Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
E N A L O I L Z E A D R 9 T " IS . 7 T 1 G Aula R E $ 'A . R N L L A 7 E D 6 D 9 EPUBBLICA OGGETTO: Sanzioni amministrative ITALIANA E 1 I - T -Ordinanza ingiunzione: notificazio- S 5 N - N Bc. E 3 E S S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E " G I 104445/0 1 G A E L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE composta dagli Illumi Sigg.rı Magistrati: BALDASSARRE Presidente R.G.N.19987/98. 1 Dott. Vincenzo 1 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere VITRONE Cons. Relatore Cron. 9651 Dott. Ugo Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Ud. 29.1.01. Consigliere Dott. Massimo BONOMO ha pronunciato la seguente: SEN T ENZA sul ricorso proposto da: BA FR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Arezzo, n. 38, presso l'avv. Maurizio Mes sina, che unitamente all'avv. Tullio Castelli del foro di Brescia lo rappresenta e difende per procu- ra in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI BRESCIA, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via del- la Ferratella, n. 41, presso l'avv. Romolo Andrei- ni, che lo rappresenta e difende per procura in cal ce al controricorso;
236 2001 controricorrente avverso la sentenza del Pretore di Brescia n. 244 pubblicata il 17 giugno 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Maurizio MESSINA e Romolo AN- DREINI;
; udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha conclu- so per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16 luglio 1997 Fran- co RA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Brescia il locale Comune proponendo opposizione contro l'iscrizione a ruolo delle sanzioni pecunia- rie di cui ai sommari processi verbali di accerta- mento di violazioni alla disciplina della circola- zione stradale, redatti dagli agenti della polizia municipale ed elencati in ricorso, dei quali assu- meva la illegittimità in quanto notificati a perso- ne sconosciute, in seguito identificate come dipen- denti del AL TA TI di Bagnolo Mel- la. Con sentenza del 26 marzo - 17 giugno 1998 il pretore rigettava l'opposizione. Osservava al riguardo che i verbali di infra- zione erano stati notificati mediante consegna di copia a persone addette all'ufficio, secondo le di- chiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario pro cedente, e che sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare che, indipendentemente dalla titolarità dei locali in cui era avvenuta la consegna, non era solito frequentare detto luogo e che il consegnata- rio degli atti non era stato incaricato di ricevere la sua corrispondenza: non essendo stata fornita al cuna prova di tali circostanze, l'opposizione non poteva trovare accoglimento. Contro la sentenza ricorre per cassazione Fran co RA con due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Comune di Bre- scia. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso- che per la stret ta connessione delle questioni sollevate sono su- scettibili di esame congiunto si denuncia rispet- - tivamente la violazione e la falsa applicazione del l'art. 139 cod. proc. civ. e si sostiene la nullità della notificazione eseguita presso la S.p.A. Calzi ficio TA TI nonostante l'assenza di qualsia 3 si rapporto tra il ricorrente e la suddetta società (primo motivo) nonché la violazione della discipli- na dell'onere della prova, in quanto la sentenza im pugnata ha posto a carico dell'opponente la prova dell'inesistenza di un suo ufficio o di una sua a- zienda nel luogo della notificazione e senza tener conto della dichiarazione rilasciata dalle dipen- denti del AL TA TI, qualificatesi come addette al ritiro della posta, da cui risulta che esse erano dipendenti della società e non di es so opponente. Eccepisce il Comune di Brescia che dalla docu- mentazione in atti risulta che la consorte del ri- corrente, sig.ra HE TI, è consigliere de- legato della S.p.A. AL TA TI di Ba- gnolo Mella, che ha sede al civico n. 12 di Via Ro- ma, in prossimità della residenza del ricorrente si ta al civico n. 8, e che dalla relazione di notifi- ca risulta che questa è avvenuta presso la residen- Roma, n. 8, mediante za del ricorrente alla Via consegna di copia dei verbali di contravvenzione a persona qualificatasi come "autorizzata", senza al- cuna menzione del rapporto esistente tra la conse- gnataria e il ricorrente. Ciò premesso, deve ritenersi accertato, sulla 4 base delle incontestate risultanze della documenta- zione in atti, che la notificazione dei verbali di infrazione oggetto dell'opposizione è avvenuta nel- la residenza del destinatario mediante consegna di copia degli atti a persone che hanno dichiarato di essere "autorizzate” senza specificare il rapporto che le legava al ricorrente. Sulla base di tali circostanze va considerato che qualora il destinatario della notificazione ec- cepisca che la consegna di copia dell'atto è avve- nuta a mani di persona che non poteva riceverla per suo conto, incombe al notificante la prova che la persona fosse addetta alla casa o all'ufficio del destinatario dell'atto, dove la notifica è avvenuta (Cass. 9 febbraio 2000, n. 1453, citata in memoria, con riferimento a una fattispecie in cui risultavai illegibile l'indicazione della qualità del conse- gnatario). Tale disciplina - che appare informata alla regola generale in tema di onere della prova, secondo cui il destinatario della notificazione non può essere onerato della prova di un fatto negati- vo, e cioè dell'insussistenza di qualsiasi rapporto con il consegnatario dell'atto - non opera peral- tro nei casi in cui dalla relazione di notificazio- ne risulti la qualità del consegnatario (nella spe- cie: "persona autorizzata"), poiché in tal caso la dichiarazione ricevuta da un pubblico ufficiale è assistita da una presunzione di veridicità che de- v'essere superata con la prova contraria da parte del destinatario, il quale è tenuto a dimostrare l'occasionalità della presenza del consegnatario o l'assenza di un rapporto che comporti l'incarico di riceversi la corrispondenza a lui diretta (Cass. 25 giugno 1999, n. 6602; 20 luglio 1999, n. 7763); né, poi, a tal fine è sufficiente la prova che il con- segnatario dell'atto fosse persona legata da un rap porto di dipendenza con la consorte del destinata- rio (SS. UU. 19 novembre 1999, n. 7093). Ne consegue che, non avendo il destinatario fornito valida prova al riguardo, come ritenuto dal la sentenza impugnata senza specifiche contestazio- ni al riguardo, il ricorso non può trovare accogli- mento e deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata, previa rettificazione della mo- tivazione con riferimento alla corretta individua- zione del luogo in cui è stata effettuata la notifi cazione. Le spese giudiziali, in considerazione delle peculiarità della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, restano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la com- pensazione totale delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001. IL PRESIDENT IL CONSIGLIERE EST. Mgo Viterne Vinay Beldasam IL CANCELLIERE AR Di NU DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE E AR Di NU N IO A в Дного L Z L A E R D T IS 9 " . G 17 T E R 3 R 'A . A N L L D 7 E 6 E D -19 T I N S -5 E N S 3 E "E S E G I A G E L 7