Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di malattia (non coperti da contribuzione obbligatoria), è indispensabile l'esistenza di una denuncia che metta in condizione l'Ente previdenziale di procedere ad un tempestivo controllo della sussistenza della malattia, anche nel caso in cui la malattia determini una invalidità permanente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9973 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA COR 0.99-7-3 M 3/0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 22516/99 1 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Cron..27078 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud.15/03/02 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: NV MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato ELISABETTA CARATTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 rappresentato 1114 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 96/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 10/05/99 R.G. N. 149/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 maggio il Tribunale di Parma confermava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 15 maggio 1998, con cui, previo espletamento di consulenza tecnica, era stata respinta la domanda proposta dalla sig. SI RI diretta ad ottenere la pensione di reversibilità in quanto moglie superstite dell'avv. Renato Carattini, deceduto il 23 settembre 1980; la domanda era stata respinta in sede amministrativa perché, pur sussistendo il requisito del versamento dei 260 contributi settimanali, mancava l'ulteriore requisito del versamento di almeno 52 contributi nell'ultimo quinquennio. Assumeva di contro la ricorrente che, essendo l'anno di malattia 79/80 comprovato dalla certificazione medica allegata, il de cuius aveva diritto all'accreditamento di 52 contributi figurativi;
l'Inps sosteneva invece che da quanto risultante dalle for cartelle sanitarie era accreditabile solo il periodo dal 4 al 23 settembre 1980. Il Tribunale affermava in primo luogo che ai sensi dell'art. 56 RDL n. 1827 del 1935 è necessario che l'Inps possa accertare tempestivamente l'esistenza della malattia al tempo in cui era in corso, per verificare se essa sia tale da impedire l'espletamento dell'attività lavorativa, perché solo così è consentito l'accredito dei relativi contributi figurativi. Nella specie non era stata presentata alcuna denunzia di malattia, né il ricovero ospedaliero poteva considerarsi equivalente alla denuncia, giacché l'assistenza sanitaria veniva fornita dalla Usl, e quindi da ente del tutto distinto dall'Inps, il quale pertanto non poteva essere stato a conoscenza del ricovero, venendo ad essere quindi notiziato della malattia solo nove anni dopo il decesso, allorquando il 27 settembre 1989 era stata avanzata la domanda di pensione di reversibilità corredata con le cartelle relativi ai ricoveri e alle degenze ospedaliere. Detta documentazione, peraltro, nulla poteva dire sulle effettive condizioni del de cuius per i periodi in cui non vi era stato ricovero, ed infatti il CTU nominato, aveva potuto esprimere solo una valutazione di probabilità e non di certezza 1 sulla durata della malattia. Né poteva sostenersi che il ricovero del 21 dicembre 1979 avesse sostituito la denuncia;
è vero infatti che nel caso di ricovero presso pubblica istituzione ospedaliera la denunzia non occorre essendo evidente che in quel periodo il soggetto è da ritenersi inabile allo svolgimento dell'attività lavorativa tuttavia l'inizio della malattia non può farsi risalire in tal caso a 60 - giorni prima del ricovero, in analogia con la disposizione (art. 56 citato) che fa decorrere l'inizio della malattia 60 giorni prima della denuncia;
detto termine infatti, che si applica solo nel caso di denuncia, viene previsto come termine di sbarramento, oltre il quale non può comunque farsi risalire la malattia, non già quale termine in cui viene riconosciuta l'esistenza della malattia stessa, anche in assenza di accertamento. Concludeva il Tribunale che la certificazione prodotta non era idonea a dimostrare la sussistenza della malattia, né la degenza ospedaliera comprovata dai certificati era tale da coprire tutto il periodo richiesto. p Avverso detta sentenza la soccombente propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo illustrato da memoria. L'Inps resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denunzia violazione dell'art. 56 del RDL n. 1827 del 1935 e difetto di motivazione;
la sentenza sarebbe contraddittoria per avere dapprima affermato che il ricovero ospedaliero non equivale a denuncia e per avere poi rilevato che il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica è sostitutivo della denuncia certificando la data iniziale e quella finale. Sottolinea poi la ricorrente che la disposizione indicata fa riferimento non alla malattia "tempestivamente denunciata", ma a quella"tempestivamente accertata" la cui valutazione, secondo la Corte Costituzionale, è rimessa alla discrezionalità del giudice. Nella specie la prova della totale inabilità lavorativa del de cuius per 2 tutto l'anno 1979 e fino al decesso avvenuto nel settembre 1980, emergerebbe dalla consulenza tecnica esperita, essendo egli affetto da tumore al cervello che dava sicuramente luogo ad una malattia continuativa. Il ricovero ospedaliero del 21 dicembre 1979, in cui era stata rilevata la presenza del tumore, avrebbe sostituito la denuncia, che l'art. 11 del DPR 818/57 richiede solo quando non vi sia stata assistenza mutualistica o ricovero ospedaliero. Inoltre il certificato di ricovero potrebbe essere prodotto anche dopo la fine della malattia. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le USL erano diventate operative solo dopo il 1980, mentre in precedenza, con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ad opera della legge 833 del 1978 tutta la spesa sanitaria confluiva allo Stato tramite l'Inps. Il Tribunale avrebbe errato nel negare la prova del protrarsi della malattia per le 亿 52 settimane, perché così facendo aveva trascurato di valutare il tipo di malattia emerso dalle prove esperite, e cioè il tumore che provocava, tra l'altro,cefalee continue ed insistenti. Il ricorso non merita accoglimento. Sussiste innegabilmente la denunziata contraddittorietà, giacché il Tribunale ha dapprima ammesso e poi escluso che il ricovero ospedaliero equivalesse o comunque sostituisse la denuncia prevista dall'art. 11 del DPR n. 818 del 1957, tuttavia l'errore non inficia le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di merito, essendo comunque conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata. Invero nella specie non occorre neppure affrontare ex professo la questione relativa agli effetti dei ricoveri ospedalieri, perché i relativi periodi non coprirebbero, secondo gli accertamenti in fatto del Tribunale, che non sono stati censurati in questa sede, le cinquantadue settimane di contribuzione utili per la copertura dell'anno necessario al conseguimento della pensione di reversibilità. L'esame va pertanto limitato alla questione della possibilità di copertura con la contribuzione figurativa dei periodi di malattia intercorrenti tra l'uno e l'altro ricovero ospedaliero. 3 In relazione ad essi si sostiene che l'esistenza della malattia sarebbe certa considerato il tipo di affezione riscontrata (tumore al cervello inducente gravi e continue cefalee), mentre il Tribunale avrebbe errato nel ritenerla solo probabile, sulla scorta del parere espresso dal consulente nominato in primo grado. Si osserva che l'esistenza della malattia non appare invero elemento sufficiente per l'integrazione del diritto fatto valere, poiché la legge subordina la copertura del relativo periodo tramite contribuzione figurativa alla ulteriore condizione (art. 56 n. 2 del rdl 1827 del 1935 convertito nella legge n. 1155 del 1936) che la medesima sia “tempestivamente accertata”. Detta disposizione fu parzialmente modificata dall'art. 36 della legge 3 giugno 1975 n. 160, per cui il tenore della norma vigente all'epoca dei fatti è il seguente < I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla W natura definitivamente invalidante meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi>> ; con il che si conferma che l'onere di consentire un tempestivo accertamento vige anche nei casi in cui la malattia determini una invalidità permanente. L'art. 11 del dpr 818 del 1957 ne disciplina poi le modalità di attuazione, prescrivendo l'onere di denunzia con allegazione di dichiarazione medica recante la data dell'inizio della malattia;
impone altresì che la denunzia venga inoltrata entro sessanta giorni dall'inizio della malattia ( limitando in caso di ritardo il riconoscimento solo dal sessantesimo giorno anteriore alla denunzia), e prescrive poi l'ulteriore obbligo di comunicare entro il termine prefissato di quindici giorni, con ulteriore dichiarazione medica, la fine della malattia. Dette comunicazioni sono evidentemente finalizzate a consentire all'Inps la possibilità di “tempestivo accertamento”, ossia di controllo sulla esistenza della malattia, e cioè sulla temporanea impossibilità di svolgere l'attività lavorativa. Se ne trae conferma considerando che non vi è obbligo di denunzia per ottenere la contribuzione figurativa nel caso di malattia tubercolare, e ciò non solo in ragione della particolare pericolosità sociale riconosciuta a tale affezione, ma anche perché di essa l'Istituto viene tempestivamente notiziato, dovendo corrispondere l'indennità sanatoriale e post sanatoriale. Ma l'obbligo di tempestiva denunzia è necessario anche per consentire all'Istituto di computare tempestivamente ed adeguatamente i contributi figurativi, giacché l'ultimo comma dell'art. 56 della citata legge 1155 del 1936 dispone che < Per detti periodi di assicurazione l'Istituto computerà come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati>>. Si deve allora concludere che per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di malattia (non coperti da contribuzione obbligatoria) elemento indefettibile sia l'esistenza di un atto che metta l'Istituto in condizione di procedere ad un "tempestivo" controllo sulla sussistenza della malattia, essendo evidente il pericolo di ammettere denunzie tardive, effettuate quando ormai non sia più possibile procedere ad alcuna verifica dell'elemento cui la legge attribuisce rilevanza, e cioè l'esistenza della malattia e la temporanea impossibilità al lavoro. Nella specie il Tribunale ha affermato che l'Inps era stato posto a conoscenza della malattia solo al momento della domanda di pensione di reversibilità del 27 settembre 1989 e quindi ben nove anni dopo il decesso dell'avv. Carattini. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese ex ar. 152 disp. att. cod. civ. proc. SI BOLLO, DL
P.Q.M.
ASSA A R T . 1 0 La Corte rigetta il ricorso. Nulla perle spese. Così deciso in Roma il 15 marzo 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE D Толга в Ита IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Se9LUG. 2002 oggi, 5 IL CANCELLERE