Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12259
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Sentenza 20 agosto 2003

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Nel rito del lavoro, la mancata conoscenza dei fatti di causa da parte del rappresentante legale della società convenuta in sede di interrogatorio libero delle parti, qualora tali fatti risalgano ad un tempo anteriore alla sua nomina, non è suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 420, secondo comma, cod. proc. civ., ma può essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 116, cod. proc. civ.

In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti e per gli altri soggetti indicati dall'art. 247, cod. proc. civ., non permette una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei rapporti in essa indicati (nella specie, vincolo di coniugio tra testimone e parte) possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12259
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12259
    Data del deposito : 20 agosto 2003

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