Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
Tra il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo fondata su incompetenza del giudice, disconoscimento dell'autenticità del documento ed incapacità naturale a contrarre dell'ingiunto, con richiesta di declaratoria di nullità o revoca del provvedimento, e l'opposizione all'esecuzione per estinzione dell'obbligazione ingiunta, con richiesta di declaratoria di inefficacia del precetto, non sussiste litispendenza, per difetto di identità di "petitum" e "causa petendi". D'altro canto la competenza del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., è inderogabilmente del giudice che ha emesso l'ingiunzione, mentre quella del giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. appartiene inderogabilmente al giudice del luogo dell'esecuzione, competente per materia e valore, e pertanto non è modificabile ne' la competenza dell'uno ne' quella dell'altro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/1999, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
IA SA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ALFONSO FIRMANI, ( con studio in 66010 NO AT (CH) VIA TRATTURO,58 ); giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA RISP PROV CHIETI SPA, in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliato in ROMA E MONACI 21, presso lo studio dell'avvocato EMMA TOSI, difeso dall'avvocato ELIODORO D'ORAZIO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 55/97 della Sezione distaccata di Pretura di ORTONA, emessa il 04/07/97; RG.694/96. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO SCHIRÒ che ha chiesto si dichiari, con le conseguenze di legge, la competenza del Pretore di Chieti, sezione distaccata di Ortona, a decidere sull'opposizione all'esecuzione promossa da LI TI nei confronti della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1^ agosto 1997 LI TI proponeva regolamento di competenza avverso la sentenza n. 55 del 4 luglio 1997 del Pretore di Chieti - sezione distaccata di Ortona - con la quale era stata dichiarata la litispendenza tra il processo di opposizione all'esecuzione instaurato davanti al suo ufficio ed il giudizio, precedentemente promosso presso il Tribunale di Chieti, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7/96 emesso dal Presidente di detto Tribunale.
Deduceva la ricorrente che tra i due giudizi non vi era litispendenza per essere diversi sia il petitum che la causa petendi. L'istanza veniva notificata alla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, che non vi aveva aderito e che depositava memoria difensiva con la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura e nel merito ne sosteneva l'infondatezza chiedendone il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disattesa, stante la sua infondatezza, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.
È d'uopo infatti osservare. muovendo dal rilievo che il procuratore che ha sottoscritto il ricorso per regolamento di competenza è lo stesso che ha rappresentato la parte nel giudizio di merito, in forza di procura che non escludeva la facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza, che trova nella specie applicazione il principio giurisprudenziale, costantemente affermato da questa Corte (v. Cass. 90/46 26; Cass. 95/3538 e Cass. 98/2333), secondo cui "l'istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal procuratore della parte del giudizio di merito, non essendo in tal caso necessaria una procura speciale, ne' richiedendosi che il difensore sia iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione".
E va ancora ricordato, disattendendo il contrario assunto del ricorrente. che questa Corte ha anche avuto occasione di affermare (v. Cass. 98/2333) che "qualora la procura nel giudizio di merito non escluda espressamente o inequivocabilmente la facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza, il rilascio a margine del ricorso introduttivo di specifica procura al medesimo professionista per il regolamento di competenza è irrilevante potendo detto procuratore sottoscrivere il ricorso e rappresentare la parte in forza della precedente procura, rilasciata nel giudizio di merito, e dovendosi intendere la nuova procura come meramente confermativa del potere di rappresentanza processuale in precedenza conferito dalla parte".
Passando all'esame del merito deve rilevarsi che costituisce ius receptum (v. tra le altre Cass. 96/282 e Cass. 96/2253) che la litispendenza che determina competenza in base al criterio della prevenzione sussiste solamente quando tra due o più cause vi sia, oltre alla identità dei soggetti, anche l'identità di petitum (inteso come bene della vita di cui si chiede la tutela) e di causa petendi (intesa come fatto costitutivo della domanda, ossia del diritto fatto valere in giudizio).
Nel caso di specie le cause tra le quali il Pretore di Chieti ha dichiarato la litispendenza divergono sia per petitum essendo rivolte, l'una, alla dichiarazione di inefficacia del precetto, e l'altra alla revoca o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, sia per causa petendi poiché l'opposizione al precetto si fonda sulla circostanza che il creditore avrebbe già agito nei confronti di altro coobbligato solidale e che comunque le somme indicate in precetto, relative alla liquidazione delle spese del decreto ingiuntivo e alla tassa di registro, non sarebbero dovute o lo sarebbero solo in proporzione della quota parte del debito, mentre l'opposizione al decreto ingiuntivo si fonda su di un'eccezione di incompetenza per valore del Presidente del Tribunale di Chieti, sul disconoscimento della dichiarazione di fideiussione e della relativa sottoscrizione e sull'incapacità a contrarre dell'opponente all'epoca della sottoscrizione della fideiussione. Al riguardo la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire (v. Cass. 76/460 2) che non è ravvisabile litispendenza tra l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso decreto e che contemporanea pendenza, in relazione ad un medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro procedimento di opposizione a precetto intimato sulla base del medesimo titolo ha influenza, esclusivamente, sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile in ciascuna delle due sedi, ma non comporta modificazione della competenza che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27 comma I^ e 615 comma I^ c.p.c., al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore (v. Cass. 83/1410 e Cass. 98/186).
Le riscontrate diversità tra petitum e causa petendi consentono poi di escludere che tra le due cause ricorra un'ipotesi di continenza.
Va conseguentemente dichiarato, in accoglimento del ricorso e sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, la competenza del Pretore di Chieti e pronunciata la condanna della Cassa di Risparmio al pagamento delle spese del giudizio così come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Pretore di Chieti;
condanna la resistente Cassa di Risparmio di Chieti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in L. 303.000= oltre agli onorari liquidati in Lire
unmilioneduecentomila.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999