Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21531
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Sentenza 11 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Erronea applicazione degli artt. 73, comma 4, e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizio di motivazione

    La Corte di legittimità ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto non evidenzia vizi della motivazione rilevanti in sede di legittimità né violazione di legge, limitandosi a una critica della decisione e della ricostruzione del fatto.

  • Inammissibile
    Mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.

    La Corte di legittimità dichiara il motivo inammissibile poiché la richiesta di attenuanti generiche non è stata formulata in modo specifico nell'atto di appello, limitandosi a deduzioni generiche e non indicando elementi positivi non considerati dal giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21531
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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