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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7287 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da D'EL IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 3 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Felicetta RI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 28 settembre 2018 dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere che ha dichiarato la responsabilità di RO D'GE per i delitti di frode informatica, sostituzione di persona e introduzione abusiva in un sistema informatico. 2.Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove per incompleta considerazione dei motivi di appello proposti in relazione al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico;
la difesa aveva dedotto con il gravame che l'imputato non ha mai carpito abusivamente nè la password, nè le credenziali della persona offesa ma si è soltanto servito dei dati personali identificativi della stessa per procurarsi un ingiusto profitto, integrando pertanto il delitto di sostituzione di persona. I dati della persona offesa potevano essere conosciuti da un qualsivoglia soggetto terzo. Il sistema informatico di cui si lamenta la violazione è un sistema aperto, un portale telematico e Penale Sent. Sez. 2 Num. 7287 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 12/01/2023 quindi non protetto, sicché non ricorrono gli estremi del reato di cui all'articolo 615 ter codice penale. La corte territoriale non ha spiegato se l'accesso fosse addebitabile ad un'introduzione effettiva nel sistema informatico tale da far ritenere corretta la configurabilità del reato ascritto. 3.2 Vizio di motivazione in relazione al reato di truffa informatica poiché con il motivo di appello si era dedotto che la condotta posta essere dall'imputato non integra l'elemento materiale della frode informatica in quanto è configurabile semplicemente l'ipotesi di truffa di cui all'art. 640 cod.pen., poiché l'imputato non è intervenuto sul sistema informatico manipolando codici, ma si è limitato ad assumere informazioni dalla medesima persona offesa raggirandola e usando questi dati per la stipula contrattuale con la società Sky spa. 2.3 violazione di legge in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la Corte si è limitata ad aderire a riticamente alla motivazione resa dal tribunale senza considerare altri elementi da cui poter far discendere la nneritevolezza del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 La prima censura, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 615 ter cod.pen. è infondata. La corte ha condiviso la ricostruzione offerta dal tribunale secondo cui l'imputato ha verosimilmente acquisito i dati identificativi della persona offesa e il numero di carta postepay attraverso l'accesso abusivo nel sistema informatico protetto. A fronte di questa prospettazione accusatoria, la difesa ha valorizzato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal D'GE, il quale ha sostenuto di avere acquisito i dati accedendo alla piattaforma di vendita Ebay in cui tali dati verrebbero forniti quando si entra in contatto con uno dei contraenti, e i giudici di merito hanno reso specifica motivazione idonea a confutare l'assunto difensivo sostenendo che la tesi della consegna volontaria dei dati all'imputato non è stata confermata da alcune elemento di prova . La ricostruzione offerta dalla corte, secondo cui l'imputato ha avuto accesso abusivamente per impossessarsi dei dati identificativi della persona offesa, non è manifestamente illogica ed anzi risponde a massime di esperienza;
di contro la tesi secondo cui l'imputato avrebbe ricevuto tali elementi dalla persona offesa, fingendo di essere interessato ad una transazione sulla piattaforma Ebay è rimasta sguarnita di prove e assume carattere congetturale. Va tuttavia osservato che il reato , commesso nel luglio 2014 si è nelle more estinto per prescrizione, come risulta anche dalla sentenza della corte di merito, e tale causa di estinzione assume rilevanza, stante la non inammissibilità della censura. 1.2 II secondo motivo è fondato. 2 Il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (In motivazione la Corte ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità "speciale" e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa "semplice", non esaurisce e perfeziona l'illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto). (Sez. 2 - , Sentenza n. 10354 del 05/02/2020 Ud. (dep. 17/03/2020 ) Rv. 278518 - 01) Nel caso in esame la condotta posta in essere dall'imputato non integra una frode informatica, poiché l'imputato non ha manipolato un sistema informatico, ma ha semplicemente stipulato on line un contratto di abbonamento Sky, utilizzando le false generalità e la carta postepay della persona offesa di cui si era indebitamente appropriato. Si impone pertanto la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato nel reato di truffa semplice prevista dall'articolo 640 codice penale. Va tuttavia rilevato che nelle more del giudizio il reato di truffa si è estinto per intervenuta prescrizione sicchè la sentenza va annullata senza rinvio in ordine al detto reato perchè estinto per prescrizione. La pena è stata determinata, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati addebitati al D'GE, assumendo come reato più grave quello di frode informatica su cui è stata calcolata la pena base;
ne consegue la necessità di annullare la sentenza anche limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato residuo di sostituzione di persona, perché determinato come aumento sul più grave reato di truffa informatica e rinviare gli atti alla corte di appello per la rideterminazione della pena. Si pone a questo punto il problema di valutare se la estinzione del reato di truffa e le inevitabili ricadute che tale estinzione ha sul trattamento sanzionatorio relativo al reato satellite di sostituzione di persona, comporta la rilevanza delle cause estintive e in particolare della prescrizione intervenuta anche nei confronti del reato di cui all'art. 494 cod.pen. che non è stato oggetto di impugnazione se non nei limiti del terzo motivo relativo alle attenuanti generiche. GI ricordare che questa Corte nella sua più autorevole composizione ha recentemente precisato che in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la 3 pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici. (Sez. U - , Sentenza n. 3423 del 29/10/2020 Cc. (dep. 27/01/2021 ) Rv. 280261 - 03) Da questa affermazione di principio può desumersi a contrario che fintanto che il trattamento sanzionatorio non sia stato definito compiutamente anche in ordine ai reati satellite, la pronunzia nei loro confronti non può ritenersi passata in giudicato Il collegio conosce la pronunzia che ancora più recentemente ha stabilito che in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del reato continuato ha valenza unificante esclusivamente sul piano sanzionatorio). (Sez. 6, Sentenza n. 20525 del 13/04/2022 Ud. (dep. 25/05/2022 ) Rv. 283269 - 01) E tuttavia deve ricordarsi che nel caso esaminato da quest'ultima pronunzia il reato oggetto dell'annullamento era un reato satellite, sicché nell'ambito del complessivo trattamento sanzionatorio era sufficiente eliminare l'aumento di pena previsto per il reato in questione, senza alcuna incidenza sulla pena stabilita per gli altri reati passati in giudicato. Nel caso in esame invece l'annullamento riguarda il reato punito con la pena più grave con la conseguenza che viene travolto l'intero trattamento sanzionatorio stabilito in forza del vincolo della continuazione, non avendo i giudici di merito stabilito come in effetti è previsto dalla norma dell'articolo 81 la pena che avrebbe dovuto essere inflitta per i reati satellite nel caso di cumulo materiale. Ne consegue che poiché non può in atto ritenersi definita in tutte le sue parti la statuizione penale relativa al trattamento sanzionatorio dei reati satellite, non potendosi determinare in atto la sanzione da applicare per i due illeciti meno gravi, vengono in rilievo le cause di estinzione maturate nelle more. Deve pertanto rilevarsi che anche i detti reati risultano ormai prescritti da tempo. Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata perché tutti i reati contestati all'imputato sono alla data odierna estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
4 RI AN f? Bellino Ì Diotallevi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Roma 12 gennaio 2023 il consigliere estensore I Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Felicetta RI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 28 settembre 2018 dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere che ha dichiarato la responsabilità di RO D'GE per i delitti di frode informatica, sostituzione di persona e introduzione abusiva in un sistema informatico. 2.Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove per incompleta considerazione dei motivi di appello proposti in relazione al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico;
la difesa aveva dedotto con il gravame che l'imputato non ha mai carpito abusivamente nè la password, nè le credenziali della persona offesa ma si è soltanto servito dei dati personali identificativi della stessa per procurarsi un ingiusto profitto, integrando pertanto il delitto di sostituzione di persona. I dati della persona offesa potevano essere conosciuti da un qualsivoglia soggetto terzo. Il sistema informatico di cui si lamenta la violazione è un sistema aperto, un portale telematico e Penale Sent. Sez. 2 Num. 7287 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 12/01/2023 quindi non protetto, sicché non ricorrono gli estremi del reato di cui all'articolo 615 ter codice penale. La corte territoriale non ha spiegato se l'accesso fosse addebitabile ad un'introduzione effettiva nel sistema informatico tale da far ritenere corretta la configurabilità del reato ascritto. 3.2 Vizio di motivazione in relazione al reato di truffa informatica poiché con il motivo di appello si era dedotto che la condotta posta essere dall'imputato non integra l'elemento materiale della frode informatica in quanto è configurabile semplicemente l'ipotesi di truffa di cui all'art. 640 cod.pen., poiché l'imputato non è intervenuto sul sistema informatico manipolando codici, ma si è limitato ad assumere informazioni dalla medesima persona offesa raggirandola e usando questi dati per la stipula contrattuale con la società Sky spa. 2.3 violazione di legge in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la Corte si è limitata ad aderire a riticamente alla motivazione resa dal tribunale senza considerare altri elementi da cui poter far discendere la nneritevolezza del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 La prima censura, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 615 ter cod.pen. è infondata. La corte ha condiviso la ricostruzione offerta dal tribunale secondo cui l'imputato ha verosimilmente acquisito i dati identificativi della persona offesa e il numero di carta postepay attraverso l'accesso abusivo nel sistema informatico protetto. A fronte di questa prospettazione accusatoria, la difesa ha valorizzato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal D'GE, il quale ha sostenuto di avere acquisito i dati accedendo alla piattaforma di vendita Ebay in cui tali dati verrebbero forniti quando si entra in contatto con uno dei contraenti, e i giudici di merito hanno reso specifica motivazione idonea a confutare l'assunto difensivo sostenendo che la tesi della consegna volontaria dei dati all'imputato non è stata confermata da alcune elemento di prova . La ricostruzione offerta dalla corte, secondo cui l'imputato ha avuto accesso abusivamente per impossessarsi dei dati identificativi della persona offesa, non è manifestamente illogica ed anzi risponde a massime di esperienza;
di contro la tesi secondo cui l'imputato avrebbe ricevuto tali elementi dalla persona offesa, fingendo di essere interessato ad una transazione sulla piattaforma Ebay è rimasta sguarnita di prove e assume carattere congetturale. Va tuttavia osservato che il reato , commesso nel luglio 2014 si è nelle more estinto per prescrizione, come risulta anche dalla sentenza della corte di merito, e tale causa di estinzione assume rilevanza, stante la non inammissibilità della censura. 1.2 II secondo motivo è fondato. 2 Il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (In motivazione la Corte ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità "speciale" e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa "semplice", non esaurisce e perfeziona l'illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto). (Sez. 2 - , Sentenza n. 10354 del 05/02/2020 Ud. (dep. 17/03/2020 ) Rv. 278518 - 01) Nel caso in esame la condotta posta in essere dall'imputato non integra una frode informatica, poiché l'imputato non ha manipolato un sistema informatico, ma ha semplicemente stipulato on line un contratto di abbonamento Sky, utilizzando le false generalità e la carta postepay della persona offesa di cui si era indebitamente appropriato. Si impone pertanto la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato nel reato di truffa semplice prevista dall'articolo 640 codice penale. Va tuttavia rilevato che nelle more del giudizio il reato di truffa si è estinto per intervenuta prescrizione sicchè la sentenza va annullata senza rinvio in ordine al detto reato perchè estinto per prescrizione. La pena è stata determinata, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati addebitati al D'GE, assumendo come reato più grave quello di frode informatica su cui è stata calcolata la pena base;
ne consegue la necessità di annullare la sentenza anche limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato residuo di sostituzione di persona, perché determinato come aumento sul più grave reato di truffa informatica e rinviare gli atti alla corte di appello per la rideterminazione della pena. Si pone a questo punto il problema di valutare se la estinzione del reato di truffa e le inevitabili ricadute che tale estinzione ha sul trattamento sanzionatorio relativo al reato satellite di sostituzione di persona, comporta la rilevanza delle cause estintive e in particolare della prescrizione intervenuta anche nei confronti del reato di cui all'art. 494 cod.pen. che non è stato oggetto di impugnazione se non nei limiti del terzo motivo relativo alle attenuanti generiche. GI ricordare che questa Corte nella sua più autorevole composizione ha recentemente precisato che in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la 3 pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici. (Sez. U - , Sentenza n. 3423 del 29/10/2020 Cc. (dep. 27/01/2021 ) Rv. 280261 - 03) Da questa affermazione di principio può desumersi a contrario che fintanto che il trattamento sanzionatorio non sia stato definito compiutamente anche in ordine ai reati satellite, la pronunzia nei loro confronti non può ritenersi passata in giudicato Il collegio conosce la pronunzia che ancora più recentemente ha stabilito che in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del reato continuato ha valenza unificante esclusivamente sul piano sanzionatorio). (Sez. 6, Sentenza n. 20525 del 13/04/2022 Ud. (dep. 25/05/2022 ) Rv. 283269 - 01) E tuttavia deve ricordarsi che nel caso esaminato da quest'ultima pronunzia il reato oggetto dell'annullamento era un reato satellite, sicché nell'ambito del complessivo trattamento sanzionatorio era sufficiente eliminare l'aumento di pena previsto per il reato in questione, senza alcuna incidenza sulla pena stabilita per gli altri reati passati in giudicato. Nel caso in esame invece l'annullamento riguarda il reato punito con la pena più grave con la conseguenza che viene travolto l'intero trattamento sanzionatorio stabilito in forza del vincolo della continuazione, non avendo i giudici di merito stabilito come in effetti è previsto dalla norma dell'articolo 81 la pena che avrebbe dovuto essere inflitta per i reati satellite nel caso di cumulo materiale. Ne consegue che poiché non può in atto ritenersi definita in tutte le sue parti la statuizione penale relativa al trattamento sanzionatorio dei reati satellite, non potendosi determinare in atto la sanzione da applicare per i due illeciti meno gravi, vengono in rilievo le cause di estinzione maturate nelle more. Deve pertanto rilevarsi che anche i detti reati risultano ormai prescritti da tempo. Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata perché tutti i reati contestati all'imputato sono alla data odierna estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
4 RI AN f? Bellino Ì Diotallevi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Roma 12 gennaio 2023 il consigliere estensore I Presi ente