenza come GUP) del 13 novembre 2024, con la quale GO EN era stato condannato per il Penale Sent. Sez. 3 Num. 21531 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 15/04/2026 reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in EC il 17 aprile 2024, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 73, comma 4, e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizio di motivazione. Deduce, dopo aver richiamato le modalità del fatto per cui si procede, ovvero il trasporto a bordo di un automezzo con rimorchio di gr. 61.028,500 (principio attivo pari a gr. 13.731,412) di hashish, che: la perquisizione forniva esito negativo sulla persona e sull'autocarro e positiva sul rimorchio;
l'EN si dichiarava estraneo ai fatti e immediatamente contattava il suo dato‘ti lavoro che forniva una versione dei fatti identica a quella del suo dipendente;
una volta caricato il rimorchio, a opera di un soggetto necessariamente diverso dal trasportatore, tale rimorchio viene sigillato e il numero di sigillo inserito nella lettera di vettura;
la difesa evidenziava, più volte, che il sigillo non è rimovibile;
l'autista non è tenuto a porre in essere operazioni di carico e scarico merce e, soprattutto, la mansione di trasporto inizia nel momento in cui la merce è stata caricata sul veicolo;
gli elementi ritenuti dalla Corte di appello appaiono frutto di una lettura degli atti sommaria e superficiale e non sono sufficienti per provare la consapevolezza dell'odierno ricorrente;
la presunta consapevolezza dell'imputato è stata desunta da meri elementi logici e massime di esperienza. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza dell'art. 62 -bis cod. pen. Deduce che: è noto che lo status di incensurato non è sufficiente a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
a sostegno dell'applicazione di tali circostanze era stato evidenziato che l'Adrusenco è soggetto, non solo incensurato, ma di età adulta e totalmente avulso da ulteriori contesti criminali;
il giudice di merito non può esimersi dall'esplicitare, anche solo sommariamente, le plausibili ragioni del rigetto della richiesta e che tali valutazioni e considerazioni non sono state riportate nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Innanzitutto, giova rammentare che nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, [...], n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507). La Corte di appello ha ritenuto infondato l'assunto difensivo secondo il quale l'imputato non sarebbe stato a conoscenza del contenuto del carico di cui ha effettuato il trasporto considerando che risulta illogico l'affidamento dello stupefacente a un soggetto inconsapevole della presenza dello stesso, il contegno tenuto dall'imputato durante il controllo consistito in "un ingiustificato nervosismo" e i dati risultanti dalla lettera di vettura, da cui sono emerse discrasie rispetto a quanto dichiarato dall'imputato. Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi denunciati avendo il ricorrente svolto una critica della decisione e, in particolare, della ricostruzione del fatto, senza però evidenziare, in modo specifico, vizi della motivazione rilevanti in sede di legittimità né tantomeno ha spiegato perché vi sarebbe stata violazione di legge da parte della Corte territoriale. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Nell'atto di appello, con il secondo motivo di gravame, è stata formulata richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena inflitta. In particolare, la difesa ha lamentato che il primo giudice aveva negato le circostanze attenuanti generiche per la gravità del fatto e per la mancata ammissione del fatto, che l'imputato è soggetto totalmente incensurato e che la mancata ammissione del fatto costituisce l'esercizio di un diritto di difesa. La Corte territoriale nell'esaminare i motivi di appello ha ritenuto correttamente valutato il trattamento sanzionatorio ma non ha fornito espressa risposta alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l'omissione della Corte territoriale non conduce all'annullamento della sentenza impugnata non essendo stato rispettato nella formulazione del motivo di appello il requisito richiesto dall'art. 581, comma 1), lett. d), cod. proc. pen., sicché il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio. Occorre, infatti, rammentare che la richiesta di concessione delle circostanze 3 attenuanti generiche deve essere formulata specificando gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, [...], Rv. 266460 — 01). Nel caso in esame la difesa si è limitata a deduzioni generiche, aventi a oggetto l'età dell'imputato o lo stato di incensuratezza, quest'ultimo non rilevante, come riconosciuto dalla stessa difesa nel ricorso, ex art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., e a dolersi della erronea considerazione della mancata ammissione dei fatti senza però indicare specifici elementi positivi non considerati dal giudice di primo grado. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le ulteriori conseguenze di legge lette le conclusioni del difensore, Avv. Giorgia Sagnotti, la quale si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di EC (indicato erroneamente in tale sentenza come GUP) del 13 novembre 2024, con la quale GO EN era stato condannato per il Penale Sent. Sez. 3 Num. 21531 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 15/04/2026 reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in EC il 17 aprile 2024, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 73, comma 4, e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizio di motivazione. Deduce, dopo aver richiamato le modalità del fatto per cui si procede, ovvero il trasporto a bordo di un automezzo con rimorchio di gr. 61.028,500 (principio attivo pari a gr. 13.731,412) di hashish, che: la perquisizione forniva esito negativo sulla persona e sull'autocarro e positiva sul rimorchio;
l'EN si dichiarava estraneo ai fatti e immediatamente contattava il suo dato‘ti lavoro che forniva una versione dei fatti identica a quella del suo dipendente;
una volta caricato il rimorchio, a opera di un soggetto necessariamente diverso dal trasportatore, tale rimorchio viene sigillato e il numero di sigillo inserito nella lettera di vettura;
la difesa evidenziava, più volte, che il sigillo non è rimovibile;
l'autista non è tenuto a porre in essere operazioni di carico e scarico merce e, soprattutto, la mansione di trasporto inizia nel momento in cui la merce è stata caricata sul veicolo;
gli elementi ritenuti dalla Corte di appello appaiono frutto di una lettura degli atti sommaria e superficiale e non sono sufficienti per provare la consapevolezza dell'odierno ricorrente;
la presunta consapevolezza dell'imputato è stata desunta da meri elementi logici e massime di esperienza. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza dell'art. 62 -bis cod. pen. Deduce che: è noto che lo status di incensurato non è sufficiente a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
a sostegno dell'applicazione di tali circostanze era stato evidenziato che l'Adrusenco è soggetto, non solo incensurato, ma di età adulta e totalmente avulso da ulteriori contesti criminali;
il giudice di merito non può esimersi dall'esplicitare, anche solo sommariamente, le plausibili ragioni del rigetto della richiesta e che tali valutazioni e considerazioni non sono state riportate nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Innanzitutto, giova rammentare che nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, [...], n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507). La Corte di appello ha ritenuto infondato l'assunto difensivo secondo il quale l'imputato non sarebbe stato a conoscenza del contenuto del carico di cui ha effettuato il trasporto considerando che risulta illogico l'affidamento dello stupefacente a un soggetto inconsapevole della presenza dello stesso, il contegno tenuto dall'imputato durante il controllo consistito in "un ingiustificato nervosismo" e i dati risultanti dalla lettera di vettura, da cui sono emerse discrasie rispetto a quanto dichiarato dall'imputato. Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi denunciati avendo il ricorrente svolto una critica della decisione e, in particolare, della ricostruzione del fatto, senza però evidenziare, in modo specifico, vizi della motivazione rilevanti in sede di legittimità né tantomeno ha spiegato perché vi sarebbe stata violazione di legge da parte della Corte territoriale. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Nell'atto di appello, con il secondo motivo di gravame, è stata formulata richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena inflitta. In particolare, la difesa ha lamentato che il primo giudice aveva negato le circostanze attenuanti generiche per la gravità del fatto e per la mancata ammissione del fatto, che l'imputato è soggetto totalmente incensurato e che la mancata ammissione del fatto costituisce l'esercizio di un diritto di difesa. La Corte territoriale nell'esaminare i motivi di appello ha ritenuto correttamente valutato il trattamento sanzionatorio ma non ha fornito espressa risposta alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l'omissione della Corte territoriale non conduce all'annullamento della sentenza impugnata non essendo stato rispettato nella formulazione del motivo di appello il requisito richiesto dall'art. 581, comma 1), lett. d), cod. proc. pen., sicché il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio. Occorre, infatti, rammentare che la richiesta di concessione delle circostanze 3 attenuanti generiche deve essere formulata specificando gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, [...], Rv. 266460 — 01). Nel caso in esame la difesa si è limitata a deduzioni generiche, aventi a oggetto l'età dell'imputato o lo stato di incensuratezza, quest'ultimo non rilevante, come riconosciuto dalla stessa difesa nel ricorso, ex art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., e a dolersi della erronea considerazione della mancata ammissione dei fatti senza però indicare specifici elementi positivi non considerati dal giudice di primo grado. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2026.