Sentenza 9 maggio 2013
Massime • 1
La negligenza del difensore nel proporre impugnazione non integra ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimanti la restituzione nel relativo termine.
Commentario • 1
- 1. Restituzione in termini: La negligenza del difensore non può costituire causa di forza maggiore.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 dicembre 2021
Sentenze Indice: La massima La sentenza Fatto Diritto PQM La massima Cassazione penale sez. VI, 15/12/2021, (ud. 15/12/2021, dep. 16/12/2021), n.46137 Nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che la negligenza del difensore non può costituire causa di forza maggiore, tale da legittimare la restituzione in termini (sul punto Sez. 2, n. 13803 del 10/3/2021, Pinna, Rv. 281033; Sez. 4, n. 31408 del 9/5/2013, Meo, Rv. 255952). La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 21/6/2021 la Corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, presentata nell'interesse di M.I. in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2013, n. 31408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31408 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 09/05/2013
Dott. D'ISA C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 736
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 6534/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO AR n. il 20.11.1942;
parte offesa nel procedimento c/;
ignoti;
avverso l'ordinanza n. 2109/2012 del Tribunale di Roma dell'11.07.2012;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
Udita in UDIENZA CAMERALE del 9 maggio 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona della Dott. Nicola Lettieri che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO IN DIRITTO
L'avv. Bruno Bonanni, difensore di EO AL e nell'interesse di costui, ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata del Tribunale di Roma con la quale è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., proposta al fine di proporre appello avverso la sentenza di condanna, resa in data 20.04.2012 dal medesimo tribunale.
Si premette che a base della richiesta l'avv. Bruno Bonanni aveva dedotto che nel periodo 28 maggio/27 giugno 2012, egli era stato colpito da una grave sindrome ansioso-depressiva comportante l'incapacità di attendere ai propri doveri professionali e che, pertanto, non era stato in condizione di redigere e presentare l'atto di appello nell'interesse del suo assistito.
Si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, essendosi il Tribunale limitato ad affermate l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 175 c.p.p., senza chiarire quale dei due presupposti risulterebbe carente. Quanto al secondo aspetto, l'affermazione che la presenza di altro difensore era ostativa all'accoglimento dell'istanza si risolve in una palese limitazione del diritto di difesa.
Con atto di analogo contenuto, l'avv. Ernesto Rampini, qualificatosi difensore dell'avv. Bruno Bonanni, ha depositato altro ricorso per cassazione.
I motivi esposti sono manifestamente infondati, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
Preliminarmente non va tenuto in alcun conto l'atto a firma dell'avv. Ernesto Rampini atteso che, nel procedimento de quo, non risulta che l'avv. Bonanni abbia un diretto interesse all'accoglimento del ricorso e non rivestendo in ogni caso la veste di imputato, tanto da dover nominare un proprio difensore.
Quanto al ricorso presentato nell'interesse del EO, dandosi atto che l'imputato aveva avuto conoscenza del procedimento a suo carico, si deduce che si è verificata un'ipotesi di forza maggiore identificabile nella patologia depressiva che aveva colpito uno, dei difensori di fiducia (avv. Bruno Bonanni) nel periodo 28.5/27.6.2012, impedendo l'impugnazione della sentenza di condanna pronunciata il 20.4.12 e depositata il 27.04.12, tacciandosi, nel contempo, di violazione del diritto alla difesa la decisione di rigetto dell'istanza da parte del giudice di merito, basata sulla constatazione della nomina di due difensori di fiducia. Orbene, nella specie risulta documentalmente provato che il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, tant'è che ha nominato due difensori di fiducia, entrambi operanti nello stesso studio e cioè, oltre all'avv. Bruno Bonanni, anche l'avv. Mario Bonanni, il quale, peraltro, risulta aver diligentemente spiato il mandato difensivo lungo tutto l'arco processuale, compresa l'udienza in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna.
Per costante giurisprudenza di codesta Corte, la negligenza del difensore o dell'imputato nel proporre impugnazione avverso una sentenza non può certo integrare un caso fortuito o una forza maggiore che legittimi la restituzione nel termine per impugnare, poiché altrimenti si permetterebbe de facto un'inosservanza generalizzata dei termini ordinari. Nella specie, anche volendo ammettere una temporanea incapacità ad espletare il mandato da parte dell'avv. Bruno Bonanni, nel periodo utile ad impugnare la sentenza di condanna, va rilevato che l'imputato non è mai concretamente rimasto privo di difensore di fiducia nel corso del detto periodo, essendo stato il suddetto legale sempre affiancato dall'avv. Mario Bonanni. L'argomento addotto in ricorso, secondo cui solo la piena e contemporanea idoneità di entrambi i difensori garantiva un efficace diritto di difesa, si scontra con il principio mutuabile dall'art.420 ter c.p.p., comma 5, secondo cui il legittimo impedimento di un difensore non è causa di rinvio del processo allorquando vi sia un secondo difensore: la ratio legis, dunque, anche nell'ottica di un contemperamento con diverse esigenze ugualmente tutelabili (come ad esempio quella della ragionevole durata processuale), è nel senso che la difesa tecnica è sufficientemente garantita anche da un solo difensore.
In altre parole, l'altro difensore di fiducia avrebbe potuto, con un comportamento improntato a normale diligenza, porre in essere l'incombenza processuale in questione, e, quanto all'imputato, egli aveva l'onere di contattare i difensori di fiducia e di vigilare sull'espletamento del mandato difensivo, mentre ha preferito disinteressarsene e tale disinteresse non può dar luogo ad una forza maggiore.
Per altro, negli stessi termini, mutatis mutandis, va riportata la giurisprudenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, quale la sentenza HE c. Italia del 18 ottobre 2006, secondo cui lo Stato non è tenuto a svolgere un'attività di supplenza per colmare le eventuali mancanze della parte o della difesa, nonché la sentenza ED MM c. Italia del 2 settembre 2004, per la quale è onere dell'imputato prendere contatto con il difensore per essere messo a conoscenza degli sviluppi processuali ed il fatto che l'imputato se ne disinteressi equivale ad una rinuncia ad esercitare i suoi diritti processuali.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 500,00 (cinquecento/00) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, il 9 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013