Sentenza 19 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di armi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, si devono considerare armi comuni da sparo, salvo che non intervenga il giudizio di esclusione dell'attitudine a recare offesa alla persona da parte della Commissione consultiva centrale, solamente quelle ad aria compressa o a gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2002, n. 13105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13105 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Presidente - del 19/02/2002
1. Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - SENTENZA
2. " GIANFRANCO GG " N. 157
3. " UMBERTO OR " REGISTRO GENERALE
4. " AN IO " N. 31864/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO TT, n.1/1/61 avverso la sentenza emessa l'11/6/01 dalla Corte di appello di Brescia Visti li atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott.
Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osserva
con sentenza in data 10/6/94 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato CO TT colpevole di violazione degli artt. 10 e 14 legge 497/1974 e 23 legge 110/1975 per avere illegalmente detenuto una carabina ad aria compressa cal. 4,5 sprovvista della indicazione della marca e della sigla di matricola e, unificati tali reati accertati in Castelli Calepio nel vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche lo ha condannato a 8 mesi e 15 giorni di reclusione e lire 200.000 di multa.
La decisione è stata, confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza. in data, 11/6/01 che ha respinto il gravame dell'imputato.
Il giudice di secondo grado ha anche respinto l'istanza di rinnovazione del dibattimento avanzata dalla difesa affinché fosse eseguito, in relazione allo ius superveniens rappresentato dall'art.11 comma 2 della legge 21/12/99 n. 526 che ha modificato l'art. 2 comma 3 della legge 110/1975, accertamento tecnico sulla carabina allo scopo di verificarne la potenzialità.
Ha ritenuto la Corte di merito che, non essendovi stato giudizio di esclusione dell'attitudine della carabina medesima a recare offesa alla persona da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi e in assenza di concreti elementi che facessero di ciò dubitare, tale accertamento non fosse indispensabile ai fini della decisione.
Avverso questa, pronuncia il difensore del CO ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce erronea interpretazione della modifica apportata all'art. 2 comma 3 della legge 110/1975. La censura è fondata, e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.
Stabiliva l'art. 2 comma 3 legge 110/1975 che si dovevano considerare armi comuni da sparo anche quelle ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, salvo che la Commissione consultiva centrale ne escludesse, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
L'art. 11 comma 2 legge 526/1999 - recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - ha modificato alla base la norma stabilendo che si devono considerare armi comuni da sparo, salvo sempre che non intervenga giudizio di esclusione dell'attitudine a recare offesa alla persona da parte della Commissione consultiva centrale, solamente quelle ad aria compressa o a gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule.
È stato dunque introdotto ex lege un preciso requisito di carattere tecnico che si traduce in sostanza nella depenalizzazione di tutti fatti concernenti armi ad aria compressa o a gas compressi che non sviluppano un'energia superiore al suddetto limite e, quindi - in assenza di specifici elementi al riguardo e della verifica demandata dall'art. 2 del decreto ministeriale 9/8/01 n. 362, recante la relativa disciplina regolamentare, alla stessa Commissione consultiva centrale - la Corte di appello non poteva pervenire alla conferma della pronuncia di condanna senza un accertamento sul punto, trattandosi di questione che investe l'esistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati che è onere dell'Accusa provare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della. Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2002