Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione dà luogo ad errore di fatto rilevante ex art. 625 bis cod. proc. pen. se è conseguenza di una mera svista materiale, cioè di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, sempre che la svista abbia avuto un'efficacia causale determinante nel senso che la decisione sarebbe potuta essere diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 44327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44327 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 11/10/2005
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1460
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 46376/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HM OR;
avverso la sentenza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione n. 1345 dell'11 ottobre 2004;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.;
Udita all'udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marina A. Tavassi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato Avv. Luigi Saraceni, anche in sostituzione dell'Avv. Giuliano Pisapia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 13 maggio 1999 la Corte d'Appello di Milano confermava il giudizio di condanna di primo grado a carico di AH VI (sent. 04/02/1998 del Tribunale di Milano), che era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata e di detenzione e porto d'armi comuni da sparo e condannato, unificati detti reati in continuazione, alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione e lire tre milioni di multa.
Con sentenza del 04/04/2001, questa Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, annullava la sentenza emessa in data 13/05/1999 dalla Corte d'Appello di Milano e rinviava ad altra sezione della Corte d'Appello milanese per nuovo giudizio e ciò in accoglimento del denunciato vizio di difetto di motivazione circa i riscontri esterni in punto di attendibilità della chiamata in correità, ritenuta peraltro intrinsecamente attendibile. Con sentenza del 27/11/2002 la Corte d'appello milanese, quale giudice del rinvio, confermava il giudizio di condanna, ritenendo che la responsabilità del AH emergesse dal compendio delle indicazioni fornite dal collaboratore RI a sostegno della chiamata in correità, in quanto non inficiate da inaffidabilità e inattendibilità.
Il AH proponeva ricorso per Cassazione deducendo illogicità e vizio della motivazione nonché violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., comma 3, avendo la Corte meneghina omesso di colmare il vuoto motivazionale additato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra indicata.
Con sentenza n. 1345 dell'11/10/2004, depositata il 04/11/2004, la Sesta Sezione di questa Corte riteneva fondato il motivo di ricorso (sub 6) proposto dall'Avv. Giuliano Pisapia riguardante il difetto di motivazione circa il criterio di commisurazione della pena inflitta, rigettava nel resto il ricorso ed annullava la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Con ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., depositato in data 17/12/2004, gli Avv. Giuliano
Pisapia e Luigi Saraceni, difensori del AH, impugnavano detta sentenza deducendo l'omesso esame da parte della stessa del ricorso presentato nell'interesse dello stesso imputato dall'Avv. Luigi Saraceni ed in particolare del motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto, in cui il ricorrente aveva dedotto che l'addebito ascritto al AH non poteva configurarsi come rapina, in quanto lo stesso AH, accusato di aver concordato con gli esecutori materiali la sottrazione della cosa mobile, era il possessore o detentore della cosa stessa. I difensori lamentavano che la Sesta Sezione di questa Corte Suprema avesse ignorato completamente le censure formulate nel ricorso separatamente proposto dall'Avv. Saraceni e ritenevano che una simile omissione, pur non avendo alcuna rilevanza con riguardo alle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di censura comuni ai due ricorsi, assumeva rilevanza, invece, ai fini di cui all'art. 625 bis c.p.p., con riferimento alla distinta ed autonoma censura relativa alla qualificazione del fatto fondata, nel ricorso Saraceni, su un presupposto fattuale del tutto diverso da quello dedotto nel ricorso Pisapia. I difensori sottolineavano come il motivo di censura del ricorso Saraceni fosse chiaramente, inequivocabilmente ed esclusivamente fondato, non già sulla qualità di proprietario del AH, bensì sulla sua condizione di possessore/detentore (essendo amministratore unico e socio pressoché totalitario della s.p.a. New Oro Italia, proprietaria del laboratorio di oreficeria ove era avvenuta la sottrazione dell'oro, 30 kg. in lingotti) e come, quindi, questa Corte fosse incorsa in una svista, in un errore di percezione determinante l'omissione dell'esame di una censura di rilevanza decisiva per l'esito della causa.
Chiedeva, pertanto, la difesa del ricorrente la revoca della sentenza citata in punto di qualificazione giuridica del fatto attribuito al condannato e conseguentemente l'adozione dei provvedimenti necessari per correggere l'errore. Con memoria del 09/02/2005 l'Avv. Luigi Saraceni ribadiva le doglianze riguardanti la mancata considerazione della censura dedotta nel secondo motivo del proprio ricorso e, con ulteriore memoria a sostegno del ricorso straordinario, datata 26/04/2005, confermava quanto ivi sostenuto.
Questo Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. Dal testo della sentenza della sesta sezione di questa Corte appare evidente che il ricorso, pure regolarmente presentato dall'Avv. Saraceni nell'interesse dell'imputato, non è stato preso in alcun modo in considerazione dal collegio giudicante. L'esame dei motivi di gravame analiticamente condotto nella sentenza (da pag. 4 pag. 11) ripercorre le sole deduzioni della difesa Pisapia. Non sussisterebbero comunque gli estremi del ricorso straordinario laddove i motivi del ricorso di cui fosse stato omesso l'esame non aggiungessero nulla di nuovo rispetto all'esame condotto dalla Corte sugli altri motivi di gravame formulati con il ricorso esaminato. Ma non può dirsi che ciò ricorra nel caso di specie, quantomeno per il motivo prospettato dalla difesa Saraceni quale distinta ed autonoma censura relativa alla qualificazione del fatto fondata, nel ricorso Saraceni, su un presupposto fattuale del tutto diverso da quello dedotto nel ricorso Pisapia.
Va premesso che la Corte d'appello di Milano, in sede di rinvio aveva ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come rapina, considerando che vittima effettiva della sottrazione dei lingotti fosse la persona giuridica della società, avente piena autonomia soggettiva e giuridica. Il 5^ motivo del ricorso Pisapia lamentava carenza di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel rilievo che AH fosse proprietario, difettando l'altruità della cosa, mentre il 2^ motivo del ricorso Saraceni rilevava che comunque il AH era detentore, fondando così il motivo di ricorso su un presupposto fattuale del tutto diverso da quello dedotto nel ricorso Pisapia. La sesta sezione della Cassazione, accogliendo solo il motivo del ricorso Pisapia riguardante il trattamento sanzionatorio (vedi pag. 10), proseguiva osservando che la rapina non è reato contro la proprietà ma contro il possesso (o la detenzione penalisticamente intesa), non essendo nella specie dubitabile che i lingotti d'oro custoditi nei forzieri della oreficeria ed oggetto della rapina fossero di proprietà della società New Oro Italia. Il AH ne aveva solo la disponibilità, conservando verso la predetta società un obbligo di rendiconto. È vero, tuttavia, che la sentenza tralasciava di prendere in considerazione il ricorso Saraceni ed aveva comunque omesso di esaminare la qualificazione giuridica sotto il profilo formulato con il secondo motivo di ricorso, ovvero sia la diversa prospettazione che AH, ancorché non proprietario, fosse comunque possessore o detentore. L'omesso esame di un motivo di ricorso su una questione decisiva per la risoluzione della causa determina una situazione di giudicato meramente apparente, nel senso che la questione viene decisa senza che sia stata in un modo o nell'altro effettivamente giudicata.
È noto che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'articolo 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Ciò è stato più volte affermato da questa Corte, in particolare con la sentenza a Sezioni Unite n. 16103 del 27/03/2002 (rv. 221280, ric. Basile), nella quale è stato precisato in motivazione che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. Un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, rv. 220292; Sez. Un. 27/03/2002 n. 16103, Basile, rv. 221283). La sentenza da ultimo citata, in particolare, ha affermato che l'omesso esame di un motivo di ricorso per Cassazione non da luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'articolo 625 bis c.p.p., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente. L'omesso esame, invece, deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. Inoltre per la sussistenza dei presupposti per il ricorso straordinario occorre che la vista abbia avuto un'efficacia causale determinante nel senso che la decisione avrebbe potuto essere diversa se non si fosse incorsi nell'errore di fatto evidenziato. Questo Collegio ritiene che l'ipotesi in esame ben possa essere qualificata come errore di fatto nei termini sopra indicati e che la stessa integri i presupposti per l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'articolo 625 bis c.p.p., considerato che la decisione del giudice di legittimità avrebbe potuto essere diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto. Il ricorso risulta pertanto fondato. Deve essere conseguentemente disposto l'annullamento della sentenza impugnata con fissazione per la trattazione dei ricorsi in udienza pubblica e comunicazione della presenta sentenza alla Corte d'Appello di Milano.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone la fissazione della trattazione dei ricorsi in pubblica udienza. Si comunichi alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005