Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2002, n. 5936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5936 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOM05 9 36 / 02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 17344/00 Consigliere Cron.18336 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 06/ 02/02 Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: 1 ITALKALI SPA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA CORSO tempore, EMANUELE II. VITTORIO n. 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CO, elettivamente domiciliato in ROMA BALLONE di VIA CORVIALE 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA LA FORESTA rappresentato e difeso dall'avvocato · PLACIDO PARISI, giusta delega in atti;
2002 580
- controricorrente -
1- del Tribunale di avverso la sentenza n. 1279/00 AGRIGENTO, depositata il 02/05/00 - R.G.N. 1068/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIOper delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
1'Avvocato PAOLO ANTONUCCI per delega PLACIDO udito PARISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 17344/00 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Agrigento l'attuale resistente, indicato in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della s.p.a. KA - società a partecipazione maggioritaria dell'E.m.S.- e di essere stato collocato in prepensionamento il 25 gennaio 1995, con fruizione della relativa indennità, lamentava di non aver ancora ricevuto l'indennità di fine rapporto, spettantegli in ragione della risoluzione “contrattuale" del rapporto di lavoro, e chiedeva pertanto la condanna dell'KA al pagamento di quanto dovutogli a titolo di T.F.R. a decorrere dalla predetta data. La società convenuta opponeva che il rapporto di lavoro non era ancora cessato né vi era stata alcuna manifestazione di volontà diretta al licenziamento o, rispettivamente, alle dimissioni, e che, d'altra parte, in base alla normativa regionale, la pretesa del lavoratore appariva inconciliabile con la dedotta qualità di prepensionato e con la situazione di “fermo produttivo" in cui si trovava l'azienda, determinante una fase di mera sospensione e non la cessazione del rapporto di lavoro. Il Pretore adito accoglieva la domanda. L'KA interponeva gravame, cui resisteva il lavoratore. Il Tribunale di Agrigento accoglieva l'appello solo in ordine alla disciplina degli accessori, per il resto (e per quanto interessa in questa sede) osservando che, conformemente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.446 del 1994, la normativa regionale di cui all'art. 28 L. R. 1° settembre 1993 n.25 presuppone non già l'estensione di mere provvidenze economiche a lavoratori in relazione ai quali si sia configurata una sospensione dell'attività lavorativa per un temporaneo fermo tecnico, ma piuttosto un vero e proprio prepensionamento con conseguente cessazione del rapporto di lavoro e che, d'altra parte, l'art. 2 della legge 10 gennaio 1995 n.8, nel prevedere che i lavoratori vengano reinseriti prioritariamente nell'azienda in caso di riavvio dell'attività produttiva nelle miniere, induce a ritenere che tale obbligo sussista in quanto la società Juce 3 decida di assumere nuovo personale e ricostituire quindi nuovi rapporti di lavoro per cessazione dello stato di fermo produttivo, non configurabile, quest'ultimo, come effetto di arbitraria sospensione unilaterale dei rapporti medesimi. Avverso questa sentenza la società KA ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria. La controparte ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. La società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, della legge regionale n.8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 legge regionale n.25 del 1993 e al disposto degli artt. 5 e 6 della legge regionale n.27 del 1984, e degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod. civ., nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n.25 del 1993, relativa alle situazioni di esubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità produttive, trattandosi della sospensione temporanea della attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed era disciplinata invece dalla legge n.8 del 1995, che, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purché non si fossero dimessi dal rapporto in vista della ripresa dell'attività produttiva della miniera. Premesso che la sentenza della Corte Costituzionale n.446 del 1994 non si pronunzia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori "fermati" debbano ritenersi "cessati" dal rapporto di lavoro, tenuto conto che l'espressione "lavoratori non riammessi nell'attività" indica che i rapporti siano non cessati ma soltanto sospesi, posto che l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, risulta essere temporaneo e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori "esodati", ma non 4 Fes l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico giuridico, presupponente la cessazione del rapporto. D'altra parte, non si tratterebbe, nella specie, di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione "ex lege" conseguente alla concessione di un beneficio assistenziale coerente con le esigenze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licenziamenti né dimissioni dei lavoratori.
2. Il ricorso non è fondato. Questa Corte (Cass. 11 febbraio 2000 n. 1554, 20 marzo 2000 n. 3274, 6 ottobre 2000 n.13312, 16 ottobre 2000 n.13743) ha già esaminato le questioni poste dalla società ricorrente ritenendole infondate ed ha affermato il seguente principio: Tenuto presente che gli artt. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n. 27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici inequivocabilmente collegati alla cessazione coattiva o a domanda dei rapporti di lavoro, e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro è collegata l'estensione, disposta dai commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge reg. 1 settembre 1993 n. 25, degli stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità "una tantum" invece che per le misure economiche di accompagnamento al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del personale della società KA (a partecipazione maggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve ritenersi che l'art. 1 della legge reg. 10 gennaio 1995 n. 8, prevedendo l'applicazione anche ai dipendenti della medesima società KA "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini" dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art. 28 legge reg. n. 25/1993 (comma terzo -bis aggiunto all'art. 28 dal cit. art. 1 legge reg. n. 8/1995), sottintenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavoro, come del resto è confermato sul piano logico da altre disposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore cui siano state 5 riconosciute le provvidenze economiche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda dell'interessato (art. 28, terzo comma, legge reg. n. 25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro>>. Possono pertanto richiamarsi e ribadirsi le considerazioni già svolte in tali pronunce, che questo Collegio fa interamente proprie, aggiungendo come già fatto dalla sentenza n.17 del 2 gennaio 2002- le ulteriori considerazioni che seguono.
3. Quanto alla tesi della non identità delle fattispecie cui attengono i benefici previsti dalla legge n.27 del 1984 e dalla legge n.28 del 1993 e quelli contemplati dalla successiva legge n.8 del 1995, va riconosciuto che l'espressione, contenuta nell'art. 28, comma 3 bis, 1. r. n.25 del 1993 (quale introdotto dall'art. 1 1. r. 8 del 1995), "non A riammessi" nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo>> non indica né implica affatto l'estinzione dei rapporti di lavoro. Anzi la mancata riammissione del dipendente nell'attività lavorativa implica al contrario l'attualità e nient'affatto la cessazione - del- rapporto di lavoro;
ciò che invece manca è l'attualità della prestazione in ragione appunto del fermo produttivo. Evenienza questa di certo ipotizzabile, essendo ben nota la possibilità di una sospensione del rapporto ex lege o su base volontaria (pattizia), anche perché - come rileva la stessa difesa - il fermo produttivo non implica di per sé solo l'estinzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti inattivi. Tale rilievo non inficia, però, le conclusioni alle quali sono pervenute le menzionate pronunce. La mancata riammissione nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo costituisce un pre-requisito perché il dipendente possa accedere ai benefici in questione, ma non vale affatto a connotare le caratteristiche intrinseche dei benefici stessi. Solo i dipendenti "non riammessi" (ma non per questo cessati dal servizio) e non già tutti i dipendenti della società KA hanno titolo per accedere ai benefici in esame. Questa - condizione di accesso si colloca quindi in posizione simmetrica rispetto all'altra prevista in precedenza dal secondo comma dell'art. 28 legge n.25 del 1993, che riferiva i medesimi 6 Fee benefici ai dipendenti risultati in esubero a seguito dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive. Altra questione è invece quale sia la connotazione strutturale del beneficio. A tale questione non può darsi una risposta ontologicamente orientata, occorrendo invece far riferimento al dato positivo della disciplina regionale. E' il legislatore regionale che ha operato una scelta discrezionale (essenzialmente di politica sociale) e in astratto nulla avrebbe impedito che i benefici in questione fossero stati costruiti proprio come ora ritiene la difesa della società: sospensione del rapporto di lavoro, accompagnata dall'intervento di sostegno, mediante l'erogazione di una prestazione previdenziale, del Fondo costituito presso l'Ente minerario siciliano, che all'epoca controllava la società KA (come risulta dallo stesso secondo comma dell'art. 2 della legge n.25 del 1993). L'art. 9 della legge regionale n.42 del 1975 prevedeva proprio un beneficio di tale natura;
ossia un beneficio che escludeva la risoluzione del rapporto di lavoro e presupponeva invece solo la sospensione dello stesso. Di fatto però il legislatore regionale del 1995 non ha operato questa scelta. E ciò risulta inequivocabilmente dal mero dato testuale dell'art. 1 della legge n. 8 del 1995. Tale disposizione che è quella che ha introdotto i benefici in esame in favore dei lavoratori non riammessi in servizio in ragione del fermo produttivo - non disegna affatto (ex novo) la struttura di questi benefici, ma si limita ad importarla dall'art. 28 della legge n.25 del 1993, che a sua volta (con analogo rinvio) richiamava i benefici previsti dagli artt. 5 e 6 della legge n.27 del 1984. Quindi, in forza di questo duplice rinvio, è a tali ultime due disposizioni che occorre riferirsi per identificare i benefici in esame. L'art. 5 cit. (sotto la rubrica che in termini inequivocabili parla di risoluzione dei rapporti di lavoro) prevede un'ipotesi di prepensionamento (per volontà di ciascuna delle parti) alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 6 e 8 della cit. legge n.42 del 1975. L'art. 6 a sua volta prevede, in termini altrettanto inequivoci, un'ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di 7 Fees lavoro (per volontà del dipendente: a quest'ipotesi si riferisce specificamente la "richiesta" del dipendente prevista dal terzo comma dell'art. 28 della legge n.25 del 1993). Invece l'ipotesi della mera sospensione "assistita" del rapporto, di cui all'art. 9 della cit. legge n.42 del 1975 (fattispecie peraltro del tutto peculiare perché riguardava i lavoratori titolari di pensione INPS per i quali non era possibile la contribuzione volontaria, a differenza dell'ipotesi del prepensionamento o della risoluzione anticipata del rapporto), non è affatto richiamata negli artt. 5 e 6 della legge n.27 del 1984 e quindi neppure può dirsi richiamata dalle successive citate disposizioni della legislazione regionale che a questi articoli fanno rinvio. Pertanto, poiché i benefici in questione, sia quello dell'art. 5 1. n. 27 del 1984, sia quello dell'art. 6 cit., presupponevano entrambi la risoluzione del rapporto di lavoro, anche l'estensione di tali benefici ai dipendenti della società KA non riammessi in servizio in ragione del fermo produttivo presenta la medesima connotazione strutturale, esigendo, affinché i lavoratori possano fruirne, che il rapporto si estingua.
4. Infine ammesso che la sentenza n. 446 del 1994 della Corte costituzionale non prende posizione in ordine al problema interpretativo esaminato, ma rileva solo indirettamente perché chiarisce la ratio legis e lo sfondo in cui si colloca tale normativa, che è quello di un fermo produttivo totale non accompagnato dalla previsione di pianidi ristrutturazione e quindi giudicato, dal legislatore regionale, non emendabile) occorre aggiungere un corollario finale con riguardo alla cessazione del rapporto. Una volta accertato per quanto ritenuto dalle pronunce sopra richiamate e per le - considerazioni integrative sopra svolte che la cessazione del rapporto costituisce presupposto che condiziona l'operatività del beneficio, c'è da considerare che in punto di fatto non è contestato (ed anzi è pacifico) che i dipendenti intimati siano stati ammessi al godimento dei benefici suddetti con deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente minerario siciliano, che - come rilevato - controllava la società KA. 8 Quindi vi è stata una richiesta dei singoli lavoratori dei benefici (del prepensionamento o della risoluzione anticipata del rapporto) ed un'adesione dell'E.m.s., per effetto delle quali - essendo i benefici condizionati entrambi alla risoluzione del rapporto - questo si è risolto. Ossia come ha posto in rilievo la sentenza n.1554 del 2000 cit. essendo l'erogazione condizionata dalla domanda dell'interessato, deve trarsene la necessaria conseguenza che una tale domanda integra di per sé gli estremi di un atto di recesso del lavoratore>>. Il lavoratore che chiede il prepensionamento ex art. 5 1. n. 27 del 1985 ovvero la risoluzione anticipata del rapporto ex art. 6 cit. non può che volere la risoluzione del rapporto. L'E.m.s. che "ammette" il lavoratore al beneficio acconsente, in sostanza, a che la sua controllata (l'KA) si privi di un dipendente. Indubbiamente siffatta fattispecie negoziale risolutiva presenta aspetti problematici, in relazione soprattutto alla rilevanza di un atto di recesso, di fatto condizionato sospensivamente all'ammissione al beneficio, recesso diretto non già alla società controllata (KA), bensì all'ente controllante (E.m.s.), il quale opera sì sul versante previdenziale, ma nell'interesse anche della società controllata, la quale invece è parte del rapporto di lavoro. Si tratta di un profilo rimasto ai margini del dibattito processuale, essendo stato questo concentrato essenzialmente sulla questione (di diritto) concernente la struttura dei benefici in questione (se presupponessero, o no, l'estinzione del rapporto), piuttosto che sulla questione (di fatto) se l'ammissione del lavoratore al beneficio (del prepensionamento o della risoluzione anticipata del rapporto), ancorché deliberata dall'ente controllante, fosse, o no, riferibile anche alla società controllata. Nondimeno, deve da una parte ribadirsi che, una volta risolta la questione di diritto nel senso che i benefici presuppongono l'estinzione del rapporto, da ciò discende conseguentemente che la richiesta dei benefici e l'ammissione agli stessi non può non avere anche il significato di volontà di risoluzione del rapporto. ред 9 D'altra parte può considerarsi che il terzo comma dell'art. 28 della legge n. 25 del 1993, richiamato poi dall'art.1 della legge n.8 del 1995, prevede in realtà la "richiesta dei dipendenti" come elemento integrativo di una complessa ed atipica fattispecie risolutoria del rapporto, strettamente connessa alla peculiarità dei benefici in esame;
sicché, completata questa fattispecie, mirata soprattutto all'attivazione dei benefici, consegue ex lege l'effetto risolutivo del rapporto.
5. In conclusione, non essendo stati prospettati argomenti tali da indurre a modificare l'orientamento già espresso nelle pronunce sopra citate, il ricorso deve essere 9 3 7 1 - 1 E G E G L A L D E L rigettato;
senza peraltro condanna della ricorrente al pagamento delle spese del gi u D I A O I T 8 R T E S I D I A S ' E R N L 1 L . 9 T S E I , T A E P G G R O A O S E R N S A D I T A S S I D L , O B I O L D A O S T P M I D A E T N E S E cassazione, ravvisandosi giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 6 febbraio 2002 Il Presidenteприсхо Il Consigliere estensore Flores Up, ecclerells orte, TA SO. ESE Simon VE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 APR 2002 oggi, IL CANCELLIERECANCELLReselle 10