Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/1999, n. 3792
CASS
Sentenza 16 aprile 1999

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Tra il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo fondata su incompetenza del giudice, disconoscimento dell'autenticità del documento ed incapacità naturale a contrarre dell'ingiunto, con richiesta di declaratoria di nullità o revoca del provvedimento, e l'opposizione all'esecuzione per estinzione dell'obbligazione ingiunta, con richiesta di declaratoria di inefficacia del precetto, non sussiste litispendenza, per difetto di identità di "petitum" e "causa petendi". D'altro canto la competenza del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., è inderogabilmente del giudice che ha emesso l'ingiunzione, mentre quella del giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. appartiene inderogabilmente al giudice del luogo dell'esecuzione, competente per materia e valore, e pertanto non è modificabile ne' la competenza dell'uno ne' quella dell'altro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/1999, n. 3792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3792
    Data del deposito : 16 aprile 1999

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