Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2014, n. 36852
CASS
Sentenza 10 giugno 2014

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In tema di reati urbanistici, non ricorrono gli estremi della buona fede, idonea ad integrare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale (Corte cost. n. 364 del 1988), quando l'imputato abbia eseguito un intervento edilizio in assenza del necessario permesso di costruire in conseguenza di una erronea interpretazione di una pur chiara disposizione di legge ed omettendo di consultare il competente ufficio, formando il suo convincimento personale sull'insussistenza dell'obbligo di munirsi di apposito titolo abilitativo sulla base di un provvedimento della P.A. riguardante un diverso manufatto rispetto a quello abusivamente realizzato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva costruito un piazzale su una porzione di fondo agricolo ritenendo superfluo il rilascio del permesso di costruire perché il Comune aveva comunicato che non era necessario alcun titolo abilitativo per la realizzazione di una recinzione sul medesimo terreno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2014, n. 36852
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36852
    Data del deposito : 10 giugno 2014

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