Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9592 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 095 92 /02 LA CORTE SU R Oggetto Lavoropresidenze sociale;
SEZIONE LAVORO cumulo di feusioni Composta dagli Ill.mi $igg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 15129/99 Cron.on. 25773 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 26/03/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: ABBRACCIAVENTO ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. RAVA' 12, presso lo studio A.N.M.I.L., - rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO PAPAGALLI, giusta delega in atti;
ricorrente 7 contro 1 1 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 1333 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1737/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 03/07/98 R.G.N. 4561/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per - l'accoglimento del ricorso. -2- SE N T ENZA Ritenuto che con ricorso del 20 giugno 1996 al TO di Genova, Addolorata EN, titolare di una rendita per malattia professionale erogatale dall'Inail in quanto superstite al marito ID OR, esponeva di avere ottenuto dall'PS anche una pensione di riversibilità, che però questo Istituto aveva revocato, con recupero dei indebitamente pagati, a causa della nonratei cumulabilità dei due benefici, disposta dall'art. 1, comma 43, 1. 8 agosto 1995 n. 335; che ad avviso della ricorrente il divieto di cumulo valeva per il caso in cui le due prestazioni 1 pensione PS e rendita Inail - avessero avuto origine dal medesimo evento dannoso, mentre nel caso di specie la pensione di riversibilità spettava per effetto dell'età e dei contributi a suo tempo versati dal defunto consorte;
che pertanto illegittimo era il provvedimento di revoca, onde la EN chiedeva la condanna dell'PS al ripristino della pensione ed somme indebitamente alla restituzione delle recuperate;
che, costituitosi il convenuto, il TO rigettava la domanda, e la decisione veniva 3 confermata con sentenza del 3 luglio 1998 dal Tribunale, il quale accertava l'unicità del titolo in base al quale erano stati attribuiti i due benefici, ossia un'asbestosi con invalidità del novanta per cento, il quale aveva dato luogo ad una invalidità ordinaria,pensione PS di oltreché alla rendita Inail;
che l'asserito versamento di contributi pensione di sufficienti al conseguimento di una vecchiaia о d'anzianità era un fatto irrilevante, posto che l'PS non aveva poi attribuito questo tipo di pensione;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione 1'EN mentre l'PS resiste con controricorso.
Considerato che
con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1, comma 43, 1. n. 335 del 1995, osservando che la pensione di riversibilità, liquidata dall'PS, e poi revocata, era fondata su contributi versati e sull'età anagrafica del defunto marito, ossia sul diritto di questo alla pensione d'anzianità: erroneamente, perciò, il Tribunale ravvisò l'unicità del titolo dei due benefici previdenziali rendita Inail ai superstiti e pensione di riversibilità PS - ed il conseguente divieto di cumulo;
che il motivo è privo di fondamento;
che a norma dell'art. 1, comma 43, cit. "le pensioni di inabilità, di riversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante"; di specie il Tribunale che, nel caso ha accertato l'unicità dell'evento invalidante, che aveva dato luogo ai due benefici previdenziali in favore dell'attuale ricorrente, ossia una grave asbestosi sofferta dal defunto coniuge;
che diversa dal caso qui esaminato è l'ipotesi in cui il trattamento di riversibilità erogato dall'PS abbia origine in una pensione di vecchiaia, ossia in un fatto diverso dall'infortunio o malattia professionale (Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129); che perciò gli altri fatti dedotti nel giudizio di merito (contributi versati, anzianità anagrafica) che avrebbero potuto, in ipotesi (vedi 5 Cass. 20 febbraio 1998 n. 1821), giustificare il sono irrilevanticonseguimento di altro beneficio, nella presente controversia;
che l'efficacia della presente pronuncia si riferisce al tempo successivo alla liquidazione della pensione di riversibilità, fino al 30 giugno 2001, poiché a partire dal 1° luglio 2001 ha efficacia il sopravvenuto art. 73, comma 1, 1. 23 dicembre 2000 n. 388; che, rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod.. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 26 marzo 2002. il Presidente: DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Il Cons. estensore: Tonic Publi E01 OGNI SPESA, TASSA TO AI SENSI DELL'ART. 13 IL CANCELLIERE DD SA LIGGE 11-8-73 N. 533 Depositate in Cancelleria Oggi ✓ LUG 2002 IL CANCELLIERE