Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
In tema di espulsione di cittadini non comunitari, il provvedimento del Questore, avente carattere meramente attuativo del decreto del Prefetto che sia dotato dei requisiti di legittimità previsti dalla legge, assolve in pieno all'obbligo argomentativo, qualora evidenzi l'impossibilità, per l'accertata carenza delle relative strutture, di dare esecuzione all'espulsione nelle modalità inizialmente previste dal provvedimento prefettizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 37343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37343 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 28/09/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 950
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 021115/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
AC FL N. IL 31/07/1972;
avverso SENTENZA del 27/09/2004 TRIBUNALE di VELLETRI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dr. F.M. Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Colla sentenza di cui in epigrafe, resa nelle forme del rito direttissimo, il tribunale di Velletri assolveva il cittadino extracomunitario RI AC dalla contravvenzione all'art. 14 c. 5 ter d.l.vo n. 286/1998 perché il fatto non sussiste.
Osservava il tribunale che al medesimo - entrato e trattenutosi irregolarmente ne territorio dello Stato - il prefetto di Milano aveva notificato il 7.2.2003 decreto di espulsione, da eseguirsi con effetto immediato e con accompagnamento coattivo alla frontiera;
con atto notificato in pari data dal questore, era stato dato al AC ordine di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, per la impossibilità - determinata dalla mancanza di vettori e posti nel centro di accoglienza - di trattenervelo. Non avendo costui ottemperato, vi era stato l'arresto e la contestazione di reato. Riteneva il tribunale che tale motivazione, ricalcando semplicemente la formula normativa, non fosse validamente data e non fosse idonea a porre a carico dell'extracomunitano l'obbligo di adeguarvisi. Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione il p.g., che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Il presupposto legittimante l'espulsione prevista dalla normativa di riferimento, era la violazione del precedente ordine del questore, essendo quindi sufficiente il richiamo a tale evento, per ritenere soddisfatto l'obbligo della motivazione, relativamente, oltre tutto, a provvedimento meno incisivo sulla libertà del cittadino extracomunitario e quindi inidoneo a determinare violazione di diritti.
Il ricorso è fondato.
L'atto amministrativo che dispone l'espulsione del cittadino non comunitario, per accertata violazione di precedente analogo provvedimento, è il decreto del prefetto, il quale deve contenere una adeguata motivazione sulle ragioni che lo provocano (decreto a proposito del quale non si dubita della legittimità); il successivo provvedimento del questore, nel limitarsi a prendere atto della impossibilità di dare esecuzione all'espulsione nelle modalità inizialmente previste, per l'accertata carenza delle relative strutture, ha carattere meramente attuativo e, nell'evidenziare la detta circostanza, assolve in pieno all'obbligo argomentativo, che invece il tribunale ingiustamente censura. Non si vede, invero, che altro potrebbe esporre l'organo di polizia per motivare il suo provvedimento.
La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio alla corte d'appello di Roma per nuovo giudizio, sulla base dell'enunciato principio di diritto, ai sensi dell'art. 569 c. 4 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2005