Sentenza 22 febbraio 2012
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede (art. 624, 625 comma primo, n. 7 cod. pen.) la sottrazione di materiale ferroso riposto in una grande azienda agricola, dotata di recinzione ma con cancello spesso aperto e, pertanto, priva di vigilanza continua.
Commentario • 1
- 1. Se c'è custode il furto è .. semplice (Cass. 5032/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 15009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15009 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana Presidente del 22/02/2012
Dott. MARASCA Gennaro rel. Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 436
Dott. SABEONE Gerardo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 22377/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA CE N. IL 28/12/1963;
avverso la sentenza n. 2794/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Pellegrino Stefano che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. OSSERVA
MA NC, unitamente a MA IO deceduto prima del giudizio, si introdusse in una azienda agricola e tentò di asportare materiale ferrose accatastato.
Il fatto non è in contestazione.
Il MA è stato condannato in entrambi i gradi di merito - sentenze emesse dal tribunale di Marsala il 12 febbraio 2009 e dalla corte di appello di Palermo il 19 gennaio 2011 - per il delitto di furto aggravato dalla circostanza della esposizione alla pubblica fede del materiale ferroso sopradetto.
Con il ricorso per cassazione il MA NC deduceva la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7 essendo il reato perseguibile a querela di parte, non presentata nel caso di specie, non potendo ravvisarsi l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dal momento che il materiale ferroso era sottoposto a custodia continua e diretta.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da MA NC non sono fondati.
Per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui sul quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, 17 novembre 2007, n. 5113, CED 238742). Bisogna altresì considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, una sorveglianza saltuaria da parte del proprietario non può ritenersi sufficiente a togliere alle cose esposte alla pubblica fede quella particolare tutela che la legge accorda loro (Cass. 23 febbraio 1978, Minotauro, e 21 aprile 1986, Cartellini). Infine l'aggravante in discussione non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trovi la cosa, ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede;
cosicché la circostanza può ricorrere anche se la cosa trovasi in un luogo privato facilmente accessibile (Sez. 5, 8 febbraio 2006, n. 9022, CED 233978) ed anche se il detto luogo sia munito di recinzioni agevolmente superabili.
Orbene nel caso di specie dalle sentenze di merito si desume che il materiale ferroso era riposto in una grande azienda agricola, che, sebbene munita di recinzioni, era accessibile con faciltà perché il cancello restava sempre aperto di giorno e spesso anche di notte. Inoltre, tenuto conto della vastità del luogo, il materiale non era sottoposto a sorveglianza se non sporadicamente.
Il suddetto materiale era, quindi, esposto alla pubblica fede, tanto è vero che i due senza difficoltà riuscirono a caricarlo su un camion in pieno giorno. Soltanto l'intervento occasionale del proprietario dell'azienda pose fine al tentativo di furto. Del resto, secondo un precedente, anche se non recente, commette furto aggravato dalla esposizione della merce alla pubblica fede - colui il quale si impossessi di materiale ferroso altrui, che si trovi in luogo recintato e privo di vigilanza continua (sez. 2, n. 7059 del 28 febbraio 1986). Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012