Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI OV - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro il signor OV ZZ, residente in [...]9;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 4 febbraio 1997, n. 42, depositata il 24 marzo 1997 e notificata il 9 aprile 1997;
udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 22 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
- che il 21 gennaio 1998, su richiesta del Ministro delle finanze, è notificato al signor OV ZZ un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 4 febbraio 1997, n. 42, depositata il 24 marzo 1997 e notificata il 9 aprile 1997, la quale ha accolto l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Savona n. 255/02/95, ha condannato l'amministrazione finanziaria al rimborso dell'I.C.I. con gli interessi legali;
- che la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova è stata notificata, a cura del signor OV ZZ, il 9 aprile 1997 alla Direzione regionale per le entrate della Liguria, in persona del suo Direttore, in Savona, Piazza Saffi 1;
- che la tempestività del ricorso per Cassazione dev'essere valutata tenendo conto che la sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2000, n. 525, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 21.1 L. 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, in essa contenuta, dell'art. 38.2 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel senso che le sentenze tributarie d'appello devono essere notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11.2 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;
- che, dal momento che la L. 13 maggio 1999, n. 133, è stata pubblicata nella GURI 17 maggio 1999, n. 113, e, ai sensi del suo art. 37, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, fino al 17 maggio 1999 la notificazione della sentenza tributaria di secondo grado direttamente all'Ufficio, che era stato parte in causa nel giudizio di appello, fa decorrere il termine breve di impugnazione a carico del soggetto destinatario della notificazione;
- che nel caso di specie la sentenza di appello è stata notificata direttamente all'Ufficio il 9 aprile 1997 e il termine per la sua impugnazione è scaduto l'8 giugno 1997, mentre il ricorso per Cassazione è stato notificato solo il 21 gennaio 1998;
- che il ricorso per Cassazione è, conseguentemente. inammissibile per tardività;
- che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude l'esame nel merito dei motivi addotti a suo sostegno;
- che il contribuente, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio, cosicché non si deve provvedere sulle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004