Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GARANZIA PER VIZI 01 440 /03- Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 8864/00 3114 Dott. Vincenzo COL RUSSO 471 Dott. Giovanni Si Rep. Dott. Lucio Consigliere MAZZIOTTI DI CELSO Ud.17/10/02 Rel. Consigliere- BUCCIANTE Dott. Ettore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 43, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DONZELLI, che la difende unitamente all'avvocato LUIGI PASETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PRESTIGE CAR SRL, in persona del legale rapp.te Sig. REMONDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA DETTORI MASALA, che lo difende 2002 unitamente all'avvocato FRANCESCO FERRARA, giusta 1349 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 801/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 30/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito 1'Avvocato LUIGI DONZELLI, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito 1'Avvocato DETTORI MASALA GIOVANNA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto. -2- M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 giugno 1996 il Tribunale di Brescia - adito da AO UR nei confronti della s.r.l. Prestige Car, rispettivamente com- pratrice e venditrice nel 1989 di un'autovettura - condannò la convenuta aFerrari Mondial usata pagare all'attrice la somma di lire 23.954.645, oltre agli interessi, come rimborso di un pari importo, che era stato speso per l'eliminazione di alcuni vizi da cui il veicolo era risultato affetto. Impugnata dalla s.r.l. Prestige Car, la deci- sione è stata riformata dalla Corte di appello di Brescia, che con sentenza del 30 novembre 1999, in accoglimento del gravame, ha respinto la domanda proposta da AO UR, ritenendo: il Tribunale si è basato su una clausola delle condizioni di vendita e d'uso allegate all'ordine di acquisto, che non era stata fatta valere dall'attrice, la quale invece aveva invocato le garanzie risultanti da due altri documenti, che erano stati disconosciuti dalla convenuta e non avevano formato oggetto di richieste di verifica- zione;
l'istanza formulata in tal senso dalla UR in appello non può essere accolta, poiché 8864/2000 3 si fonda esclusivamente sulla deduzione di una prova testimoniale il cui eventuale esito positi- vo non dimostrerebbe che le scritture in questio- rappresentante legale dellane provenissero dal Prestige Car;
ma è comunque mancata la prova sia del momento della scoperta dei vizi, sia della loro denuncia, essendo solo risultato che furono segnalati a tale ON, il quale era un procac- ciatore di affari privo del potere di rappresen- tare la società, come era specificato nella proposta di vendita in possesso dell'acquirente e come risultava dal suo comportamento. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AO UR, in base a quattro motivi. La s.r.l. Prestige Car si è costituita con con- troricorso e ha presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i quattro motivi addotti a sostegno del ricorso AO UR denuncia, rispettivamente: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n° 3 c.p.c.)», per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado fosse viziata da extrapetizione, mentre invece sia laultra о causa petendi sia il petitum erano gli stessi, 8864/2000 4 anche se l'avvenuta prestazione della garanzia era stata desunta da un documento diverso da quelli indicati dall'attrice; - «insufficiente e/o contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n° 5 c.p.c.) e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 214 c.p.c. (art. 360 n° 3 c.p.c.)», in quanto la prova per testimoni dedot- ta e non ammessa in appello era destinata a dimostrare non già che le scritture in questione fossero state firmate dal rappresentante legale della Prestige Car, bensì che contenevano la contemplatio domini della società; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1495 C.C. (art. 360 n° 3 c.p.c.)>, essendosi ritenuto, in contrasto con la giuri- sprudenza di legittimità, che dovesse la compra- trice provare l'avvenuta tempestiva denuncia dei vizi, anziché la venditrice la sua mancanza;
«falsa applicazione degli artt. 2210, 2212, 1388 C.C. e del principio dell'affidamento (art. 360 n'° 3 c.p.c.) nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n° 5 c.p.c.)»>, per essere stata trascurata la circo- dipendente stanza che il ON, pur se non 8864/2000 5 della Prestige Car, operava all'interno dei locali di questa ed entrava sistematicamente in rapporto con i clienti, sicché appariva inserito nell'organizzazione della società con specifiche mansioni di commesso addetto alle vendite. Nell'ordine imposto dalla logica giuridica deve essere preso in considerazione prioritaria- mente il terzo motivo di ricorso, che attiene alla ratio, determinante e assorbente, posta a fondamento della sentenza impugnata. Infatti la appello dopo aver rilevato che ilCorte di - Tribunale aveva «accolto la domanda sulla base di una causa petendi non dall'attrice prospettata>> e che la prova dedotta a sostegno della richiesta di verificazione delle altre due scritture non ne avrebbe dimostrato la paternità (neppure dedotta per altro) in capo al legale rappresen- tante della srl», ma semmai soltanto che una «fu redatta sottoscritta e manoscritta (nelle parti sottoscritte) "con il consenso del legalenon rappresentante">> - ha osservato che ка monte di tutto ciò» andava accolta l'eccezione di decaden- za sollevata in primo grado dalla Prestige Car e non delibata in quella sede, in quanto «incombeva alla UR la prova dell'avvenuta denunzia dei 8864/2000 6 vizi occulti≫ e invece «in buona sostanza, per quanto in atti, non è dato sapere quando la UR avesse avuto consapevolezza dell'esistenza di "vizi", posto che ella stessa ha omesso di forni- re indicazioni al riguardo», né «risulta affatto che tale esistenza sia stata denunziata alla venditrice», essendone stato informato un procac- ciatore di affari privo di poteri di rappresen- tanza. Per contrastare queste argomentazioni, la ri- corrente ha affermato, con il motivo di impugna- zione in esame, che «in applicazione delle ordi- narie regole sull'incidenza dell'onere della prova, al compratore che agisce basta provare l'esistenza del vizio quale solo presupposto necessario per l'esercizio del diritto, mentre incombe al venditore che eccepisce la decadenza di dimostrare il fondamento dell'eccezione (Cas- °sazione 10 [recte: 14] marzo 1983 n 1888; 15 [recte: 11] agosto 1990 n° 8194)». La tesi non può essere accolta, poiché i due invocati dalla UR sono rimastiprecedenti isolati, in un panorama giurisprudenziale ormai costantemente e univocamente orientato nel senso, invece, che «la denuncia dei vizi e la tempesti- 8864/2000 vità della stessa costituiscono condizioni dell'azione» e conseguentemente «è sul compratore che grava l'onere di provarle entrambe (Cass. 29 n. 1031; 13 ottobre 1999 n. 11519;gennaio 2000 28 gennaio 1997 n. 844; 12 marzo 1994 n. 2394; 26 agosto 1993 n. 9010; 27 febbraio 1991 n. 2107; 5 giugno 1991 n. 6365; 26 agosto 1989 n. 3796; 6 Ragioni che possanofebbraio 1987 I. 1182). indurre а discostarsi da questo principio non sono state affatto indicate dalla ricorrente, né sono comunque ravvisabili, stante la sua coerenza con il disposto dell'art. 1495 cod. civ. che configura la denuncia e la tempestività dei vizi come fatti costitutivi del diritto alla garanzia del compratore, il quale pertanto tenuto a darne la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. Disatteso quindi il terzo motivo di ricorso, risultano inconferenti tutti gli altri. Posto infatti che la UR non ha impugnato la sentenza di appello sui punti relativi alla ritenuta necessità nella specie della denuncia dei vizi e all'affermata mancanza di prove circa la sua tempestività, diviene irrilevante stabilire sia se il ON fosse abilitato a riceverla, in forza del principio della "rappresentanza appa- 8864/2000 8 rente", sia se il Tribunale fosse incorso in extrapetizione, accogliendo la domanda sulla scorta di una scrittura che non era stata fatta valere dall'attrice, sia se la prova da costei dedotta in appello fosse idonea a dimostrare l'avvenuta prestazione della garanzia, mediante gli altri due documenti che erano stati menziona- ti già nell'atto introduttivo del giudizio. Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricor- rente a rimborsare alla resistente le spese del 93,80 giudizio di cassazione, liquidate in euro, oltre a 1.500,00 euro per onorari. Roma, 17 ottobre 2002 ПО ИЙ fpastou DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 30 GEN. 2003 Maria Di Nuzzo Oggi, 4 TL CANCELLIERE صة Maria Di Nuzzo био 8864/2000 9