Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione, contenuta nella relazione finale redatta dal responsabile di un centro di riabilitazione convenzionato, in ordine alle prestazioni sanitarie e ai cicli terapeutici effettuati nei confronti di determinati pazienti, necessaria per il conseguimento dei rispettivi rimborsi da parte del servizio sanitario nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25664 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
664
Маніли
-
REPUBBLICA ITALIANA
25664 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/05/2009
SENTENZA
N. 2200109
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ESPOSITO ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott.NUZZO RE REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
2. Dott. MONASTERO FRANCESCO N. 000782/2006
3. Dott. PRESTIPINO ANTONIO
4.Dott. BRONZINI GIUSEPPE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDENANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 05/02/1938 1) AZ RI
N. IL 30/05/1959 2) ER MARCO
avverso SENTENZA del 22/06/2005
CORTE APPELLO di FIRENZE
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere нь visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
NUZZO RE
I
✓ chiede I bh Joli effetti civili. RI LA cleiti che
Miglus de riors;
l'Aw. Francesco BeSecque chiede Udito, per la parte civile, l'Avv. eliesleodic, if difensore Av. Antonio & Avizzo (per GA)chchiede l'ampliments deirozsi 2 del cus;
l'AW. Friberto Ross (fer CA) chiede l'eccoglimento I'Aw. Arrollo of Anuato (or persze Brigadi) n diede l'eccoglimento del r odel півно 2
Svolgimento del processo
GA MA e CA MA hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza 22.6.2005 del-
la Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza 28.11.2003 del Tribunale di Firenze, ridu-
ceva la pena a ciascuno di loro inflitta, per i reati di truffa aggravata( 640 cpv.n. 1 c.p.) e falso (479 c.p.), a mesi 10,giorni 20 di reclusione ed € 150,00 di multa, ri-
tenute prevalenti le circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata;
revocava, inoltre, nei con-
fronti di detti imputati, la pronuncia di risarcimento dei danni materiali in favore della Asl 10( da liquidarsi in separata sede), riduceva la somma liquidata a titolo di danni morali in favore di detta ASL in € 50.000,00 non-
ché la provvisionale assegnata alla Regione OS (a carico di GA e CA) nella misura di € 10.000,00.
Detti ricorrenti erano ritenuti responsabili, in concorso con OR EF (per avere il GA, quale direttore в sanitario del Centro di Riabilitazione Prosperius R.I.A.
s.r.l., interessato anche alla gestione della s.n.c. Progetto
Benessere 2000, il IO quale socio ed il OR an-
che come medico responsabile di branca, posto essere una serie di truffe in danno del S.S.N., dichiarando falsamen-
te negli atti anche contabili della Prosperius RIA e della s.n.c. Progetto Benessere, società collegate fra loro, l'effettuazione di cicli terapeutici e prestazioni sanitarie riabilitative in realtà mai sostenute da tutti i singoli pa-
zienti, ricoverati senza autorizzazione in luoghi di cura distanti dalle strutture dove veniva praticata la terapia riabilitativa con indebito accollo di spese di trasporto, di prestazioni infermieristiche ed assistenziali, in realtà a carico delle strutture sanitarie, con indicazione, inoltre,
di periodi di ricovero non corrispondenti al vero e con utilizzo, per i soli cicli standard, della sede secondaria in via Farini n.11, non abilitata per cure riabilitative in regime convenzionale, facendo così che venissero erogati rimborsi non dovuti dalla ASL 10, tratta in inganno da ordini di pagamento falsi con riferimento ai pazienti sot-
toposti al ciclo intensivo diurno pieno).
Il GA deduceva: 1) mancanza, manifesta illogicità
della motivazione in relazione agli artt. 479 e 640 c.p.;
la Corte territoriale, pur avendo corretto l'errore inter-
6 1 pretativo del Tribunale sul concetto di “di ciclo intensivo
1 diurno pieno", ritenendo che lo stesso andava rapportato alle esigenze del singolo paziente e non necessariamente alla durata delle sei ore per seduta, a pg. 34 della sen- tenza impugnata, nel distinguere tra le prestazioni dell'Istituto Don Gnocchi e quelle dell'Istituto Prospe-
rius, aveva affermato, travisando la prova, che nessuna delle terapie svolte in Via Masaccio, dall'istituto Prospe- rius "era del tipo indicato e prescritto nella delibera re-
gionale 53/94", circostanza smentita dai testi che aveva-
no eseguito la riabilitazione in via Masaccio
2)inutilizzabilità delle prove acquisite in relazione agli art. 479 e 640 c.p. ed alla affermata mancata esecuzione delle terapie previste dalla delibera 53/94, nonostante la revoca della condanna al risarcimento del danno materia-
le nei confronti della ASL;
contraddittoriamente, con ri-
ferimento ai 12 pazienti immobilizzati a letto, mentre a pag. 34 nella sentenza impugnata si affermava che i pa-
zienti non venivano assistiti da personale addetto alla riabilitazione, a pag. 8 si precisava che il Prosperius in-
viava presso le case di riposo dei fisioterapisti che prati-
cano una o due ore di ginnastica;
3) mancanza, manifesta illogicità della motivazione per omessa risposta ai rilievi svolti nell'atto di appello sulle possibili modalità esecu- tive della riabilitazione, essendo pacifico che solo per i
12 pazienti allettati il Prosperius aveva inviato presso le case di riposo dei fisioterapisti per consentire loro la ginnastica a letto;
con riguardo al reato di falso ideolo-
gico ascritto al GA, la sentenza impugnata era caren-
te di motivazione sul concorso materiale o morale, fonda-
to presuntivamente sul ruolo di direttore sanitario del
GA cui non spettava il controllo dell'attività di ria-
bilitazione o l'impedimento di condotte antigiuridiche;
4)
w mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddo-
ve si affermava che il GA,quale direttore sanitario sarebbe stato direttamente responsabile dell'organizzazione del servizio offerto ai pazienti allet-
tati negli ospizi e mai trasportati in via Masaccio, pur avendo il giudice di prime cure ritenuto irrilevante il ruolo di direttore sanitario svolto da HI CL e
NI UI nell'istituto Don Gnocchi, ruolo da in-
tendersi limitato a compiti igienico- amministrativi delle case di cura;
del pari illogicamente i giudici di appello avevano fatto riferimento a ricavi miliardari dell'istituto
Prosperius, benché nell'atto di appello si fosse precisato che il ciclo intensivo diurno rappresentasse una frazione modesta del fatturato, pari al 12-15%; 5) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 479 c.p., per avere la Corte
di merito qualificato atti pubblici le cartelle cliniche fal-
sificate mentre si trattava di "relazioni finali" redatte dal fisiatra, riferite soprattutto alle sedute svolte, senza in- dicazione della relativa durata e prive della particolare tutela degli atti pubblici;
6) mancanza e manifesta illogi-
cità della motivazione in relazione all'art. 539 c.p.p.; la
Corte di Appello aveva liquidato a favore della ASL 10 e della Regione OS, rispettivamente la somma di €
50.000,00 e di € 10.000,00 a titolo di provvisionale per danni morali, omettendo completamente la motivazione sulla rilevante entità di tali somme.
Il CA, con i motivi di ricorso, lamentava:
1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 479 e 640 c.p., non avendo la
Corte di merito risposto alle specifiche censure svolte con l'atto di appello in merito al dolo del delitto di falso ideologico, posto che, nella specie,
la presunta falsificazione era diretta ad attuare una convenzione che sarebbe stata inapplicabile, ove interpretata alla lettera, quanto alla indicazione o-
raria; inoltre non era stata verificata la sussistenza degli artifizi e raggiri in relazione al delitto di truffa, una volta escluso che l'induzione in errore fosse stata determinata dalla durata inferiore a sei ore del ciclo intensivo diurno, contrariamente a нь и quanto ritenuto al riguardo dal giudice di prime cu- Л re;
peraltro la scelta dei pazienti da inviare al Pro-
sperius era effettuata dai medici ospedalieri sicché,
sotto tale profilo, non poteva imputarsi al CA
la collocazione dei pazienti presso case di riposo non autorizzate dalla ASL, circostanza non decisi-
va ai fini della integrazione della truffa in quanto nota alla stessa ASL;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. semplici promemoria del lavoro svolto e, a tutto concede-
re, mere scritture private rientranti nel disposto dell'art. 480c.p. 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza di raggiri e ar-
tifizi, essendo stato accertato che la ASL era a conoscen-
za della collocazione dei pazienti in strutture diverse da quelle poste in via Masaccio;
4) mancanza e manifesta il-
logicità della motivazione in relazione all'art. 539 c.p.p.,
per difetto di motivazione sulla provvisionale liquidata,
in favore della ASL 10 e della Regione OS, a titolo di danno morale. Con memoria integrativa della censura sub 3) la difesa del GA rilevava che la ritenuta con- ما sapevolezza di quest'ultimo, in ordine alla falsità delle relazioni poteva al più configurare il diverso reato di eui uso di atto falso, di all'art. 489 c.p., per avere
l'imputato stesso utilizzato le relazioni senza aver con-
corso nella loro redazione.
Motivi della decisione
Va, preliminarmente, rilevato che il reato di truffa si
è prescritto, avuto riguardo alla data del relativo ac-
certamento dal 1995 al 1998). Non ricorrono, peral-
tro, i presupposti di cui all'art. 129 co. 2 c.p.p. per addivenire ad una declaratoria di proscioglimento nel merito sulla base dei motivi di doglianza dedotti che attengono a valutazioni probatorie ed accertamenti
6 dei fatti immuni da un vizio di manifesta illogicità.
E' sufficiente evidenziare che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di truffa a carico dei ri-
correnti, essenzialmente sulla base del fatto che il
IO archifisiatra, nell'ambito della struttura
Prosperius, aveva redatto a propria firma, con la complicità del GA, che di quella struttura era il direttore sanitario, con compiti di valutare la corretta esecuzione della pratiche riabilitative e della presta-
zioni medico sanitarie, relazioni falsamente attestanti la regolarità del lavoro svolto secondo il modulo del ciclo intensivo diurno pieno, con sedute giornaliere mai avvenute, al fine di otteneredal servizio sanitario nazionale rimborsi non dovuti. Deve ribadirsi che dette relazioni, contrariamente a quanto sostenuto da entrambi i ricorrenti, hanno natura di atti pubblici. Al
riguardo la Corte territoriale ha già dato conto, con
adeguata motivazione, che le relazioni finali erano
“indispensabili, nel contesto della convenzione ex de-
libera 3/94, per ottenere dalla ASL i rimborsi interi"
e, quindi, in quanto destinate a provare la verità del-
l'adempiuto trattamento, al di fuori ed al di là delle ovvero delle schede tecniche di la-cartelle cliniche voro nella quali il personale del Prosperius indicava
( con aggiunte e correzioni) il lavoro svolto, costi-
7 tuivano atti pubblici ideologicamente falsi, ai sensi dell'art. 479 c.p.e non semplici certificati. Tale qua-
lificazione delle relazioni finali è aderente alla giu-
risprudenza della S.C. che ha fondato la distinzione tra certificato e atto pubblico su un duplice criterio discretivo, ritenendo, quanto all'oggetto, atto pubbli-
co quello che attesta fatti appartenenti alla sfera di attività e percezione del pubblico ufficiale con pro-
pria autonoma efficacia giuridica, e certificato quello che rappresenta fatti risultanti aliunde e che non pro- duce effetti giuridici suoi propri, ma solo quelli
Julle dell'atto che presuppone (V. Cass. 1995, Russomando;
n. 2314/1997). La complicità del GA nella reda-
zione di tali atti pubblici è stata motivata nella sen-
tenza impugnata mediante anche il richiamo delle ar-
gomentazioni sul punto della sentenza di primo grado,
con riferimento ai ruoli ed alle funzioni in concreto svolti da entrambi gli imputati, come in sintesi già
indicati( V. sentenza pagg. 42-43) e, pertanto, il ri-
corso va rigettato quanto alla imputazione ex art.
479 c.p.. Vanno confermate le statuizioni civili anche in ordine al reato di truffa. In relazione alle censure attinenti a dette statuizioni va rammentato, in confor-
mità alla giurisprudenza di questa Corte in materia,
che i provvedimento con il quale il giudice di meri- to, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da im-
putarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabi-
le per Cassazione, in quanto, per sua natura, insuscet- tibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale ri-
sarcimento( Cfr. Cass. n. 5001/2007). Dal rigetto dei ricorsi in ordine alle statuizioni civili, consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido
alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili liquidate come da dispositivo. Va disposta la trasmis- follo sione degli atti ad altra sezione della Corte di Appel-
lo di Firenze per la determinazione della pena in or-
dine al residuo reato di cui all'art. 479 c.p.
P.Q.M.
limita-Annulla senza rinvio la sentenza impugnata tamente al reato di truffa perché estinto per interve-
nuta prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi.
Conferma le statuizioni civili anche in ordine al rea-
to di truffa. Condanna i ricorrenti in solido alla ri-
fusione delle spese sostenute dalle parti civili che li-
quida, per ciascuna di esse, in € 2.335,00 oltre IVA e
CPA e spese generali. Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per la determinazione della pena in ordine al residuo reato
9 di cui all'art. 479 c.p.
Roma 19.5.2009
11 Consigliere est.
10
Il Presidente/
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE IL 18 GTU 2009 RE speci
R
Piera E 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
479 o 480 c.p., per avere la Corte di merito ritenu-