Sentenza 31 maggio 2016
Massime • 1
In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il decreto di irreperibilità emesso sulla base del verbale di vane ricerche dell'imputato, cittadino straniero, presso l'ultima residenza anagrafica rilevando che: a) nel corso di tale accertamento, nessuno era stato in grado di riferire notizie sul luogo ove si era trasferito; b) lo stesso imputato ricorrente aveva omesso di indicare l'attività lavorativa svolta in precedenza; c) non vi erano notizie circa il suo eventuale rientro nel paese di origine; d) non sussiste l'obbligo di disporre ricerche all'estero dell'imputato ivi residente, del quale si ignori l'esatto recapito).
Commentari • 3
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Come devono essere compiute le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen. ai fini della validità del decreto di irreperibilità (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 159) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Milano, giudicando ex art 627 c.p.p., in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di un condannato, aveva dichiarato non esecutiva una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, restituendo l'imputato nel termine per proporre personalmente appello ed ha rigettato nel resto l'istanza. A quest'ultimo proposito la Corte territoriale aveva rilevato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2016, n. 39329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39329 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2016 |
Testo completo
3 39 32 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 142612016 Antonio Prestipino - Presidente - Matilde Cammino - Relatore - UP - 31/05/2016 Giacomo Fumu R.G.N.49464/2015 Adriano Iasillo Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT DO n. ST (Romania) il 09/07/1960 avverso la sentenza del 21/04/2015 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliereMatilde Cammino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva: Un Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 21 aprile 2015 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 24 gennaio 2011 dal Tribunale di Bologna con la quale DO BA era stato dichiarato colpevole del reato di tentata estorsione, commesso in Bologna dal maggio 2007 fino al 28 luglio 2007 ai danni di OA AN (alla quale l'imputato aveva promesso la restituzione della somma di 800,00 euro solo se avesse acconsentito ad avere un rapporto sessuale con lui), ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 150,00 di multa.
2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 159 e 157 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al decreto di irreperibilità emesso solo sulla base del verbale di vane ricerche nell'ultima residenza anagrafica dell'imputato, senza tener conto che l'art. 159 codice di rito prescrive che le ricerche ai fini della dichiarazione di irreperibilità debbano essere svolte cumulativamente e non alternativamente in una serie di luoghi (di nascita, di ultima residenza, di ultima dimora, di ultima attività lavorativa) e presso l'amministrazione carceraria. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Il ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene infondato il primo motivo di appello con il quale si deduceva la nullità del decreto di irreperibilità in data 20 gennaio 2010 e di tutte le notificazioni successive effettuate nei confronti dell'imputato presso il difensore di ufficio per non essere state eseguite ricerche nel luogo di nascita (ST, in Romania) e per essere mancante la prova documentale delle ricerche eseguite nell'ultima residenza anagrafica, nell'ultima dimora e nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. In particolare il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che, dopo l'esito negativo delle ricerche effettuate nell'anno 2010 ai fini della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (l'imputato risultava trasferito in luogo sconosciuto e nemmeno la figlia era stata in grado di dare indicazioni per rintracciarlo), non si rendessero necessarie ulteriori indagini sull'imputato «in territorio italiano e neppure in quello di origine, non essendo emersi elementi concreti di un suo effettivo rimpatrio in Romania o di un suo nuovo radicamento geografico». Шкій 2 Va tuttavia rilevato che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.5, n.5127 del 31/03/2000, Brigato, Rv.216060; Sez.2, n.45896 del 17/11/2011, Beato, Rv.251359; Sez.3, n.17458 del 19/04/2012, Domollaku, Rv.252626), l'obbligo di effettuare nuove ricerche ai sensi dell'art. 159 cod.proc.pen., comma 1, ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, è condizionato dall'oggettiva praticabilità degli accertamenti, come limite logico di ogni garanzia processuale (Sez.2, n.9815 del 05/12/2001, Lu Zhong Q., Rv221521; sez.2, n.45896 del 17/11/2011, Beato, Rv.251359). Nel caso in esame l'imputato non era stato rintracciato presso la sua originaria residenza anagrafica e nessuno era stato in grado di riferire notizie sul luogo in cui si era trasferito;
quanto al luogo di lavoro, lo stesso ricorrente omette di indicare quale attività lavorativa risultante dagli atti del procedimento egli esercitasse prima della notifica del decreto di citazione (sulla necessità della rilevabilità dagli atti dell'attività lavorativa vedi, ancora Sez.2, n.9815 del5.12.2001, Lu Zhong, citata); inoltre non risultavano notizie circa il suo trasferimento in Romania e comunque, ai fini del decreto di irreperibilità, non sussiste obbligo di disporre apposite ricerche all'estero dell'imputato ivi residente, del quale si ignori l'esatto recapito (Sez.1, n.27552 del 23/06/2010, Loncaric e altro;
Sez.6, n.29147 del 03/06/2015 Ben Khelifa, Rv.264104). Data la situazione, nessuna ulteriore attività di ricerca (oltre quelle in concreto effettuate, nei limiti dell'oggettiva praticabilità, dal giudice per l'udienza preliminare, dal Tribunale e dalla Corte di appello) poteva quindi essere esigibile. Nel ricorso è infine del tutto generica la doglianza relativa all'insufficienza delle ricerche effettuate e all'inadeguatezza della loro documentazione, mentre nella sentenza impugnata si fa specifico riferimento alle relative comunicazioni della polizia giudiziaria del 16 e del 19 gennaio 2010. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 31/05/2016 Il Consigliere estensore Matilde Cammino Il Presidente Antonio Prestipino な DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 122 SET 2016 IL CANCELLIERE. Daniele Colapinte