Sentenza 20 luglio 2009
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, su sollecitazione della persona offesa a cui non era stato dato avviso dell'udienza preliminare, a nulla rilevando che questa avrebbe potuto proporre direttamente l'impugnazione per detto vizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2009, n. 43264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43264 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/07/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1036
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 016412/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) AN NZ, N. IL 14/02/1962;
2) DI TA, N. IL 20/01/1944;
3) DI MB, N. IL 10/12/1941;
4) DI AN, N. IL 06/10/1945;
avverso SENTENZA del 13/11/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FEDERICO RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio;
Udito il difensore dell'imputato DI MB, avv. Pecoraro Rocco, anche per l'imputato NZ in sostituzione dell'avv. Sica Silverio, che ha chiesto che venga dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I.P. del tribunale di Salerno, con sentenza del 13.11.2008, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NZ OR, DI TA, DI MB e DI AN in ordine all'imputazione di cui agli artt. 110, 476 e 479 c.p. per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.
L'imputazione era relativa al fatto che NZ, quale pubblico ufficiale responsabile del procedimento del comune di Baronissi, in concorso con i DI, quali beneficiari ed istigatori, nel provvedimento del 24.3.2003, col quale era stato revocato il provvedimento del 3.10.2002 di sospensione dei lavori oggetto dell'autorizzazione n. 101 già concessa ai DI, aveva dato atto che gli stessi avevano "...dimostrato il diritto di titolarità per la richiesta di autorizzazione avendo gli stessi la disponibilità dell'immobile interessato dall'intervento". L'autorizzazione che era stata rilasciata ai fratelli DI riguardava l'esecuzione di un accesso pedonale, con eliminazione della rete metallica e posa in opera di un cancelletto;
su denuncia di CA AN, vedova di DI OM comproprietario dell'immobile per successione assieme ai richiedenti, l'amministrazione comunale il 3.10.2002 aveva sospeso l'esecuzione dei lavori, ma poi, avendo i DI rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestavano di avere la piena disponibilità dell'immobile oggetto dei lavori, il provvedimento di sospensione era stato revocato con la motivazione di cui si è detto. La falsità sarebbe consistita nel fatto che il regolamento edilizio richiedeva il titolo di proprietà e nel provvedimento autorizzativo si era dato atto che i richiedenti avevano dimostrato di essere proprietari e di avere titolo alla concessione.
La pubblica amministrazione aveva richiesto un parere legale ed il professionista incaricato aveva risposto nel senso che il comproprietario aveva facoltà di installare un cancello sul passaggio comune con consegna delle chiavi agli altri proprietari. Il giudice non solo ha ritenuto dubbia la falsità della dichiarazione, essendo i DI sicuramente comproprietari dell'immobile assieme agli eredi del defunto fratello OM, ma ha escluso la sussistenza nei dichiaranti della consapevolezza di avere affermato una circostanza falsa.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno che ha dedotto la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 428 c.p.p., art. 419 c.p.p., commi 1 e 7 e art. 606 c.p.p., lett. c) perché alla CA, da considerarsi persona offesa dal reato secondo Cass. S.U., 25.10.2007, n. 46782, non era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
Dando atto di essere stato sollecitato all'impugnazione dal difensore della CA, il p.m. ricorrente ha comunque rilevato che ai sensi dell'art. 428 c.p.p., comma 2 la persona offesa avrebbe potuto proporre direttamente il ricorso per cassazione adducendo la nullità ex art. 419 c.p.p., comma 7. Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto col conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il Procuratore della Repubblica ha dato atto di essere stato sollecitato dalla persona offesa alla proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 572 c.p.p.; da ciò nasce l'interesse del pubblico ministero all'impugnazione che non viene meno per il fatto che la persona offesa avrebbe potuto proporre l'impugnazione direttamente essa stessa.
Nel merito è vero quanto sostenuto dal ricorrente. Nella richiesta di rinvio a giudizio del 30.5.2008 non è stata indicata la persona offesa dal reato ed anche nel capo di imputazione la CA non è stata neppure nominata;
le comunicazioni sono state fatte esclusivamente ad imputati e difensori.
Questa Corte non ritiene di doversi discostare dalla interpretazione recentemente data alla questione dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 46982 del 25.10.2007 secondo la quale "I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione".
Alla CA, quale persona offesa dal reato, si sarebbe dovuto notificare l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, così consentendole di partecipare al giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno, Ufficio G.U.P., per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009