Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 2
Nel rito del lavoro, la mancata conoscenza dei fatti di causa da parte del rappresentante legale della società convenuta in sede di interrogatorio libero delle parti, qualora tali fatti risalgano ad un tempo anteriore alla sua nomina, non è suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 420, secondo comma, cod. proc. civ., ma può essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 116, cod. proc. civ.
In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti e per gli altri soggetti indicati dall'art. 247, cod. proc. civ., non permette una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei rapporti in essa indicati (nella specie, vincolo di coniugio tra testimone e parte) possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12259 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N. 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CENTRO MEDICO ARAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MINUTILLO TURTUR, rappresentato e difeso dall'avvocato RODOLFO UMMARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3277/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 15/06/00 - R.G.N. 27/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.2.1998 al Pretore di Torino, il dr. AD CO, medico specialista in cardiologia esponeva: a) che aveva prestato attività in favore della s.r.l. Centro medico ARAS dal 1976 al 31.12.1992, avendo pattuito un compenso pari ad una percentuale delle tariffe rimborsate dalla USL al Centro medico (il 50% per elettrocardiogrammi ambulatoriali e il 75% per le visite specialistiche, importi poi unificati per tutti i tipi di prestazioni, nella percentuale del 50% dei compensi ricevuti dal Centro medico); b) che le somme percepite per l'attività dal maggio 1988 al dicembre 1992 erano comprensive delle maggiorazioni previste dai dd.PP.RR. 23.3.1988 nn. 219 e 120; c) che per il periodo gennaio 1985 - aprile 1988 non aveva ricevuto le maggiorazioni tariffarie previste dai due citati dd.PP.RR. con effetto retroattivo. Si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo la prescrizione ex artt. 2954 e 2956 c.c. dei crediti vantati da controparte, e l'infondatezza nel merito.
Con sentenza resa all'udienza del 10.11.1998 il Pretore di Torino accoglieva la domanda condannando la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di L. 78.009.069 più accessori. Proposto appello, da parte della società, e costituitosi nuovamente il contraddittorio, il Tribunale di Torino, con sentenza del 15.6.2000, riformava la pronuncia pretorile, respingendo la domanda, e compensando le spese del doppio grado.
Osservava il Giudice del gravame:
a) che non era mai stata prospettata alcuna intermediazione della s.r.l. Centro medico ARAS in presunti rapporti tra il CO e la USL: il rapporto di convenzione esisteva tra la srl e la USL, mentre il CO prestava la sua attività in base un rapporto diretto con la società appellante. Il richiamo alle tariffe stabilite dai dd.PP.RR. citati (che avevano recepito gli accordi collettivi nazionali, e sulla cui base la USL compensava le prestazioni ambulatoriali rese in regime di convenzione dalla rsl) era stato operato solo al fine di determinare per relationem il compenso spettante al CO;
b) che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la società convenuta aveva contestato che i compensi del CO dovessero essere in qualche modo commisurati alle tariffe stabilite nei citati dd.PP.RR.;
c) che sia la documentazione (sia le deposizioni testimoniali non consentivano di accertare con sicurezza quale fosse la percentuale dei compensi, e quale fosse il valore a cui la medesima sarebbe stata commisurata, sicché ne conseguiva una assoluta incertezza sui fatti su cui il CO fondava le sue pretese.
Avverso detta sentenza il CO ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. La società intimata si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo l'omesso esame dei fatti decisivi relativi alla prova dell'accordo intervenuto tra le parti e del numero di prestazioni effettuate, nonché la violazione dell'art. 247 c.p.c. - il ricorrente lamenta che il Tribunale ha ignorato del tutto alcuni riscontri documentali a probatori concernenti sia il numero ed il tipo di prestazioni effettuate, sia le tariffe unitarie applicate alle medesime sulla base del tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali approvato dalla Giunta regionale del Piemonte (adunanza del 16.12.1980). Lamenta altresì il ricorrente che il Tribunale ha svalutato oltre misura la deposizione testimoniale di sua moglie LE SA, la cui credibilità non può essere del tutto negata per il solo rapporto di coniugio. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili esposti. Il punto centrale della controversia rimasto sprovvisto di sostegno probatorio è quello concernente l'esistenza di un accordo tra la società intimata ed il CO, in base al quale sarebbe stato previsto un compenso da calcolarsi in percentuale sugli importi corrisposti dall'USL al Centro Medico ARAS.
Di tale accordo, contestato dalla società intimata, il Tribunale di Torino non ha rinvenuto riscontri probanti, neanche di origine testimoniale, rilevando che "i testi, al più hanno fatto riferimento ad un compenso che veniva calcolato a percentuale, senza indicare tuttavia quale fosse detta percentuale ne' quale fosse il valore a cui la medesima sarebbe stata commisurata". Ulteriore documentazione fiscale, pure esaminata dal Giudice di appello, ha smentito la tesi del CO secondo cui gli importi unitari delle sue prestazioni erano commisurati, in percentuale, alle tariffe contenute nel d.P.R. 16.5.1980. A fronte del giudizio di merito espresso, con accurata indagine, dal Tribunale di Torino, non vale, in questa sede opporre una diversa ricostruzione contabile la quale, in quanto priva di riscontri precisi di saldi attivi residui rispetto agli emolumenti già percepiti dal ricorrente, non consente di operare una verifica sul piano strettamente logico-formale, tale, cioè, da individuare un vizio nella motivazione suscettibile di censura di legittimità. Quanto al secondo profilo del primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione dell'attendibilità dei testi e della teste LE, il Tribunale ha esercitato un potere valutativo proprio di ogni giudice di merito, il quale sfugge al sindacato di legittimità se esente da vizi logico-giuridici.
In proposito va rilevato che la sentenza non ha svalutato le dichiarazioni rese dalla LE per il solo fatto di essere la medesima moglie del ricorrente, ma anche per la vaghezza delle sue dichiarazioni.
Resta, pertanto, superata ogni questione circa i limiti entro cui il potere istnittorio del giudice del lavoro può esercitarsi, ai sensi dell'art. 421, c. 4 c.p.c. nell'ammettere il libero interrogatorio di persone cui era vietata dall'art. 247 c.p.c. la deposizione testimoniale. Se è vero, infatti, che in base alla sentenza 23.7.1974, n. 248 della Corte costituzionale (che quel divieto ha rimosso) deve escludersi una valutazione aprioristica di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate nell'art. 247 c.p.c., non può escludersi che il vincolo di parentela possa, in concorso con ogni altro elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (così, cfr. Cass., 14.2.2000, n. 1632). Col secondo motivo - censurando la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 420 c.p.c. oltre all'omesso esame di fatti decisivi ai fini della valutazione del comportamento della società intimata - rileva il ricorrente che quest'ultima, anziché prendere posizione precisa in ordine ai fatti affermati nel ricorso introduttivo, si era difesa deducendo di essersi trovata nell'oggettiva impossibilità di reperire i supporti cartacei concernenti le prestazioni rese dalla controparte. E ciò nonostante fosse stato sin dal 21.12.1992 sollecitato il pagamento delle differenze di trattamento economico fatto valere nel presente giudizio.
Con l'ultimo motivo il ricorrente censura l'illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta ininfluenza degli altri mezzi istruttori richiesti.
A queste due censure, unitariamente considerate, a parte aspetti di inammissibilità derivanti dal loro contenuto di merito, e dalla genericità della loro formulazione, debbono opporsi più rilievi. Da una parte, osservando che dalla mancata conoscenza dei fatti di causa da parte del rappresentante legale della società non possono trarsi elementi decisamente sfavorevoli alla medesima società, quando - come nella fattispecie - i fatti risalgono ad epoca assai anteriore rispetto all'inizio del suo rapporto di rappresentanza organica;
con la conseguenza che anche tale carenza conoscitiva del rappresentante della società può essere liberamente apprezzata dal giudice ex art. 116 c.p.c., mentre non è suscettibile di valutazione ai fini della decisione nei termini di cui al secondo comma dell'art. 420 c.p.c. (Cass., 8.2.1985, n. 1022; Cass., 9.8.1996, n. 7368).
D'altra parte, dall'invocato art. 416 c.p.c. non può dedursi che la generica contestazione dei fatti esposti dal ricorrente implichi necessariamente un'ammissione della loro sussistenza, ogni volta che, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa - come nella specie - spetta anzitutto all'attore fornirne le prove.
Discende da quanto precede che il ricorso non può essere accolto. Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003