Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
È legittima la trattazione cumulativa del rito abbreviato condizionato e di quello non condizionato richiesti da imputati in un medesimo processo, purché il giudice selezioni per ciascun imputato le prove utilizzabili in base alle regole proprie del rito dallo stesso prescelto.
Commentario • 1
- 1. Riti diversi, stesso giudice: e le prove? (Cass. 42124/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2008, n. 7284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7284 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/11/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2023
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 001909/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA SS, n. a Pesaro il 9/9/1975;
2) IT RA, n. a San Benedetto del Tronto il 24/5/1978;
avverso la sentenza del 18/6/2002 della Corte di Appello di Bologna;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Sentiti gli Avv.ti Rossi Manfredo, in sostituzione del il difensore di fiducia Avv. Marcolini AN (per il FR) e Di Gaspare Antonio (per lo TI) che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
si osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del Tribunale di Rimini del 11/12/2001, emessa in sede di rito abbreviato, FR SS e TI RA venivano condannati per la detenzione per fini di spaccio di gr. 5,5 di hashish e nr. 273 pasticche di ecstasy (fatto acc. in Riccione e Cattolica il 24/11/2001).
I due erano stati visti dai carabinieri uscire insieme dalla abitazione del FR e nel corso di una perquisizione erano state trovate 8 pasticche di ecstasy indosso allo TI;
un grammo e mezzo di hashish indosso al FR ed il residuo della medesima sostanza nella sua camera da letto;
le rimanenti pasticche venivano rinvenute nel borsello di una bicicletta depositata nel garage del palazzo del FR. Arrestati in flagranza di reato, in sede di giudizio direttissimo lo TI riferiva che l'ecstasy gli era stata venduta dal AN;
quest'ultimo dichiarava che l'hashish lo deteneva per uso personale e che le pasticche erano state messe nel bauletto della bicicletta a sua insaputa dallo TI.
2. Con sentenza del 18/6/2002 la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna per la detenzione dell'ecstasy ed assolveva gli imputati relativamente alla detenzione dell'hashish. Rideterminava la pena in anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, ed Euro 11.476=, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito. Osservava la Corte che la prova di responsabilità degli imputati si evinceva dagli elementi di seguito indicati.
Per il FR:
- dalla circostanza che era stato proprio costui ad indicare alla P.G. il luogo di occultamento delle pasticche nel portaoggetti della bicicletta;
ciò a dimostrazione della conoscenza della presenza della droga in un luogo di sua disponibilità;
- dalla valutazione dell'inattendibilità della deposizione del teste a difesa, LI SS, il quale aveva riferito di avere sentito lo TI dire al AN che gli aveva "lasciato un pacco a casa".
Per lo TI:
- dalla circostanza che nella immediatezza dell'arresto aveva riferito alla P.G. il luogo di occultamento della droga;
se egli fosse stato un mero acquirente della sostanza, certamente il FR non gli avrebbe fatto vedere il sito ove la custodiva;
- dalla circostanza che egli non era in possesso di danaro, per cui era inverosimile che fosse venuto da Alba Adriatica a Cattolica, per acquistare droga, passare una serata e tornare ad Alba, senza avere disponibilità di danaro. Verosimile era che avesse portato la sostanza al seguito per poi venderla insieme con il FR.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, deducendo, per il FR: 1) La nullità della sentenza, per mancanza di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità. Invero nessuna argomento concreto è stato indicato dalla corte territoriale per attribuire al FR la titolarità o disponibilità delle pasticche di ecstasy;
in motivazione si fa riferimento a mere congetture. Nel caso di specie non può parlarsi nemmeno si processo indiziario, in quanto questo pur sempre deve basarsi su fatti certi che invece mancano. 2) La nullità della sentenza, per mancanza o per illogicità della motivazione sul punto relativo alla affermata inattendibilità del teste LI, basata solo su apodittiche asserzioni. Per lo TI: 1) La nullità della sentenza per violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p., lett. c). Invero il Tribunale dopo aver ammesso il rito abbreviato ordinario per lo TI, non avrebbe dovuto ammettere, come invece fatto, il rito abbreviato condizionato alla escussione del teste LI, per il FR;
ovvero, quantomeno, avrebbe dovuto separare i due processi. Invece si era limitato a dichiarare l'inutilizzabilità nei confronti dello Scarirti dell'atto assunto con integrazione probatoria (depos. LI). In ogni caso la deposizione di fatto aveva condizionato il convincimento del giudice. 2) La nullità della sentenza, per mancanza ed illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità. Invero del tutto apodittica era l'affermazione contenuta in sentenza della originaria titolarità delle pasticche in capo allo TI che poi le avrebbe portate a casa del FR. Inspiegabile era, inoltre, come fosse possibile ritenere inattendibile il FR quando affermava di nulla sapere della droga ed, invece, dargli attendibilità nel momento in cui affermava che la stessa era stata portata dallo TI. In ogni caso, non vi era nella motivazione della sentenza alcun convincente elemento per sostenere la finalità di spaccio della detenzione. 3) La nullità della sentenza, per violazione di legge processuale e penale, avendo la sentenza basato la condanna sulla inaffidabilità delle dichiarazioni dello TI rese solo in giudizio, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere in udienza di convalida.
4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
4.1. Appare opportuno analizzare in primo luogo l'eccezione processuale formulata dalla difesa dello TI, il quale ha lamentato la illegittimità del giudizio, in quanto svolto innanzi allo stesso giudice, cumulativamente, e celebrato con rito abbreviato ordinario nei suoi confronti ed con giudizio abbreviato condizionato, alla escussione di un teste, nei confronti del coimputato FR. Sebbene il giudice avesse dichiarato la inutilizzabilità della deposizione nei suoi confronti, egualmente l'assunzione della prova non poteva non avere inciso sul convincimento del giudice, così violando il principio del contraddittorio. L'eccezione di nullità formulata è infondata.
È da premettere che questa Corte, con giurisprudenza oramai consolidata ha stabilito che "la riunione e la decisione cumulativa con un'unica sentenza del giudizio ordinario e del giudizio abbreviato richiesto soltanto da alcuni imputati, non è causa di abnormità ne' di nullità" (Cass. 1A, n. 21376/04, ric. Biondino, rv. 228989). Tale problematica aveva dato luogo in passato ad un contrasto giurisprudenziale, caratterizzato da alcune pregresse decisioni (Cass. 6A n. 1199/01, ric. Fallarino;
Cass. 6A n. 45586/01, ric. Parcella), che avevano escluso la possibilità di un abbinamento di riti diversi, ravvisando una vera e propria abnormità della sentenza emessa al termine di un processo cumulativo;
altre, più recenti, che, al contrario, avevano ammesso, sia pure con qualche "distinguo" (in alcune di esse si parla di "irritualità procedimentale"), la possibilità del processo cumulativo, sul rilievo che non esiste una specifica disposizione legislativa che ne vieti la praticabilità, sempre che sia rispettata la netta differenziazione delle regole di acquisizione probatoria e di valutazione degli elementi acquisiti, che sono previste dai diversi riti (Cass. 1A, n. 11998/03, ric. Ferrentino;
Cass. 1A, n. 8546/03, ric. De Carlo;
Cass. 2A, n. 42106/02, ric. Albanese;
Cass. 5A, n. 24711/02, ric. Condello). Tale ultimo orientamento appare il più convincente. Invero il simultaneus processus con riti tra loro differenziati non determina nè una abnormità, in quanto alcuna stasi del processo si verifica;
nè una nullità, non essendo tale previsione esplicitamente prevista nel codice (principio di tassatività).
Non è neanche configurabile una ipotesi di incompatibilità del giudice, in quanto tale situazione presuppone l'esercizio di funzioni giudicanti, in ordine al medesimo processo, in una fase o grado precedente e non, come nell'ipotesi che ci occupa, nel medesimo grado di giudizio.
Peraltro, una situazione di incompatibilità non configura ex se una causa di nullità, ma si risolve, eventualmente, in una ipotesi di astensione o ricusazione. L'unica condizione che impone il processo cumulativo con riti differenziati si manifesta al momento della decisione, laddove il giudice deve valutare per ciascun imputato le prove nei suoi confronti utilizzabili in base al rito scelto, tenendo rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti dalla legge per ciascuno di essi. Solo l'erronea applicazione di tale disciplina del regime probatorio è causa di annullamento della sentenza.
Orbene, nel caso di specie, il simultaneus processus si è svolto nei confronti di due imputati i quali entrambi avevano scelto la celebrazione del rito abbreviato, sebbene per il FR condizionato alla escussione del teste LI. La situazione è pertanto meno problematica di quella illustrata in premessa ove i riti celebrati unitariamente erano diversi (ordinario ed abbreviato);
nonostante ciò il giudice di merito, facendo buon governo dei principi sopra illustrati, ha dichiarato inutilizzabile nei confronti dello TI la deposizione del teste LI.
Pertanto nessuna lesione del principio del contraddittorio e nessuna nullità si è verificata l'eccezione va quindi rigettata.
5. In relazione alla affermazione della penale responsabilità del FR, le censure espresse dalla difesa, manifestano un dissenso rispetto ad una ricostruzione del fatto effettuata dal giudice del merito che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di mancanza, contraddittoria o macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. È da premettere che i due coimputati si sono rivolte reciproche accuse in ordine alla esclusiva titolarità della droga:
il FR ha riferito che l'ecstasy era stata portata a casa sua dallo TI;
quest'ultimo ha dichiarato che la droga era del FR e gliene aveva venduta una parte.
A fronte di tale evidente contrasto, correttamente la corte distrettuale nel motivare il proprio convincimento ha fatto appello alle emergenze probatorie di fatto ed al criterio della prova logica. Invero, come noto, "in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi .... quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche in rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito" (Cass. 4A, n. 46359/07, imp. Antignani, rv. 239021). Orbene, in relazione al FR la corte distrettuale ha evidenziato che era stato lo stesso imputato ad accompagnare i verbalizzanti nel garage del suo palazzo ove, all'interno della borsa porta attrezzi della sua bicicletta era stata rinvenuta la droga (265 pasticche di ecstasy). A fronte di tale evidenza probatoria, la deposizione del LI, di avere incontrato i due imputati ed avere sentito dire allo TI, rivolto al FR, di avere "lasciato un pacco nel garage", appare del tutto inattendibile, in quanto se il FR avesse ricevuto una notizia tanto generica, certamente non poteva avere la completa e precisa conoscenza del luogo di occultamento preso il quale aveva accompagnato i verbalizzanti.
Peraltro, ha osservato la corte con coerente e logico ragionamento, che se la ricostruzione del FR fosse vera, lo TI avrebbe nascosto la droga di sua iniziativa, nel bauletto di una bicicletta sita nel garage condominiale, con il rischio della sua apprensione da parte di altri. Più ragionevole era ritenere che il nascondiglio fosse stato scelto di comune accordo e ciò era compatibile con il fatto che il FR aveva indicato il luogo alla P.G.. Da tali emergenze di fatto e da argomentazioni logiche, supportate da adeguata motivazione, il giudice del merito ha desunto la responsabilità del FR e la inattendibilità delle dichiarazioni del teste LI.
6. In ordine allo TI, in via preliminare va affermato che non può dirsi che vi sia stata violazione di legge in relazione al fatto che il giudice di merito abbia valutato negativamente, quanto alla sua attendibilità, il fatto che egli abbia rifiutato di rispondere all'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto, offendo la versione del mero acquisto della sostanza solo in giudizio. Infatti, come ricordato da questa Corte di legittimità, "il silenzio, garantito all'imputato come oggetto di un suo diritto processuale, non può essere utilizzato, in contrasto con tale garanzia,quale tacita confessione di colpevolezza. Ciò, però, non può comportare una limitazione legale della sfera del libero convincimento del giudice sicché la convinzione di reità può legittimamente basarsi sulla valorizzazione in senso probatorio di idonei elementi in ordine ai quali il silenzio dell'imputato viene ad assumere valore di mero riscontro obiettivo" (Cass. 4A, n. 3241/96, imp. Federici, rv. 204546).
Nel caso di specie una dichiarazione dell'imputato in udienza di convalida, circa la ricostruzione dei fatti, avrebbe consentito di porla immediatamente a confronto con la tesi sostenuta dal FR per valutarne, anche con approfondimenti investigativi, quale fosse la più attendibile. La scelta del silenzio, pertanto, correttamente è stata ritenuta dalla corte distrettuale idonea a minare l'attendibilità dello TI. Quanto alla affermazione della sua colpevolezza, la corte di appello ha ricordato come lo stesso fosse stato fermato unitamente al FR, all'uscita di casa, e trovato in possesso di otto pasticche di ecstasy;
tali pasticche, per stessa ammissione dello TI, provenivano dalla maggiore quantità custodita in garage. La corte ha tratto da tale ricostruzione dei fatti il convincimento che la droga fosse detenuta in comune dagli imputati per fini di spaccio e verosimilmente portata a casa del FR dallo stesso TI.
La motivazione di tale convincimento è supportata da un ragionamento logico che regge al sindacato di legittimità. In particolare, lo TI, se fosse stato un mero acquirente della sostanza (come da lui tardivamente riferito), dopo l'acquisto avrebbe abbandonato la compagnia del FR. Invece i due sono stati trovati insieme, in ora serale, all'uscita di casa, lo TI con indosso le otto citate pasticche. Ha osservato la corte che l'imputato però non aveva con sè danaro e ciò era incompatibile con il fatto che avesse fatto 300 km. di strada per recarsi dal FR ed altrettanti ne avrebbe fatti per tornare a casa ed inoltre con il dichiarato intento di passare una serata in Cattolica.
Ne ha desunto la corte che la sostanza detenuta, come campionatura della maggiore quantità, era destinata allo spaccio e con ciò lo TI avrebbe reso economicamente proficua la sua visita presso il FR.
Per quanto detto i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009