Sentenza 10 maggio 2003
Massime • 1
In tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto in favore delle assicurate l'indennità di maternità, rilevando che non vi era traccia in atti del contenuto dei verbali ispettivi menzionati in causa, mancando così ogni elemento per ritenere esistente quella seria contestazione del rapporto di lavoro necessaria per far sorgere l'onere per il richiedente la prestazione di produrre ulteriori e più specifici elementi di prova).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7162 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenzo Cerioni e Antonio Todaro, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TO NG - ER NN - BO IA rapp.te e difese dall'avv. Domenico Concetti, presso il quale elett.te domiciliano in Roma, via Martiri di Belfiore, n. 03, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n. 00019/2000 depositata il 17 aprile 2000, R.G. nn. 00144/1995, 00146/1995 e 00218/1995, notificata il 28 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 15 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mozzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separate sentenze n. 02751/94, 02752/94 e 02733/94 il Pretore di Messina accoglieva le domande proposte da NG UN, NN RI e IA OR contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), e riconosceva in favore delle assicurate l'indennità di maternità, già negata in via amministrativa dall'Istituto.
Il Tribunale di Messina rigettava gli appelli dell'Inps; spese del grado a carico dell'Istituto appellante.
Riuniti i procedimenti, il Tribunale osservava: quanto alla vertenza di UN NG, la domanda di cancellazione dell'appellata dagli elenchi nominativi per gli anni dal 1987 al 1991, proposta dall'Inps a seguito di rapporto dei propri ispettori, era stata rigettata dalla Commissione locale per la manodopera agricola;
e dunque sussistevano fatti e circostanze diversi, maggiormente significativi ai fini del decidere, così smentite le risultanze ispettive;
quanto alle controversie della RI e della OR, la prima risultava cancellata dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli solo per l'anno 1992, mantenendo regolare iscrizione per l'anno 1991, antecedente la data del parto, e la seconda risultava cancellata solo per l'anno 1991, mentre il rapporto di lavoro per il 1990, rilevante per il diritto alla indennità per il periodo di astensione obbligatoria, non risultava affatto contestato;
gli appelli, pertanto, erano da rigettarsi con conferma delle sentenze impugnate.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps affidandosi ad unico, articolato, motivo di censura. Le assicurate si sono costituite con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 della legge 13 dicembre 1971, n. 1204, 13 d.p.r. 25 novembre 1974 n. 1206, 4 d. lgs.vo 9 aprile 1946, n. 212, 5, comma sesto, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, e 2697 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c., nonché difetto di motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.: la sentenza impugnata fondava il suo decisum sulla sola presenza della documentazione che rivelava la iscrizione delle assicurate negli elenchi anagrafici, omettendo ogni indagine sulla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro e, in caso positivo, sul concreto espletamento delle giornate lavorative effettuate;
in realtà, il Tribunale si era limitato a ritenere smentite le risultanze ispettive, per la UN, in considerazione del rigetto della istanza di cancellazione avanzata dall'Istituto ad opera della Commissione Locale per la manodopera agricola, e per le altre due assicurate, per contrasto con la documentazione della esistenza della iscrizione per gli anni indicati in sentenza;
tanto era in evidente contrasto con il principio dell'assoluta irrilevanza dei citati atti amministrativi ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio da parte della lavoratrice circa la sussistenza del requisito necessario alla costituzione automatica del rapporto assicurativo.
Il ricorso è infondato.
È vero, in conformità alle deduzioni dell'Istituto ricorrente, che il principio, oggi ius receptum, espresso dalla Corte di legittimità, in tema di onere probatorio a carico dei lavoratori subordinati nel settore agricolo richiedenti prestazioni previdenziali, è consolidato nel senso che "sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa" (Cass. SS.UU. 26 ottobre 2000, n. 0 1133), a conferma della tesi, secondo cui "il fatto costitutivo del diritto alle prestazioni assicurative di malattia e maternità è rappresentato dall'esistenza di un valido rapporto di lavoro, sul cui presupposto sia incardinato quello assicurativo, mentre l'atto amministrativo di iscrizione degli interessati negli elenchi di cui al R.D. n. 1949 del 1940 ha solo una funzione di certificazione pubblica, rendendo legalmente certa nei confronti dei terzi la qualità di lavoratore agricolo del soggetto iscritto, onde a tale iscrizione non può attribuirsi rilievo decisivo in ordine alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro, dovendo, viceversa, ammettersi il sindacato 'incidenter tantum' del giudice ordinario sul suddetto provvedimento di iscrizione ai fini di un'eventuale disapplicazione del medesimo, ove la necessaria verifica circa l'esistenza in concreto dei requisiti del rapporto di lavoro si risolva negativamente;
ne consegue che, a fronte di una contestazione dell'Inps, pur in presenza della prova di iscrizione negli elenchi nominativi, resta inalterato a carico di chi agisce per il pagamento delle indennità 'de quibus ' l'onere di provare l'esistenza dei presupposti di legge" (Cass. 30 luglio 1999, n. 0 8315). Tuttavia, nel caso di specie, la sentenza del Tribunale, pur facendo specifico riferimento alla documentazione della iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli, si affida a precise argomentazioni dalle quali, in sintesi, si desume che il dato formale della iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per le ricorrenti non risulta sostanzialmente e validamente contestato agli atti.
L'assunto del giudice di merito va confermato, non risultando minimamente modificata la situazione anche in questa sede. Va premesso, in linea del tutto generale, che l'Istituto si sofferma sulla questione di principio della mancata verifica o indagine da parte del giudice di merito sulla esistenza dei rapporti di lavoro, argomentando sul dato di partenza, evidentemente noto solo all'Istituto, della sussistenza agli atti di una valida contestazione sulla concreta esistenza di un'idonea prestazione lavorativa.
Premessi i detti principi della Corte di legittimita', dai quali emerge, fra l'altro, che "a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali il giudice puo' limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione", deve rilevarsi che, nella specie, se sulla effettiva esistenza di verbali ispettivi, che sarebbero allegati al fascicolo di primo grado dell'Inps, non può dubitarsi in quanto menzionati anche dal giudice di merito, del loro contenuto non v'è la minima traccia, se non il chiaro, e non contestato, accertamento dello stesso giudice di merito della loro irrilevanza ai fini della richiesta da parte dell'Istituto della cancellazione della UN (e non anche delle altre due assicurate) dai detti elenchi. Ed invero. Dalla sentenza impugnata risulta che la cancellazione della UN sarebbe stata richiesta, ma rigettata dalla Commissione Locale per la manodopera agricola.' che la medesima richiesta, per la RI, sarebbe stata certamente presentata ed accolta solo per l'anno 1992, ferma la iscrizione per l'anno 1991, e per la Buongiorno, invece, per il 1991, non contestato il rapporto per il 1990. Tali, secondo il Tribunale, i presupposti necessari e sufficienti per le rispettive prestazioni richieste. Del contenuto dei c.d. verbali ispettivi, un ulteriore riferimento, introdotto solo nel ricorso in esame, sarebbe al rapporto di figliolanza della UN con la propria datrice di lavoro.
Tali le circostanze di fatto, la sentenza non merita censura. L'argomentazione del giudice di merito, in sostanza, si fonda sulla insussistenza di una valida contestazione da parte dell'Inps della concreta prestazione lavorativa, essendo le circostanze relative alla opposta invalidità (evidentemente desunte dai verbali ispettivi, ma sconosciute alla Corte) sufficientemente contraddette dalla situazione della iscrizione negli elenchi delle assicurate, allo stato degli atti e nel momento della decisione. Ed è proprio nel rispetto dei principi così insistentemente richiamati dall'Istituto nel ricorso (sebbene solo in via meramente teorica) che la censura denota tutta la sua genericità: si sarebbe dovuto, cioè, piuttosto che richiamare la mera esistenza di verbali ispettivi, specificarne gli elementi da essi risultanti, ove effettivamente sussistenti, idonei a contrastare, in modo più efficace e decisivo, la legittimità delle confermate iscrizione delle assicurate negli elenchi nominativi, ed opporle, a ragione, a fondamento di una denunziata illogicità e incongruità della motivazione della sentenza impugnata.
Allo stato, cioè, resta ferma da un lato la situazione relativa alla sussistenza della iscrizione e al mantenimento di essa anche a seguito di richiesta di cancellazione (ove, e per quali delle assicurate, e per quale anno effettivamente anche attivata), e, dall'altro, la mera enunciazione del principio secondo cui "fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale" è obbligato all'accertamento in concreto dell'esistenza del rapporto di lavoro (Cass. SS.UU. 26 ottobre 2000, n. 0 1133), atteso che, dalla sola denunzia dell'esistenza di verbali ispettivi, senza le ulteriori contemporanee specificazioni di (eventuali) dichiarazioni rese dalle parti e di (eventuali) assunzioni di informazioni, e se le une e le altre favorevoli, o non, alla prestazione lavorativa in concreto, o della compresenza di circostanze in qualche senso decisive (irrilevante il solo, anche perché affermato e non documentato, rapporto di parentela), e con quali conclusioni da parte degli ispettori - fra l'altro, certamente, il tutto già sottoposto al vaglio dalla Commissione Locale per la manodopera agricola - non può ritenersi introdotta quella seria contestazione del rapporto di lavoro, necessaria ed essenziale, in forza dei principi di diritto sopra richiamati, per l'apertura ad ulteriori indagini e a più specifici accertamenti ricadenti nell'onere probatorio a carico del richiedente la prestazione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2003