Sentenza 14 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2001, n. 11120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11120 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2001 |
Testo completo
1 112 0 / 0 1 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1772/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 23740 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Ud.11/06/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: CC RO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA LOJODICE, OSCAR LOJODICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI PICCIOTTO, 2717 PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1323/98 del Tribunale di TRANI I depositata il 21/12/98 R.G.N. 6/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 1772/2000 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità e meglio specificata in epigrafe, il Tribunale di Trani, ritenuta la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per avere la parte privata omesso di specificare, tanto in primo grado quanto nella successiva fase di gravame, i fatti sui quali fondava la domanda di condanna dell'INPS alla rivalutazione degli importi dell'indennità di disoccupazione ordinaria, corrispostale, durante gli anni dal 1982 al 1986, nella misura di lire ottocento giornaliere, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima parte avverso la sentenza del locale pretore, recante, a sua volta, il rigetto della domanda ora detta. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che la nullità derivi dal difetto di qualsiasi indicazione dell'assicurato circa la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, il numero di giornate per le quali è rimasto disoccupato, l'indennità percepita>>; che nessuna sanatoria può derivare dalla costituzione del convenuto;
che nessun rilievo ha l'avvenuta proposizione di una domanda di sola condanna generica;
che, infine, non può farsi carico all'istituto assicuratore di sopperire, con effetti sananti je non coerenti con regime degli artt. 163 e 414 cod. proc. civ., alla lacunosa editio actionis della controparte attingendo ai dati informativi in proprio possesso per l'esercizio delle funzioni istituzionali. La parte privata ricorre per la cassazione di questa sentenza, deducendo due motivi di censura. L'I.N.P.S. ha depositato la procura speciale rilasciata al proprio difensore, che ha esposto le sue difese all'udienza di discussione. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia vizi di motivazione e violazione degli artt. Tuy 156, 157, 160, 163, 164 e 414 cod. proc. civ., sul rilievo che le omissioni rilevate dal 3 giudice del gravame con riguardo all'atto introduttivo del giudizio non compromettono l'idoneità di questo a consentire l'identificazione dell'oggetto della domanda e del fatto costitutivo del diritto vantato, ma rilevano, semmai, sul solo piano della prova, estraneo all'ambito dei fattori di nullità della domanda, così come delineabile alla stregua delle norme citate. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizi di motivazione e violazione degli artt. 112, 324, 343, 345, 436 e 437 cod. proc. civ., sul rilievo che avendo, il primo giudice rigettato la domanda in forza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S., ed essendo stato il gravame proposto dal solo assicurato, doveva ritenersi implicito nell'accertamento del menzionato fatto estintivo quello (che ne costituiva il necessario presupposto e che, in difetto di specifica impugnazione aveva ormai conseguito l'efficacia del giudicato formale) dell'esistenza del diritto in contestazione: il che precludeva al Tribunale qualsiasi statuizione avente oggetto diverso da quello desumibile dall'appello dell'assicurato medesimo, ivi compresa quella concernente la validità dell'atto introduttivo del giudizio. Il secondo motivo di ricorso assume rilevanza pregiudiziale, essendo inteso a far valere un vizio consistente nel difetto del potere del giudice di appello di pronunciare sull'anzidetta questione di nullità. Esso è, però, infondato, per l'ovvia considerazione che il giudicato implicito può legittimamente dirsi formato sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento su cui sia intervenuto un giudizio espresso, a sua volta passato in giudicato (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1512): condizione, quest'ultima, inesistente nel caso di specie, nel quale l'appello proposto avverso la statuizione espressa resa dal primo giudice rendeva Jy impregiudicate tutte le questioni e gli accertamenti presupposti. 4 Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso. E' certamente corretta l'affermazione del giudice d'appello secondo cui nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 3 e 4 cod. proc. civ. è insanabile, oltre che rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. S.U. 2 giugno 1993 n. 6140 e le successive sentenze della Sezione Lavoro 29 dicembre 1997 n. 13066, 27 febbraio 1998 n. 2205, 27 aprile 1998 n. 4296, 2 ottobre 1998 n. 8910), restando esclusa l'operatività, nel detto rito speciale, di un principio analogo a quello affermato (cfr. Cass. 27 novembre 1973 n. 3270, 11 novembre 1974 n. 3542, 5 agosto 1982 n. 4395) con riguardo ad ipotesi di contraddittorietà o indeterminatezza della domanda proposta con citazione nel rito ordinario (art. 163 n. 3 cod. proc. civ.). E' però ugualmente corretto il rilievo che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (v., da ultima, Cass. 7 marzo 2000, n. 2572, che ribadisce un orientamento costante, dopo Cass., Sez. un., 2 giugno 1993, n. 6140) Aggiungasi che la verifica della sussistenza o no di tali condizioni determinanti la nullità deve essere compiuta da questa Corte - trattandosi della denuncia di error in procedendo alla stregua di un esame diretto del ricorso (introduttivo del giudizio), come ritenuto già da Cass. 7 luglio 1999, n. 7089. Orbene, l'esito di questo esame, alla stregua dell'esposto criterio, rende palese l'insussistenza della nullità, essendo, da un lato, evidente ed incontestabile l'avvenuta indicazione dell'oggetto della domanda (rivalutazione dell'indennità di disoccupazione, ре in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 21 aprile 1988) e dovendosi, 5 dall'altro lato, ritenere implicita in questa stessa indicazione l'allegazione del fatto costitutivo del diritto vantato, ossia dello stato di disoccupazione, tanto più che del di рез medesimo venivano forniti, come non manca riferire anche il giudice d'appello, non solo alcune coordinate temporali, attraverso il richiamo agli anni dal 1982 al 1986, quale arco di riferimento della pretesa, ma anche dati quantitativi in ordine alla misura dell'indennità giornaliera (pari a lire ottocento) effettivamente fruita. Non è, del resto, priva di significato, ai fini di detto esame, la circostanza che l'Istituto convenuto non abbia, all'atto della costituzione davanti al pretore, lamentato alcun pregiudizio alle propria possibilità di difesa, peraltro di fatto esplicatasi con successo nel giudizio di primo grado (conclusosi con il rigetto della domanda). Chiaro essendo che il ricorrente, con l'assumere ed il riferire di avere effettivamente percepito l'indennità di disoccupazione nel periodo suddetto, col lamentarne la misura insufficiente e col pretenderne l'adeguamento, ha assolto l'onere che gli incombeva, per evitare la sanzione di nullità del ricorso, le lacune palesate da quest'ultimo, sempre che non emendabili secondo il sistema di preclusioni e decadenze, proprio del rito speciale del lavoro e salvi, comunque, i rilevanti poteri istruttori conferiti al giudice dall'art. 421 cod. proc. civ., rilevano soltanto sul piano dell'onere della prova e, quindi, ai fini del giudizio di merito, senza precludere in limine la possibilità di formulazione del medesimo. In considerazione di tutto ciò, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Bari, che provvederà all'esame di merito erroneamente escluso dal giudice a quo, nonché al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. ри 6
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bari. Così deciso, in Roma, l'11 giugno 2001 IL PRESIDENTE Gitore IL CONSIGLIERE - ESTEN Flevent Ulpiciclivella SORE IL CANCELLIERE C1 AxfreellaDot IL CANNELLIBAK Deposit 14 20 CANCELLARE IL CANCELLIERE C1 Dott. Cinzia Scarsella 3 E 5 . 3 8 A G G 3 E N - 7 L - 1 L 1 L D E I T S S I A O I N I E R E ' . D L A T 1 T L R O D 0 R S T N O S E I A E S , G O I R , E D T P S A G A A S S T M T O E A B L D N D I O A I P S O D , L I E E 7